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ALLUVIONE EMILIA: ARRIVA LA PROROGA DELLE SCADENZE SOSPESE

Alluvione Emilia: arriva la proroga delle scadenze sospese

Sospensione dei termini fiscali, contributivi, giudiziari per gli eventi del 1° maggio . Il senato introduce nella conversione del DL 132 la proroga dal 20.11 al 10.12

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Il decreto legge del 01.06.2023 n. 61 (Decreto Alluvione Emilia Romagna) contenente misure per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, e che hanno colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana era stato pubblicato in Gazzetta il 1 giugno 2023. 

Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero a sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato al Decreto Alluvioni (Allegato 1 - elenco dei Comuni interessati), si prevedeva la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, con diverse scadenze per la ripresa dei versamenti 

Il Senato ha approvato al scorsa settimane una  proroga  dal 20 novembre al 10 dicembre 2023.

In attesa della conferma della nuova misura nella conversione definitiva del decreto, attesa entro il 28 novembre, ricordiamo tutte le scadenze sospese e differite.

1) DL Alluvione: sospensione versamenti e adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023

L'articolo 1 del decreto 61 1023 sospendeva i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023

Soggetti interessati dalla sospensione

Nello specifico, il comma 1 individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.

Versamenti e adempimenti sospesi

Nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini:

  • dei versamenti tributari in scadenza, come ad esempio:
    • liquidazioni Iva mensile (in scadenza il 16.06.2023, 17.07.2023, 21.08.2023),
    • liquidazioni Iva trimestrale del primo e secondo trimestre 2023 (in scadenza rispettivamente il 16.05.2023 e il 17.07.2023),
    • acconto IMU in scadenza il 16.06.2023,
  • degli adempimenti tributari in scadenza, come ad esempio:
    • la presentazione dei modelli INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (in scadenza rispettivamente il 25.05.2023, 26.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023) e dei modelli INTRA relativi al secondo trimestre (in scadenza il 25.07.2023),
  • degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori, 
  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (comma 3 art. 1);
  • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

I versamenti sospesi di cui sopra, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, i versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Sono inoltre sospesi i versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti:

  • dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 
  • da avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi (previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122),
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione (di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), 
  • dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
  • dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali (di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Tali versamenti riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023 (dalla scadenza del periodo di sospensione).

Il comma 9 dell'articolo 1 dispone infine la sospensione dei versamenti e degli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. “tregua fiscale” che scadono durante il periodo di sospensione.

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), per i soggetti interessati, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.

2) DL Alluvione: altre sospensioni in favore di società e imprese

Per le società e le imprese aventi sede operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto, l'articolo 11 prevede la sospensione sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. dei versamenti riferiti al diritto annuale, che dovranno essere effettuati in unica soluzione al 1° luglio 2023.
  2. degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  3. del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
    • edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
    • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui sopra sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

A decorrere dal  maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese operanti sul territorio dei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa, anche in questo caso i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

3) DL Alluvione: altre proroghe

  • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su edifici unifamiliari (villette) ubicati nei territori indicati nell’allegato 1, ai fini del superbonus 110%;
  • la sospensione dei pagamenti delle utenze.
    Pertanto, con riferimento ai territori indicati nell’allegato 1, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani;

4) Possibile proroga dei termini di versamento dal 20 .11 al 10.12

E' in corso in Parlamento la conversione in legge del Decreto-legge 132 2023 (cd. Decreto proroghe) in cui è presente una norma che modifica alcune delle previsioni precedenti

In particolare, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023  i termini dei

  1.  versamenti tributari, 
  2. adempimenti e  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  3.  versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta

previsti per il 20 novembre 2023, sono prorogati al 10 dicembre 2023  

I versamenti in oggetto potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come detto, occorre attendere la pubblicazione della legge di conversione del DL 132 per la conferma della novità.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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