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LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO ALLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI MULTIDISCIPINARE

Limiti alla partecipazione dell'avvocato alla Società tra professionisti Multidiscipinare

Società Tra Professionisti e Società Tra Avvocati le regole di partecipazione di avvocati e commercialisti

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L’esercizio della professione di avvocato in forma societaria è riservato esclusivamente agli avvocati e alle società tra avvocati (STA). Non vale per le STA la disciplina generale di cui alla Legge n. 183/2011.

L’avvocato può sempre partecipare ad una società tra professionisti (STP) costituita ex Legge n. 183/2011 ma solo in qualità di socio per finalità di investimento. 

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Nessun vincolo vale invece per la partecipazione dell’avvocato allo studio associato multidisciplinare.

Così si è espresso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) con il recente Pronto ordine del 17 maggio 2023, n. 51.

La posizione del CNDCEC è perfettamente allineata con quella oggetto di pareri da parte del Consiglio nazionale forense (CNF). 

TABELLA: SCHEDA DI SINTESI SULLE STP

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LA DEFINIZIONE DI STP

CHI SONO I SOCI PROFESSIONISTI

CHI SONO I SOCI NON PROFESSIONISTI 

L’ATTIVITA’ DELLA STP

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TENUTO DALL'ORDINE PROFESSIONALE

- Legge n. 183/2011

- D.M. n. 34/2013

E’ costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile e le condizioni previste dall’art. 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011.

L’atto costitutivo deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Sono i soli professionisti iscritti a ordini o collegi anche in differenti sezioni e i cittadini Stati membri Unione europea che sono in possesso del titolo di studio abilitante.

Sono i soci per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

La società tra professionisti può essere costituita:

  • per l’esercizio di un’unica attività professionale (STP monodisciplinare) 
  • o per l'esercizio di più attività professionali (STP multidisciplinare).

La STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo/del registro tenuto presso l'ordine/il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. 


1) Presuppositi della STP Multidisciplinare

La società tra professionisti può essere costituita per l’esercizio di un’unica attività professionale oppure per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della Legge n. 183/2011, e deve essere iscritta presso l'albo o registro tenuto dall'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Inoltre, se si tratta di una STP multidisciplinare, i soci non sono obbligati a individuare l'attività prevalente, ma, se nessuna attività tra quelle previste è indicata come prevalente, la STP multidisciplinare va iscritta negli albi/ordini di appartenenza dei singoli professionisti (c.d. multidisciplinarietà paritaria).

Va ricordato che l'attività professionale descritta nell'oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP.

Non è consentito iscrivere o mantenere l'iscrizione di STP multidisciplinari quando nella compagine sociale non è presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all'esercizio delle professioni individuate nell'oggetto sociale e non è possibile costituire una società tra professionisti se tra i soci non figura almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nella clausola dell'oggetto sociale.

La Legge n. 183/2011 non prevede limitazioni sulla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma di STP (ad esempio, avvocati, ingegneri, dottori commercialisti).

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2) L'accesso vietato agli avvocati nella veste di soci professionisti

L'unica forma societaria a cui possono ricorrere gli avvocati per l'esercizio della professione forense è quella della società disciplinata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012.

Ne deriva che l'avvocato può essere solo socio non professionista di una società tra professionisti operando nella veste di socio di capitale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge n. 183/2011 e quindi ha il diritto di:

  • Intervenire nelle assemblee;
  • Votare per eleggere le cariche sociali;
  • Essere membro dell’organo amministrativo senza rivestire la carica di amministratore esecutivo;
  • Partecipare al riparto delle perdite o degli utili.

Viceversa, l’avvocato non può mai operare come socio professionista di una STP come ha ribadito anche in passato il CNDCEC (Pronto Ordini n. 161/2022).

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3) Partecipazione dei dottori commercialisti alla STA multidisciplinare

Il dottore commercialista può diventare socio professionista di una società tra avvocati con oggetto multidisciplinare. 

Quindi non ci sono limitazioni alla costituzione di un STA tra soci avvocati e soci dottori commercialisti che svolgono le attività previste dai rispettivi ordinamenti professionali.

4) La posizione del CNF

Con il parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto che:

  • l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA composte e partecipate esclusivamente da avvocati;
  • l’esercizio della professione forense non sia consentito a società multidisciplinari.

Il CNF, anche con il parere del 15 dicembre 2022, n. 5853, ha avallato la posizione del CNDCEC.

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5) Lo studio associato multidisciplianare

Contrariamente a quanto previsto per la STP multidisciplinare, risulta ammissibile senza vincoli lo studio professionale associato multidisciplinare (ad esempio, tra avvocati e dottori commercialisti).

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