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UN ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO SPECIALE IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 31 MARZO

Un esempio di ravvedimento speciale in vista della scadenza del 31 marzo

Il ravvedimento speciale previsto dalla legge di bilancio scade entro il 31 marzo 2023: di seguito un esempio pratico che mostra la complessità della procedura

Il Ravvedimento speciale previsto dall' art. 1 commi da 174 a 178 della L. di bilancio 2023 è' una sottospecie del ravvedimento operoso e serve, solo nel caso di tributi amministrati dall'Ag. Entrate, per definire una violazione sostanziale, ad es. una Dichiarazione dei redditi presentata ma infedele

E' il caso di coloro i quali, ad es., hanno dimenticato un affitto, un reddito e non hanno naturalmente pagato le relative imposte.

In questi casi occorrera' presentare una Dichiarazione integrativa entro il 31.3.2023  

In sintesi questo ravvedimento:

-    riguarda le dichiarazioni presentate sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti;

-    può riguardare solo le dichiarazioni validamente presentate, anche se tardivamente ma nei 90 giorni;

-   non può riguardare le dichiarazioni omesse (quindi sono escluse quelle trasmesse oltre 90 giorni dall’ordinario termine perché da considerare comunque omesse), né il quadro RW;

-    consente di regolarizzare le violazioni sostanziali e quelle prodromiche (es. l'omessa fatturazione) non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, sempreché non siano già state contestate dall’Ufficio;

- puo' riguardare anche errate deduzioni/detrazioni di imposta;

- puo' riguardare irregolarita' commesse nel 770.

1) Benefici del Ravvedimento speciale rispetto all'ordinario

Il ravvedimento comporterà il pagamento delle imposte, degli interessi legali e delle sanzioni, queste ultime pero' ridotte ad 1/18 del minimo; In generale la sanzione minima per dichiarazione infedele e' del 90%, pertanto (90% : 18)= 5%. 

Bisogna calcolare anche le eventuali altre sanzioni sulle violazioni prodromiche (es.: fatturazione omessa o infedele, detrazione indebita dell'Iva, ecc.) sulle quali sanzioni opera sempre la riduzione ad 1/18-esimo ma senza potersi avvalere del cumulo giuridico (ad es.: piu' violazioni uguali hanno ciascuna una autonoma sanzione).

Il termine di versamento è il 31 marzo 2023, oppure mediante rateazione in 8 rate trimestrali aventi scadenza al 31/3, 30/6, 30/9 e 20/12) all'interesse del 2% annuo; si può pagare facendo ricorso alla compensazione. Sempre entro il 31 marzo 2023 è necessario rimuovere l’inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

Il ravvedimento speciale non opera per le violazioni formali e per la Sanatoria Avvisi bonari, ed è consentito a condizione che alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (entro il 31 marzo 2023) le violazioni non risultino contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazione, compresi gli atti di irrogazione delle penalità e quelli di contestazione, nonché attraverso gli avvisi bonari (o direttamente la cartella di pagamento) relativi alle somme dovute.


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2) Un esempio di Ravvedimento speciale

Non e' cosi' semplice predisporre il Ravvedimento speciale. 

Vediamolo in dettaglio.

L'ipotesi di partenza e':

- redazione di una Dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 di un privato nei termini;

- a posteriori ci si è accorti che la Dichiarazione e' infedele nel quadro RB Fabbricati, avendo omesso € 20.000 di una locazione abitativa soggetta a cedolare secca al 10%.

Cosa occorre fare?

1 - occorre predisporre la Dichiarazione integrativa contenente il maggior reddito di fabbricati per € 20.000, maggiore imposta 10% = € 2.000;

2 - entro il 31.3.23 presentare l'integrativa e predisporre e pagare  l'F24;

3 - F24: oltre ai 2.000 euro, cod. tributo 1842,  occorre versare sanzioni e interessi; la sanzione, normalmente la minima, e' del 90%, ma in caso di cedolare secca e' del doppio, il 180%,  ridotta ad 1/18 diventa del 10%, cioe' € 200, codice tributo TF49;

4 - poi occorre calcolare gli interessi a giorni, sulla base dei tassi legali a partire dal 30.6.2019 fino al 31.3.2023, sono 5 calcoli diversi, importo € 58,88, cod. tributo 1992; Il totale F24 da pagare entro il 31.3.2023 assomma pertanto ad € 2.258,88.

5 - se si opta per la rateazione trimestrale in 8 rate occorre dividere per 8 il totale di 2.258,88, maggiorare le rate, a cominciare dalla seconda, degli interessi a giorni al tasso del 2%.


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