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RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: SINTESI E DUBBI DEI CDL

Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL

Un approfondimento della Fondazione Studi consulenti del lavoro riepiloga le novità dell'imminente riforma ed evidenza problemi operativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022.  che dovrebbe entrare in vigore il  primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che  riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti  e il loro trattamento fiscale e previdenziale  impattando  in modo rilevante sull'attività  delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale 

Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni  punti critici  o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel

Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro. 

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1) Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?

Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati  non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:

  •  la  riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte  detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
  •  il CONI riporta sul  proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD  affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In ogni caso con la riforma sono  considerati lavoratori sportivi:  atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che  svolgono, dietro corrispettivo,  mansioni  necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei  singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .

I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese

Si specifica inoltre che  l’attività  sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella

forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non  applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini  istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)  affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI

Nell’ambito  del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico  PrestO (DL 50 2017).

2) Lavoro sportivo e contributi previdenziali

L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della  tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

Quindi tutti i  lavoratori sportivi subordinati e autonomi  a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che  assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. 

Le aliquote contributive  per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori  prevedendo 

  • aliquota IVS pari al 33% 
  • contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con  massimale giornaliero pari ad €120

Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella  al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

 la contribuzione aggiuntiva  NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato  mentre la contribuzione di malattia e Non  è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. 

Fino a 5.000 euro  il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale  

Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due  terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore)  sarà pari al 25%  + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o  assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.

Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027  per cui  base imponibile è ridotta del 50%.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%),  godranno della medesima agevolazione  sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000  euro  che  – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

Il documento  sottolinea che : non è ancora  stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico  nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a  partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. 

Si  attendono chiarimenti su questo e anche  sul fatto che tale  soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000  euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.

3) Lavoro sportivo e assicurazione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche  qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche

La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario  prevedere una differenziazione delle tariffe di premio,  sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività,  che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra  gioco degli scacchi e  paracadutismo ).

4) Adempimenti datori di lavoro sportivo

La riforma dello sport prevede anche  per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro  unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati  retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8-  quinquies) si possano facoltativamente espletare anche  tramite  le funzionalità  telematiche del RAS, 

Secondo  il  D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del  Lavoro atteso  entro il 1 luglio   si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la  prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati  anche anticipatamente.

I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al  RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli  UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.  L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in  cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo  tassativo di emissione del prospetto paga.

Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO

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