HOME

/

CONTABILITÀ

/

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

/

DECRETO ANTICIPI: DOVE È FINITA LA PREANNUNCIATA MODIFICA ALLA PEX?

Decreto Anticipi: dove è finita la preannunciata modifica alla PEX?

Il "c.d. decreto anticipi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre modifica la PEX estendendola ai residenti in uno Stato comunitario

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha approvato il Decreto Anticipi.

In base al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 | www.governo.it, il Decreto avrebbe dovuto estendere il regime PEX alle ”plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società”.

Diversamente da quanto preannunciato, il Decreto non contiene tale disposizione. 

Ma vediamo innanzitutto di comprendere qual è la questione di fondo.


Per approfondire scarica il Manuale di Fiscalità Internazionale (eBook 2023)

Offerta Formativa  2023: Corsi Accreditati dal MEF e dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti

1) La questione di fondo

Le plusvalenze derivanti dalla cessione – da parte di società residenti all’estero – di partecipazioni in società residenti in Italia sono tassate in capo al soggetto non residente, con imposta sostitutiva del 26%.
Ciò in quanto il capital gain realizzato dalla società non residente in Italia è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 67 del TUIR e non a quelle sul reddito d’impresa, in forza del c.d. principio del trattamento isolato del reddito.
In virtù di tale argomentazione tali plusvalenze non sono soggette alla disciplina della PEX dando luogo a una disparità di trattamento tra capital gains realizzati da imprenditori residenti in Italia (tassati al 1,2%) e da imprenditori non residenti (tassati al 26%). Il che contrasta con le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.

Ti potrebbe interessare l'eBook di recente pubblicazione Manuale di Fiscalità Internazionale

2) L’orientamento giurisprudenziale

Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n. 21261 del 19 luglio 2023) - in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito e dalla CGUE – ha stabilito che le plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute in una società residente in Italia, realizzate da una società non residente devono scontare il medesimo carico impositivo applicabile ad una società residente che opera la medesima cessione, riconoscendo pertanto la possibilità di beneficiare della PEX,  pena la violazione delle libertà comunitarie.

3) Estensione del regime PEX vs libera circolazione dei capitali: criticità

Sebbene il Decreto non contenga l’annunciata modifica legislativa, la giurisprudenza di merito e di legittimità sembra avere chiaramente raggiunto un orientamento favorevole all’estensione della PEX ai soggetti non residenti. 

Si auspica, pertanto, che la modifica preannunciata venga inserita in un successivo provvedimento normativo, che ne corregga, inoltre, i potenziali profili di incompatibilità con le libertà comunitarie. 

Infatti, l’estensione della PEX ai soli Paesi UE e SEE - come da Comunicato del Governo - parrebbe creare profili di contrasto con libera circolazione dei capitali, applicabile, invero, anche agli Stati terzi.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ · 11/02/2024 Gli impegni di sostenibilità nel bilancio di esercizio

Rafforzamento delle norme di rendicontazione di sostenibilità. Criteri di rilevazione contabile nel bilancio d'esercizio

Gli impegni di sostenibilità nel bilancio di esercizio

Rafforzamento delle norme di rendicontazione di sostenibilità. Criteri di rilevazione contabile nel bilancio d'esercizio

Check list ASSIREVI 2023: pubblicate il 19 dicembre

Checklist ASSIREVI 2023: le novità per la prossima redazione dei bilanci societari

Revisione imprese meno complesse: pubblicato il nuovo principio IAASB

Il CNDCEC annunica la pubblicazione del principio di revisione dello IAASB per le entità meno complesse: standard stand alone

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.