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REGISTRATORI TELEMATICI: CAMBIO DI STATO PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Registratori telematici: cambio di stato per interruzione dell'attività

Registratori telematici: il cambio di stato da “in servizio a “fuori servizio” è davvero obbligatorio? Cosa prevede il Provvedimento n 15943/2023 delle Entrate

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In questi giorni sono numerose le attività che stanno per abbassare le saracinesche per qualche settimana, vuoi perché stagionali, vuoi perché, dopo la lunga cavalcata estiva, decidono di prendersi le tanto agognate ferie.

In Italia però, purtroppo, gli imprenditori quando sono in procinto di staccare momentaneamente la spina per qualche giorno di meritato riposo, devono non solo programmare le mete turistiche dove trascorrere le vacanze ma fare altresì i conti con nuovi balzelli burocratici.

Tra questi, da qualche mese, si è aggiunta la necessità di modificare lo stato dei registratori telematici utilizzati in azienda da “in servizio” a “fuori servizio”

Ma andiamo con ordine.

1) Registratori telematici: interruzione temporanea attività d'impresa

Con Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche dei registratori telematici . 

In particolare, il paragrafo 2.7 viene prevista una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. 

E’ infatti previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”

A fronte di tale previsione, numerosi gestori dei registratori di che trattasi, hanno letteralmente bombardato i clienti con circolari, più o meno allarmanti, nelle quali le aziende venivano “invitate” a rivolgersi ai propri Consulenti al fine di procedere all’adempimento introdotto.

 In realtà la questione è molto più complessa rispetto a come è stata rappresentata e, in alcuni casi, ha assunto i termini di una sorta di “scarica barile” rispetto a quello che realmente è questo obbligo e a quelle che sarebbero , invece , le attività ad esclusivo carico dei tecnici medesimi.

 Occorre inanzitutto tracciare un profilo temporale ben preciso

Il provvedimento sopra citato, infatti , al paragrafo 1.2, prevede una distinzione specifica (e che , a quanto pare, non è stata colta da quasi nessuno degli operatori del settore) :” Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.”

Tale precisazione, quindi, sta a significare banalmente che sarà compito dei vari installatori effettuare una cernita , sulla base della tipologia dei vari registratori telematici, fra coloro che ricadono nel nuovo obbligo di adeguare i dispositivi utilizzati con la segnalazione di momentanea sospensione dal servizio del registratore rispetto a coloro che ne risultano esclusi sulla base del provvedimento sopra citato

Nel caso infatti di macchine installate prima del 30 Giugno, non è previsto alcun obbligo normativo di adeguamento e ciò sulla elementare considerazione che, per tali apparecchi, il mancato adeguamento, ad oggi, non è collegato ad alcuna sanzione (a differenza dei dispositivi più recenti che devono prevedere i nuovi tracciati telematici)

Non solo ma, in ogni caso, la mancata comunicazione di inattività non determina l’applicazione di alcuna sanzione specifica

A parere di chi scrive, considerando la natura dell’adempimento e i suoi riflessi tributari, non sarebbe applicabile quella prevista in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o per mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi (o quando gli stessi vengono trasmessi con dati non veritieri o incompleti) di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 6, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis dell'art. 11 e comma 2 dell'art. 12 del dlgs 471/199.

L’eventuale irrogazione delle sanzioni sopra citate sarebbe infatti illegittima stante il divieto di estensione analogica previsto dal principio di legalità (art. 3 D.Lgs n. 472 del 1997) nonché dall’art.2 e 10 comma 3 dello statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

Ma gli obblighi a carico dei gestori dei registratori non finiscono qui: la stessa Agenzia espressamente prevede che siano i produttori delle casse a dover adeguare i dispositivi affinchè provvedano, in modo del tutto autonomo una volta trascorsi 12 giorni di inattività, a segnalare il “fuori servizio” (sia per i dispositivi post 30 giorno 2023 sia con un adeguamento software  per quelli ante periodo citato)

La comunicazione tramite cassetto fiscale, quindi, è del tutto residuale in quanto sarebbero gli stessi dispositivi che dovrebbero essere programmati per questo ulteriore (inutile) adempimento.

E la ragione per la quale l’adempimento che qui ci occupa dovrebbero essere automatico risulta alquanto evidente: inanzitutto i costi per il contribuente. 

Chiedere al Consulente di entrare di volta in volta nel cassetto fiscale di riferimento per procedere al cambio di stato del registratore non è ovviamente gratuito.

Secondariamente, si configurerebbe un notevole problema di gestione: si pensi al caso, non poco frequente, di attività che registrano acconti tramite il registratore di cassa (acconti che arrivano spesso e volentieri a distanza ben superiore ai 12 giorni una dall’altra) oppure, svolgendo la propria attività in zone ad alta vocazione turistica stagionale, chiudono per qualche mese, poi riaprono magari sotto il periodo natalizio, per chiudere nuovamente per un ulteriore periodo superiore ai 12 giorni: non servono particolari doti divinatorie per capire come l’adempimento del continuo “apri e chiudi” del registratore tramite cassetto fiscale, porterebbe ad aumentare esponenzialmente i costi di gestione dell’attività.

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2) Conclusioni

In conclusione, ci si augura che, proprio nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione degli obblighi tributari, il legislatore si ravveda quanto prima circa l’inutilità di tale nuovo dovere, cancellandolo definitivamente dal già intasato panorama delle scadenze e adempimenti vari di cui il calendario fiscale è ad oggi ben nutrito considerando, fra l’altro, che una siffatta comunicazione non comporterebbe alcun beneficio alle casse dello Stato in quanto mai si è sentito che i conti pubblici possano essere rimpinguati da comunicazione “di non incasso”.

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