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LA RIFORMA DELLO SPORT 2022

La riforma dello sport 2022

Aspetti principali della riforma dello sport 2022 in arrivo dal prossimo 1° gennaio 2023. Guida alle novità.

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In data 28 settembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs 163/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2022), correttivo del D. Lgs. 36/2021, in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Alcune prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, come l’istituzione del nuovo registro delle società e delle associazioni sportive, quelle riguardanti la parità di genere ed il professionismo femminile sono già entrate in vigore, mentre le novità di maggior rilievo – che andranno a riformare in maniera sostanziale, soprattutto, il mondo dilettantistico –  entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2023 subordinatamente al rilascio della richiesta di autorizzazione che il governo ha inoltrato all’Unione europea sull’applicabilità  della nuova disciplina fiscale prevista dal codice del terzo settore. 

Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno n.281 del 4 novembre 2022 La Riforma dello sport disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse

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Sono disponibili inoltre:

1) Quadro generale riforma dello sport 2022

Il prossimo 1° gennaio, stando alle attuali disposizioni, entrerà in vigore, nella sua interezza, la riforma dello sport. La complessa attività legislativa degli ultimi due Governi, determinata dalla legge delega n. 86/2019, si è esplicata in un pacchetto di cinque decreti legislativi, che andranno ad incidere in maniera sostanziale soprattutto sul mondo del lavoro nel settore dello sport dilettantistico.

PROVVEDIMENTO
CONTENUTO
D.lgs. 36 del 28.02.2021
disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo
D.lgs. 37 del 28.02.2021
disciplina in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
D.lgs. 38 del 28.02.2021
riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
D.lgs. 39 del 28.02.2021
registro delle attività sportive dilettantistiche
D.lgs. 40 del 28.02.2021
norme di sicurezza nelle discipline sportive invernali


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2) Forme giuridiche s.s.d.

L’aspetto civilistico di maggior rilievo è contenuto nell’art. 1, con il quale il  decreto correttivo dello scorso 28 settembre, ha integrato l’art. 6, c. 1, D.lgs. 36/2021includendo tra le forme giuridiche che le società sportive dilettantistiche possono assumere, oltre alle società di capitali come già previsto nell'originaria stesura del D.lgs. 26/2021, anche:

  • società cooperative, come da decreto correttivo del 28 settembre 2022;
  • enti del terzo settore, iscritti al RUNTS per i quali limitatamente all'attività sportiva dilettantistica troveranno applicazione le norme contenute nel D.lgs. 36/2021 solo in quanto compatibili con il D.lgs. 117/2017.

È utile ricordare che sono espressamente escluse dalla norma le società di persone.

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3) Il registro nazionale delle attività sportive

Dal 31 agosto 2022 è attivo il Registro nazionale delle attività sportive,  istituito dal D. Lgs. 39/2021, gestito dal Dipartimento dello Sport presso il CONI che si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a. . 

L’iscrizione, obbligatoria per gli enti sportivi costituiti in una delle forme giuridiche previste dal D.lgs. 39/2021,  certifica la natura dilettantistica della società degli  Enti già iscritti e dei neoiscritti a valere per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Le società che intendono avviare la propria attività successivamente all’istituzione del nuovo Registro, dovranno procedere all’iscrizione inoltrando  la propria domanda attraverso la piattaforma informatica con le modalità descritte nel Regolamento adottato dal Dipartimento, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante.

È possibile accedere al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche attraverso il seguente indirizzo https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ e una volta accreditati, la domanda di iscrizione è inviata allegando la documentazione richiesta.

Entro 45 giorni dall’invio il Dipartimento per lo Sport, verificate la sussistenza delle condizioni previste, potrà:

  • accogliere la domanda e iscrivere l’Associazione/Società;
  • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • richiedere di integrare la documentazione.
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4) Requisiti statutari s.s.d. e rapporti con il terzo settore

Le società sportive dilettantistiche di capitali sono disciplinate, per quanto concerne il contenuto statutario, dalle disposizioni del codice civile, fatta eccezione per alcune disposizioni contenute nel D.lgs 36/2021 limitatamente: 

  • alla distribuibilità degli utili, la cui previsione dovrebbe servire ad incentivare l’ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell’impiantistica sportiva;
  • al rimborso al socio della quota sottoscritta;
  • alla distribuzione del patrimonio residuo.

 

Si ricorda che, per quanto riguarda gli ultimi due punti in elenco, qualora la S.S.D. intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini della determinazione del reddito per i corrispettivi incassati, da soci e tesserati, relativamente alle quote di abbonamento e servizi correlati, la società deve prevedere statutariamente le clausole previste dalla norma medesima, tra le quali: 

  • l’incedibilità della quota e la non rimborsabilità della stessa;
  • la non distribuibilità totale degli utili di esercizio.

 

Ulteriore requisito essenziale richiesto dalla norma, per ottenere l’iscrizione nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, è lo svolgimento in via esclusiva o principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Gli Enti del terzo settore che intendano svolgere attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti, contemporaneamente, al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) così come nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Qualora un ETS sia iscritto anche al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicheranno, compatibilmente con le regole del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs 36/2021 limitatamente alle sole attività sportive esercitate, senza interferenza alcuna con le altre eventuali attività di interesse generale esercitate. All’Ente del terzo settore che intenda svolgere attività sportiva non è richiesto quale requisito essenziale per l’iscrizione nel nuovo registro delle Attività sportive, lo svolgimento in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Le S.S.D. potranno svolgere anche attività “diverse, secondarie e strumentali ma queste potranno essere svolte se esplicitamente previste dallo statuto e soltanto entro certi limiti quantitativi, che il legislatore, individuerà con successivo decreto.

A tal fine, nel D.lgs. 163/2022, il Governo ha previsto che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, di promozione, pubblicitari, di cessione dei diritti e di qualunque indennità derivante dalla gestione degli impianti e delle strutture sportive, nonché dalla formazione degli atleti non rilevano ai fini della determinazione del reddito dei limiti massimi delle attività “diverse” esercitabili dalle S.S.D.

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5) 2023 Nuove norme su retribuzione e lavoro sportivo

In tema di lavoro nell’ambito sportivo si aggiunge all’elenco di figure a cui si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Per coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale, di custodia, pulizia e manutenzione continuerà ad applicarsi la disciplina generale dei rapporti di lavoro. 

Secondo la novellata disposizione, tutte le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica,  sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative, venendo quindi a scomparire  le figure degli amatori e la possibilità di riconoscere a questi soggetti compensi ex art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir.

È prevista una disciplina unica sia ai fini fiscali sia ai fini previdenziali, che sarà applicata a tutti i lavoratori sportivi autonomi con esclusione esplicita dei  volontari che non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute.

Il decreto correttivo al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo contiene poi l’importante novità che riguarda la contribuzione previdenziale e l’imponibilità ai fini fiscali dei compensi per lavoro sportivo.

In particolare, la norma prevede che :

  • la soglia esente da qualsiasi prelievo si riduce da 10.000 euro a 5.000 euro;
  • ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali. 
  • per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
  • per i primi cinque anni, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;

In tema di rapporto di lavoro vi sono una serie di semplificazioni per le S.S.D. iscritte al nuovo registro, relative in particolare alle comunicazioni obbligatorie, alla certificazione delle retribuzioni ed all’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi. Per esempio, le comunicazioni delle informazioni al Ministero del Lavoro saranno effettuabili mediante un’apposita funzione, disponibile sul  portale https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ che consente la comunicazione diretta al Centro dell’Impiego.

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