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NOVITÀ IN TEMA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Novità in tema di composizione negoziata

Decreto PNRR: cosa prevede sulla composizione negoziata

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Il decreto legge del 24 febbraio 2023 numero 13, pubblicato in GU del 24 febbraio 2023 numero 47, entrato in vigore il 25 febbraio 2023 interviene sulla composizione negoziata.

In particolare la norma in commento interviene su diversi fronti per cercare di rendere più vantaggioso e appetibile l’istituto previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. 14/2019.

1) Decreto PNRR: estesa la rateazione per l'imprenditore in crisi

Viene modificato il quarto comma dell’articolo 25 bis del D. Lgs. 14/2019; quest’articolo si occupa della misure premiali e il quarto comma prevede che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi raggiunti ai sensi dell’articolo 23, contratti o altre soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi di impresa, l’imprenditore può chiedere all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza, sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a settandue rate mensili. 

La rateazione può riguardare le somme dovute a titolo:

  • di imposte sul reddito;
  • IRAP;
  • imposta sul valore aggiunto;
  • ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta.

Gli importi rateizzabili sono quelli ancora non iscritti a ruolo e si comprendono anche gli oneri accessori.

Lo stato di difficoltà nell’adempiere normalmente ai pagamenti in questione è attestata dalla sottoscrizione dell’istanza da parte dell’esperto. Si decade dal beneficio della rateazione in caso di:

  • successivo deposito di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 40; domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi come ad esempio, tra gli atri, la domanda per concludere accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza;
  • in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

Ora l’articolo 38 del D.L. 13/2023 stabilisce, senza modificare l’articolo 25 bis, che nell'ipotesi di trattative che portano al raggiungimento di un accordo, sempre ad istanza del debitore, l'Agenzia dell’Entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di   difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo  articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.

Il provvedimento aumenta, sostanzialmente, il numero delle rate, quindi il piano di ammortamento del debito da sei anni a dieci anni. 

Un intervento di assoluto interesse e rilievo che potrebbe agevolare il risanamento delle imprese cha hanno un peso debitorio elevato verso l’amministrazione finanziaria. 

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2) Decreto PNRR: le novità per la composizione negoziata

Sempre l’articolo 38 prevede che dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23 del D. Lgs 14/2019 (con esclusione della convenzione di moratoria, dei piani attastati di risanamento e del concordato semplificato), si applica l'articolo  26, comma  3-bis , del D.P.R. 633/72 che stabilisce che anche in caso di procedure deflattive della crisi di impresa, e sempre nell’ipotesi di mancato pagamento, il creditore può emettere nota di variazione ai fini IVA per rettificare l’operazione originaria. 

Per snellire l’iter di accesso alla composizione negoziata il terzo comma dell’articolo 38 prevede che al momento della presentazione dell'istanza l'imprenditore può depositare, al posto delle numerose certificazioni stabilite dal comma 3 lettere e), f) e g) che rappresentano in buona sostanza i vari certificati di regolarità fiscale e contributiva, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

Nell’attestazione si dovrà indicare di aver fatto richiesta, da almeno dieci giorni, di rilascio dei summenzionati certificati. 

Infine, si prevede un rinvio di diciotto mesi per l'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria in sede di liquidazione giudiziale, come previsto dall'articolo 199 del  D. Lgs. 14/2019; il rinvio è disposto a partire dalla data del 25 febbraio 2023 di entrata in vigore del D.L. 13/2023 in commento. 

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