In alternativa a quanto previsto dai commi da 186 a 205, secondo l’art. 1, commi da 213 a 218, della l. 29.12.2022, n. 197, relativamente alle controversie tributarie, pendenti al giorno 1.1.2023, innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate (per cui sono escluse le cause tributarie pendenti nei confronti di altri enti impositori, ad es. Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate – Riscossione per fatti ad essa riferibili, ecc.) il contribuente ha la possibilità di rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese che sono state azionate in giudizio.
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1) Rinuncia giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione
La definizione, che comporta il pagamento:
- delle somme dovute a titolo di imposta,
- di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo,
- degli interessi e degli eventuali accessori,
si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
E' esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.
Le controversie escluse
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La rinuncia non dà luogo alla restituzione delle somme che sono già state versate, anche se in misura superiore a quanto è dovuto applicando tale norma.
Alla rinuncia si applica l’art. 390 c.p.c.:
Note:
- Art. 2, par. 1. Lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014, e 2020/20537UE, Euratom del Consiglio, del 14/12/2020.
- Art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.