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DEDUCIBILITÀ SPESE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Deducibilità spese operazioni con paesi black list

Legge di Bilancio 2023: nuovi limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con Paesi in black list

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La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), all’art. 1 comma 84 re-introduce i limiti di deducibilità in riferimento alle spese connesse ad operazioni poste in essere con imprese / professionisti residenti in Paesi “non cooperatiVi” (ossia inseriti in una black list)

Tale formulazione era già stata introdotta, nell’art. 110 TUIR dal comma 10 l comma 12bis, dal D.lgs. n. 147/2015 e poi successivamente abrogata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

1) Legge di bilancio 2023: le modifiche all’art. 110 TUIR

La Legge di Bilancio sostanzialmente riproduce tale formulazione, introducendo i commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinques all’art. 110 TUIR e prevedendo nello specifico che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. 

Al riguardo, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate  nell'allegato I alla lista UE  delle giurisdizioni non cooperative  a fini fiscali, adottata  con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea (nuovo comma 9 bis). 

Le precedenti disposizioni non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la  prova  che:

  • le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico  
  • le stesse hanno avuto concreta esecuzione.  

Le  spese e gli altri componenti negativi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.   

L’Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove sopra indicate. 

Tuttavia, qualora l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve  darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. 

A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia  delle  entrate ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ossia mediante interpello probatorio. (nuovo comma 9 ter)

Le disposizioni sopra richiamate non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate (nuovo comma 9 quater); si applicano, invece, alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi così come definiti dalla norma in esame  (nuovo comma 9 quinques)

Per tutte le novità in sintesi sulla legge di Bilancio 2023:

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