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LE NUOVE REGOLE PER GLI ATTI TRIBUTARI NOTIFICATI A MEZZO PEC

Le nuove regole per gli atti tributari notificati a mezzo PEC

Nuovi tasselli alla riforma del fisco: atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati digitalmente. Perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario

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L’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, in materia di accertamento tributario, ha abrogato il comma 7 dell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, introdotto con l’art. 7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 193, in materia di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ma con l’art. 60-ter, introdotto con la successiva lett. d), disciplina in maniera nuova la procedura di “notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” a decorrere dal 30.4.2024.

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1) Atti notificati a mezzo PEC: oggetto della disciplina

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga a quanto è stabilito dall’art. 149-bis c.p.r. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta non compatibili con l’art. 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600,  a mezzo posta elettronica certificata (PEC) osservando il d.p.r. 11.2.2005, n. 68.

Questa regola può essere applicata in presenza di uno dei seguenti casi, cioè se il destinatario è:

  1. una pubblica amministrazione o un gestore di pubblici servizi, al domicilio risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (IPA) di cui all’art. 6-ter del d.lgs. 2005, n. 82;
  2. un’impresa individuale o costituita in forma societaria  o un professionista i cui indirizzi  digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82; la procedura è esperibile al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all’art. 6-quater del citato d.p.r. n. 82, ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
  3. una persona fisica o professionista o un altro ente di diritto privato di cui all’art. 6-quater del citato d.lgs. n. 82, al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice di cui all’art. 6-quater dello stesso d.p.r., o in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente;
  4. alle persone fisiche e ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all’art. 6-quater del citato d.lgs. n. 82, al domicilio digitale risultante dall’Indice di cui all’art. 6-quater dello stesso d.p.r., in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente;
  5. un soggetto che ha eletto il domicilio digitale speciale che è stato comunicato all’Agenzia delle entrate, a tale domicilio speciale.

Resta ferma la disciplina dell’art. 60 dl d.p.r. 29.9.1973, n. 600: la notificazione degli atti è eseguita dai messi comunali ovvero di messi speciali autorizzati dall’ufficio secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le modifiche stabilite dall’att. 60, compresa la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20.11.1982, n. 890.

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2) Atti notificati a mezzo PEC: regole della procedura

La procedura della notifica a mezzo PEC rappresenta una facoltà. Ma ovviamente costituisce la regola per ovviare ad eccezioni di legittimità relative alle eventuali irregolarità che possono essere presenti qualora la notificazione sia fatta a mezzo del messo comunale o speciale o a mezzo del servizio postale.

La PEC consente l’invio di messaggii la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

Le regole della notifica

Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad un domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta.

Le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salvo la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.

La validità della trasmissione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario da parte del suo gestore.

Il messaggio risulta perfezionato dalla ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.

Le notificazioni non possono essere fatte prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni fatte a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato possono essere eseguite senza limiti orari. La notificazione si intende perfezionata:

  • per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
  • per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna; se questa è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

L’ufficio può eseguire la consultazione telematica e l’estrazione degli indirizzi di domicilio digitale

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3) Atti notificati a mezzo PEC: mancata consegna del messaggio al domicilio del destinatario

Se il domicilio digitale del destinatario risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

Qualora anche a seguito del secondo invio la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo:

  • come regola generale, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese quelle dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 citato e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’art. 149-bis c.p.c.;
  • per le imprese individuali, le società, i professionisti i cui indirizzi risultano nell’INI-PEC, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IDA), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello dell’avvenuto deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; inoltre, l’ufficio ne dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza dover sottostare ad ulteriori adempimenti a proprio carico.
La notificazione al domicilio digitale

Notificazione fatta: l’atto è perfezionato ed è documentato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore dell’ufficio e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC certificata dal gestore del destinatario del messaggio, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte di questi; i termini decorrono per il destinatario dalla data di avvenuta consegna.

Mancata consegna se il domicilio digitale del destinatario risulta saturo:

a) l’ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;

b) secondo tentativo di consegna non possibile se la casella PEC o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi o se il domicilio digitale al quale l’invio è stato effettuato non risulta valido o attivo:

- se il destinatario è una pubblica amministrazione o un gestore di servizi pubblici o un soggetto indicato all’art. 6-quater del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, o un soggetto che ha eletto il domicilio digitale speciale: si applicano l’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e le norme del codice di procedura civile (escluso l’art. 149-bis);

- se il destinatario è un‘impresa individuale o una società o un professionista con indirizzo digitale inserito nell’ INI-PEC o INAD o IPA, l’ufficio:

    • esegue la notificazione mediante deposito dell’atto nel sito internet di Info Camere Scpa;
    • entro il secondo giorno successivo al deposito, pubblica il relativo avviso nello stesso sito per la durata di 15 giorni e ne dà notizia al destinatario a mezzo raccomandata.

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4) Atti notificati a mezzo PEC: prescrizione e decadenza

La notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il proprio gestore gli trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.

Per il destinatario il perfezionamento si perfeziona alla data dell’avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il suo gestore trasmette all’ufficio; il termine è fissato nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere Sepa.

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5) Atti notificati a mezzo PEC: elezione del domicilio digitale

Le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato che non sono tenuti all’iscrizione nell’indice INI-PEC possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere gli atti da notificare o meno per legge o comunicandolo all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal Provvedimento 28.6.2017.

Con le medesime modalità è possibile confermare o revocare gli indirizzi digitali che sono stati comunicati.

6)Atti notificati a mezzo PEC: l'agente della riscossione

L’agente della riscossione può eseguire la notifica della cartella di pagamento osservando quanto è stabilito dall’art. 60-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

In base al nuovo art. 26-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari ai domicili digitali stabiliti dal suddetto art. 60-ter.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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