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770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

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DICHIARAZIONE SOSTITUTO D'IMPOSTA 770 TRA SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Dichiarazione sostituto d'imposta 770 tra sanzioni e ravvedimento

Dichiarazione sostituto d'imposta 770. Cosa succede in caso di omessa o tardiva trasmissione e quali sono le sanzioni irrogabili

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La dichiarazione di sostituto d’imposta mod. 770 va presentata entro il 31.10 dell’anno successivo a quello in cui sono state operate ritenute e le compensazioni e sono stati effettuati i versamenti.

L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la presenza di errori comportano l’irrogazione delle sanzioni.

La dichiarazione, che va trasmessa esclusivamente in via telematica, si considera presentata nel giorno in cui avviene la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, comprovata da apposita comunicazione.

1) Modello 770: dichiarazione omessa

La dichiarazione è considerata omessa nei casi di:

  • mancata trasmissione;
  • presentazione con ritardo superiore a 90 giorni;
  • redazione su modello non conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate;
  • mancata sottoscrizione:
  • sottoscrizione fatta da chi non è rappresentante legale o negoziale;
  • mancata regolarizzazione della sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
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2) Modello 770: sanzioni irrogabili

L’art. 2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, contiene l’indicazione delle sanzioni irrogabili in maniera dettagliata.

  1. L’omessa dichiarazione (comma 1)

L’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine previsto per la dichiarazione per l’anno successivo, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il sostituto abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120%, con un minimo di € 200.

  1. I compensi e le altre somme. Se l’ammontare dei compensi, ecc. è inferiore a quello accertato si applica:
    • la sanzione dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di € 250 (comma 2);
    • la sanzione aumentata della metà se la violazione è stata realizzata utilizzando documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (comma 2-bis).

c. con esclusione dei casi di cui al comma 2-bis, la sanzione è ridotta di un terzo se le ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, degli interessi e delle altre somme accertati e quelli dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili agli ammontari dichiarati e comunque inferiore a € 30.000 (comma 2-ter).

Se le ritenute non dichiarate sono state interamente versate, si applica la sanzione da € 250 a € 2.000.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il temine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo, si applica la sanzione da € 150 a € 500 e la sanzione di € 50 per ogni percipiente che non è indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata è ridotta a € 25 (comma 3),

Per ritenute non versate si intende la differenza tra il maggiore ammontare delle stesse che è stato accertato e quelle liquidabili ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

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3) Modello 770: dichiarazione presentata con ritardo fino a 30 giorni e mancata presentazione

Secondo l’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, “salvo quanto disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta alla metà”.

Non è considerata omessa la dichiarazione che è trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13 del d.lgs n. 472 citato). Pertanto, l’adempimento per l’anno 2022 può essere osservato entro il 29.1.2024 per cui il sostituto d’imposta regolarizza la posizione versando la sanzione di € 25, pari a un decimo di € 250 (comma 1, lett. c).

L’omessa dichiarazione ha rilevanza penale: se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000 è prevista la reclusione da due a cinque anni (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 10.3.2000, n. 74).

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4) Modello 770: dichiarazione con elementi fittizi e le correzioni

Se la dichiarazione contiene elementi fittizi (ad es., dati immaginari, ecc.) utilizzando fatture o documenti inesistenti, nei confronti del sostituto d’imposta si applica la reclusione da 4 a 8 anni. Le fatture e i documenti devono essere annotati nelle scritture contabili o sono detenuti al fine di prova.

Se gli elementi fittizi sono di ammontare inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 2 del d.lgs n. 74).

La dichiarazione che è già stata presentata può essere modificata con una nuova dichiarazione “Correttiva nei termini”, senza che vengano irrogate le sanzioni.

La correzione può avvenire anche successivamente trasmettendo la “dichiarazione integrativa” della dichiarazione che è già stata presentata, ovvero di quella che è stata presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza, mediante l’istituto del ravvedimento operoso versando le ritenute a suo tempo omesse, gli interessi conteggiati al tasso legale e con maturazione giorno per giorno e la sanzione ridotta nella misura correlata al ritardo dell’adempimento. 

Il termine ultimo è rappresentato dal termine di presentazione relativo al quinto anno successivo alla scadenza, cioè per l’anno 2022 il termine ultimo è il 31.10.2028.

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5) Modello 770: sanzioni per le ritenute

L’omessa effettuazione in tutto o in parte delle ritenute, è punita con la sanzione del 20% (art. 14 del d.lgs. n. 471). Rispetto al testo antecedente al d.lgs. 24.9.2015, n. 158, è stata soppressa la previsione di irrogare anche la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 per cui attualmente l’accertamento per le ritenute non dichiarate e non operate viene irrogata la sola sanzione del 20%.

Le sanzioni per le ritenute

Adempimenti del sostituto d’imposta          Sanzione
ritenuta non operata e non versata                                                              20%
ritenute non operata ma versata                        
20%

ritenuta operata e non versata:
  • regola generale
30% (a)
  • versamento entro 15 giorni dalla scadenza
1% per ogni giorno di ritardo (b)
  • versamento dal 16° al 30° giorno dalla scadenza
15% (c)
  1. Ravvedimento operoso con riduzione a 1/8 (cioè 3,75%) se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo, ovvero la diversa misura correlata al maggiore ritardo.
  2. Ravvedimento operoso con la riduzione a 1/10, cioè allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
  3. Ravvedimento operoso con la riduzione a 1/9, cioè all’1,67% se il versamento è effettuato dal 31° al 90° girono di ritardo.

Qualora il sostituto d’imposta non abbia presentato il mod. 770 ovvero abbia presentato una dichiarazione infedele trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè:

  • la sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250, per l’omissione;
  • la sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate relative alla differenza tra l’importo accertato e quello dichiarato con un minimo di € 250;
  • le suddette sanzioni assorbono quelle di omesso versamento e/o di mancata applicazione delle ritenute.

Il ravvedimento operoso

L’omesso o tardivo o insufficiente versamento può essere sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso effettuando il contestuale versamento:

  • della ritenuta non versata;
  • degli interessi conteggiati applicando il tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  • dalla sanzione minima ridotta considerando il periodo di ritardo.

Nel mod. F24 la ritenuta o gli interessi vanno e sposti in maniera cumulata, separatamente dalla sanzione.

Se il ravvedimento è operato entro 90 giorni dalla scadenza, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta a 1/9 cioè a € 27  (comunicato stampa 18.12.2015).

La presentazione tardiva del mod. 770 ma contenuta entro i 90 giorni dalla scadenza non è considerata “dichiarazione omessa” ma rende applicabile la sanzione di € 250. 

L’irregolarità può essere sanata:

  • presentando il mod. 770;
  • versando la sanzione ridotta a € 25, cioè un 1/10 di € 250;
  • versando le ritenute omesse, gli interessi e le sanzioni ridotte, che non sono assorbite dalla dichiarazione regolarizzata.

La dichiarazione può essere presentata anche dopo il termine di 90 giorni dalla scadenza, ma essendo considerata omessa il ravvedimento non può essere riconosciuto né è possibile versare direttamente la sanzione.

La dichiarazione infedele può essere rettificata effettuando:

  • la presentazione della dichiarazione corretta;
  • il versamento:
    • della sanzione relativa conteggiata in relazione al ritardo dell’adempimento;
    • della sanzione di € 50 per ogni percipiente che non era stato indicato nel mod. 770;
    • delle ritenute allora non versate, degli interessi e delle sanzioni.

Qualora le ritenute siano state correttamente versate, il mod. 770 integrativo è considerato dichiarazione inesatta cui è applicata la sanzione da € 250 a € 2.000 ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 471.

La rilevanza penale

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni se entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale non sono state versate le ritenute dovute in base al mod. 770 o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai percipienti per un ammontare superiore a € 150.000 per periodo d’imposta (art. 10-bis del d.lgs. 10.3.2000, n. 74).

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