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FARE CHARTER IN ITALIA: REGIME IVA E FATTURAZIONE

Fare charter in Italia: regime Iva e fatturazione

Disciplina Iva attività di noleggio/locazione imbarcazioni da diporto. Mezzi di prova per evitare contestazioni dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti soggetti esteri

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La disciplina Iva riferibile all’attività di noleggio/locazione di imbarcazioni da diporto presenta delle specifiche peculiarità e, alla luce dei numerosi chiarimenti registrati negli ultimi anni, impone specifici adempimenti operativi da porre in essere per non incorrere in contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Assume rilievo, la misurazione della effettiva percorrenza in acque UE/extra-Ue dell’imbarcazione al fine di applicare correttamente l’imposta dovuta. Gli adempimenti suddetti riguardano anche e soprattutto i soggetti esteri che intendano noleggiare/locare imbarcazioni di proprietà in acque nazionali.

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1) La disciplina Iva del charter in Italia

La disciplina Iva riferibile all’attività di noleggio/locazione di imbarcazioni da diporto presenta delle specifiche peculiarità e, alla luce dei numerosi chiarimenti registrati negli ultimi anni, impone specifici adempimenti operativi da porre in essere per non incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo le norme di settore e in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate (cfr. artt. 7-ter, 7-quater, lett. e), 7-sexies, lett. e) ed e)-bis, del D.P.R. n. 633/1972, oltre che le circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 37/E 43/E, entrambe del 2011), il regime di non imponibilità Iva risulta applicabile, relativamente ai canoni pagati per il noleggio e locazione, solo se l'imbarcazione è utilizzata direttamente nell'esercizio di attività commerciali e non, dunque, per finalità di mero diporto nautico.

Quindi, il regime Iva da applicare all’utilizzo delle unità da diporto per uso privato (ludico e ricreativo) è legato all’individuazione della territorialità assumendo, poi, rilievo fondamentale la durata della prestazione nella misura in cui bisogna distinguere la messa a disposizione “a breve termine” (di durata non superiore a 90 giorni nel corso dell’anno), da quella “non a breve termine”.

Conseguentemente, circa il caso della concessione “a breve termine”, sono da assoggettare ad Iva in Italia le ipotesi in cui:

i) l’imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene all’interno della UE; 

ii) l’imbarcazione è messa a disposizione fuori dalla UE e l’utilizzo avviene in Italia.

Di converso, non sono soggetti ad Iva i casi in cui: 

i) l’imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene fuori UE; 

ii) l’imbarcazione è messa a disposizione in un Paese UE, ovunque venga utilizzata.

Nel noleggio a lungo termine, bisogna distinguere tra committente soggetto passivo d’imposta (B2B – la prestazione rileva territorialmente nel luogo di stabilimento del committente) e committente soggetto privato (B2C – l’Iva si applica in tutti i casi in cui, a prescindere dal luogo in cui la stessa risulta essere messa a disposizione, venga poi di fatto utilizzata il Italia o in territorio UE.

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2) Mezzi di prova per corretta applicazione dell’iva

Assume rilievo, per quanto detto, la misurazione della effettiva percorrenza in acque UE/extra-Ue dell’imbarcazione al fine di applicare correttamente l’imposta dovuta.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 725, Legge n. 160/2019), come noto, ha introdotto un nuovo criterio di effettività ai fini della localizzazione ai fini Iva della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto secondo cui la prestazione svolta deve considerarsi al di fuori dell’Unione europea se, con opportuni mezzi di prova, si dimostrano congiuntamente, sia l’effettiva utilizzazione dell’imbarcazione, sia la fruizione del servizio, al di fuori dell’Unione europea.

I mezzi di prova utili a tale scopo sono stati individuati con specifici provvedimenti a cura dell’Agenzia delle entrate (n. 234483/2020, 341339/2020 e 151377/2021) sia per le imbarcazioni dotate di sistemi di navigazione satellitaretrasponder, sia per quelle prive di tali sistemi che, invece, possono utilizzare il giornale di navigazione, fotografie digitali, fatture, contratti, ecc…

La successiva legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 708-712) ha, tra l’altro, previsto la possibilità di presentare, in alcuni casi, una dichiarazione preventiva di non imponibilità Iva – che deve rispettare determinati requisiti formali e sostanziali – in base alla quale la navigazione si intende provvisoriamente calcolata fuori dalla UE allo scopo di permettere al fornitore di emettere la fattura in regime di parziale o integrale esenzione Iva, salvo rettifiche successive da porre in essere a consuntivo alla luce dell’utilizzo effettivo mediante apposita nota di credito.

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3) Adempimenti da parte dei soggetti esteri che intendono fare charter in Italia

Ovviamente, gli adempimenti suddetti riguardano anche e soprattutto i soggetti esteri che intendano noleggiare/locare imbarcazioni di proprietà in acque nazionali.

In tali casi, va rilevato che:

  • l’'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto (compresa quindi la locazione/noleggio) deve essere annotata nell'ATCN e gli estremi dell'annotazione vanno riportati sulla licenza di navigazione;
  • ove le citate attività siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera UE o extra-UE, l'esercente presenta allo STED una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso;
  • gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’ATCN, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’Autorità consolare dello Stato al quale appartengono o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le Autorità nazionali possano rivolgersi.

Ovviamente, solo a seguito di tali adempimenti l’unità da diporto potrà essere oggetto di appositi contratti di noleggio/locazione nel rispetto delle norme del Codice della nautica, nonché delle disposizioni in materia di titoli professionali del diporto nautico secondo cui il comando di unità da diporto adibite a noleggio può essere affidato solamente a personale in possesso di specifici titoli di abilitazione (cfr. D.M. n. 121 del 10.05.2005).

La tipologia di prestazione svolta, noleggio/locazione e il periodo temporale di svolgimento delle stesse (a breve o non a breve termine), incide nettamente, come detto in precedenza, sulle modalità di determinazione dell’Iva e sulla procedura di fatturazione che deve rispettare determinati canoni ed essere svolta nel rispetto delle procedure dettate dall’Amministrazione finanziaria.

Fonte immagine: Foto di Van3ssa Zheki Dazzy da Pixabay
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