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REGIME FORFETTARIO: LE NOVITÀ PER IL 2024

Regime forfettario: le novità per il 2024

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione

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Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, che nell’anno precedente, abbiano contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

I soggetti in regime forfettario sono tassati con una imposta sostitutiva dell'IRPEF, di seguito i dettagli.

Attenzione al fatto che, con la Circolare n 32 del 5 dicembre 2023 le Entrate hanno fornito importanti chiarimenti sul regime in oggetto, si rimanda alla sua integrale lettura.

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1) Regime forfettario: cause di cessazione

Attenzione al fatto che, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

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2) Regime forfettario: cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

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3) Regime forfettario: come è tassato

Abbiamo evidenziato che, chi adotta il regime forfetario applica una tassazione sostitutiva dell'IRPEF.

Nel dettaglio il soggetto determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (Varia al variare del codice ATECO)

Scarica qui la tabella di riferimenti (Allegato 2 alla alla legge n. 145/2018).

In particolare, dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Ipotesi 1: 
I ricavi e compensi relativi ad un’attività di ristorazione corrispondono ad euro 55.000,00.
Il coefficiente di redditività del settore di appartenenza è del 40%
Reddito imponibile: 55.000 x 40%= 22.200
Contributi previdenziali obbligatori: 5.800,00 euro da dedurre dal reddito lordo.
Il reddito imponibile - contributi previdenziali: 23.200 - 5.800 = 17.400,00
Reddito netto Tassazione sostitutiva al 15 per cento: 2.610,00 euro
Quindi su 58.000,00 euro di ricavi e compensi il contribuente dovrà versare 5.800,00 euro di contributi e 2.610,00 euro di imposta sostitutiva.

Attenzione al fatto che, nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

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4) Regime forfettario: nuove attività

Una ulteriore agevolazione spetta alle nuove attività.

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti quali:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

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5) IVA e regime forfettario: le agevolazioni

Come chiarito anche recentemente  dalla Circolare n  32 del 5 dicembre 2023, ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:

  • sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi 
  • sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. 

È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti

liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge; 

  • registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; 
  • tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; 
  • presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica: 

  • a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno; 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

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