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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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DEBITI ERARIALI E CONTRIBUTIVI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Debiti erariali e contributivi nel codice della crisi d'impresa

Accordo di ristrutturazione e concordato preventivo: la riduzione dei debiti nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali

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Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in acronimo CCII) mette a disposizione dell’imprenditore in difficoltà un ampio ventaglio di strumenti per cercare di fronteggiare la crisi ed evitare la “liquidazione giudiziale” (nuova denominazione del fallimento).

Tra tali strumenti, tuttavia, solo due consentono di ottenere una riduzione dei debiti erariali e contributivi, anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria, ovvero il cosiddetto “cram down fiscale e contributivo”; essi sono:

  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss CCII)
  • il concordato preventivo (artt. 84 ss CCII).

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1) Accordi di ristrutturazione

Con gli accordi di ristrutturazione l’imprenditore in stato di crisi può sistemare la propria situazione debitoria chiedendo al tribunale l’omologazione di accordi stipulati con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali.

Trattandosi di accordi, le pattuizioni in essi contenute sono vincolanti solamente per i creditori aderenti e non per quelli estranei ai quali deve essere assicurato il pagamento integrale entro 120 giorni che decorrono:

  • dall'omologazione, se i crediti sono già scaduti a quella data;
  • dalla scadenza, se i crediti non sono ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Se, tuttavia, l’imprenditore rinuncia alla moratoria di 120 giorni (impegnandosi quindi a pagare i creditori estranei alle scadenze contrattualmente previste) la percentuale di adesione scende al 30% (c.d. “accordi di ristrutturazione agevolati” – art. 60 CCII).

Con riferimento ai debiti erariali e contributivi, l’art. 63 prevede che, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

In tal caso, il tribunale può procedere all’omologazione degli accordi anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (cram down fiscale e contributivo) a condizione che:

i) la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze;

ii) un professionista indipendente attesti che il trattamento riservato ai creditori pubblici è più conveniente rispetto a quanto otterrebbero da un’eventuale liquidazione giudiziale.

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2) Concordato preventivo

A differenza degli accordi di ristrutturazione il concordato preventivo prevede, anziché una serie di accordi, un’unica proposta di regolazione della crisi, indirizzata alla generalità dei creditori che, se approvata dalla maggioranza, estende i suoi effetti a tutti i creditori, compresi i dissenzienti e quelli che non hanno votato la proposta.

Per quanto riguarda i debiti tributari e contributivi, il concordato preventivo consente:

i) il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come indicato nella relazione di un professionista indipendente (art. 88 CCII);

ii) il cram down fiscale e contributivo a condizione che: il voto favorevole dei creditori pubblici sia determinante per il raggiungimento della maggioranza richieste e la proposta sia giudicata conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 88, co. 2-bis, CCII).

L’utilizzo degli strumenti sopra illustrati deve tuttavia essere attentamente valutato in considerazione dei rischi potenziali che possono derivarne sia in termini di immagine (i ricorsi per omologazione degli accordi di ristrutturazione e per accesso al concordato preventivo sono oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese) sia in termini di possibili conseguenze giudiziarie.

In caso di mancata omologazione, infatti, qualora il tribunale rilevi lo stato di insolvenza (e non di semplice crisi) ne fa segnalazione al pubblico ministero per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

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