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FERMO AMMINISTRATIVO SU AUTOVETTURE E MOTOCICLI: ITER E COME EVITARLO

Fermo amministrativo su autovetture e motocicli: iter e come evitarlo

Il fermo amministrativo: di cosa si tratta e chi è l’ente incaricato alla riscossione dei crediti. Cosa fare per evitare il fermo amministrativo e i casi in cui non è possibile.

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Durante il periodo di emergenza pandemica, molte delle procedure esecutive e cautelari sono state sospese per non arrecare ulteriore difficoltà ai cittadini. Tuttavia, in questi giorni l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) si sta prodigando alacremente per recapitare ai contribuenti debitori, numerose cartelle esattoriali mettendoli in guardia sul possibile rischio di fermo amministrativo su autovetture e motocicli.

Il tema in oggetto è di grande rilevanza ed interesse se consideriamo che da recenti analisi si evince ancora il fortissimo legame degli italiani con l’automobile di proprietà. 

Si fa riferimento, per esempio, all’ultimo Osservatorio di Legambiente e Ipsos, in collaborazione con Unrae, così come alla ricerca realizzata da Arval Mobility Observatory in collaborazione con Doxa, in cui si indaga lo stile di mobilità degli italiani e si conferma il legame tra questi e l’automobile di proprietà.

1) Cosa prevede la legge

In merito alle somme non pagate dal contribuente, la legge prevede che l’agente della riscossione possa attivarsi per l’espropriazione forzata o procedere con azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49,co. 1, D.P.R. 29.9.1973, N.602)

2) Il fermo amministrativo: di cosa si tratta e chi è l’ente incaricato alla riscossione dei crediti

Il fermo amministrativo, adottabile in tutti quei casi in cui l’ente creditore non può applicare il pignoramento e rientra nel Titolo II del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Riscossione Coattiva", e capo II, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”.

Le amministrazioni o gli enti competenti, quali Comuni, Regioni, Stato, Inps, ecc., possono far ricorso a tale istituto rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) con il fine di riscuotere gli importi richiesti. Tali importi possono essere riferiti non solo a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada ma anche a tributi o tasse di varia natura, a titolo esemplificativo IRPEF, IVA o il bollo auto, ecc.

Originariamente, il fermo amministrativo, nasce a titolo cautelativo assimilandolo al sequestro conservativo, misura cautelare che viene concessa quando il creditore ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 del c.p.c.)

Segue, ventun anni fa, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 08/02/2001 n.20 che, in termini di effetti giuridici, esprime la volontà di equiparare il fermo amministrativo al pignoramento.

Solo due anni dopo, la stessa Agenzia delle Entrate (AdE) dirama la circolare n.52/2003 con la quale intende cambiare il precedente indirizzo per riconoscere al fermo amministrativo natura cautelare.

Tuttavia, oggigiorno la giurisprudenza maggioritaria si dissocia dalla circolare suddetta in quanto l’atto oggetto di tale approfondimento, non presenta gli elementi tipici e caratterizzanti di una misura cautelare. Quella riguardante il fermo amministrativo è piuttosto una norma volta ad agevolare e semplificare l’esecuzione forzata da parte del concessionario. 

3) Le fasi che portano al fermo amministrativo e i limiti che ne derivano

Inizialmente viene notificata al contribuente la cartella esattoriale per dar modo al debitore di saldare il proprio debito regolarizzando la propria posizione. Ciò sarà possibile se il debitore si attivi entro 60 giorni dalla notifica della cartella in modo da evitare che il fermo amministrativo sia iscritto al PRA. 

Per avviare quest’ultimo passaggio, con 30 giorni di anticipo, si preavvisa il debitore circa l’imminente iscrizione del fermo amministrativo. Lo scopo è quello di attenzionare ulteriormente il debitore ed evitare che incorra nella tediosa procedura del fermo amministrativo. Sia chiaro che quest’ultimo dovrà essere considerato illegittimo qualora fosse mancante di entrambe le notifiche

La sanzione pecuniaria prevista qualora il debitore circoli con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, va da 1.988,00 euro a 7.953,00 euro. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.

Inoltre, sarà vietata:

  • la libera circolazione con il veicolo,
  • la rottamazione o l’esportazione del veicolo,
  • il parcheggio sul suolo pubblico,
  •  la vendita del veicolo, senza informare l’acquirente. Quest’ultimo eventualmente potrà rivalersi sul venditore annullando l’atto di vendita o richiedendone una revisione del prezzo. 

L’assicurazione sarà liberata dal pagamento di eventuali danni in caso di circolazione del mezzo.

Il preavviso di fermo

Il preavviso di fermo è d’obbligo affinché il fermo amministrativo sia ritenuto legittimo. L’atto di preavviso riporterà: la natura del debito, l’importo dovuto e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della sua notifica. 

Il fermo amministrativo diventerà effettivo se il debitore non si appresterà entrò trenta giorni dal ricevimento del preavviso a saldare il suo debito comprensivo di interessi di mora e delle spese sostenute per l’iscrizione al ruolo. 

4) Cosa fare per evitare il fermo amministrativo

Per evitare il fermo amministrativo al PRA, nella finestra temporale che va dal preavviso di fermo ai trenta giorni successivi, il debitore potrebbe anche richiedere la rateizzazione del debito o potrebbero esserci provvedimenti di cancellazione o sospensione del debito.

Infatti, in caso di rateizzazione e  definizione agevolata di tutte le somme dovute, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata è prevista la sospensione del fermo. 

Invece in caso di sgravio del debito da parte dell’ente creditore, la revoca del fermo viene disposta d’ufficio.

Una volta pagato integralmente il debito, l’Agenzia Entrate Riscossione provvede a trasmettere telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA liberando il contribuente da qualsiasi altro adempimento. 

5) Casi in cui non si può procedere con il fermo

Richiamando l’art. 86, co.2, ultimo periodo, sottolineiamo che non è assoggettabile al fermo amministrativo quel bene mobile indispensabile e quindi strumentale allo svolgimento della propria attività d’impresa o della professione. 

Il debitore deve tuttavia dimostrare la suddetta condizione al concessionario della riscossione con idonea documentazione  allegata ad apposita istanza (modello F2: istanza di annullamento preavviso di fermo bene strumentale).

Non è inoltre previsto il fermo per i veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili.

La procedura sarà anche impedita nel caso in cui il bene risulti intestato a più soggetti, di cui solo uno individuato come debitore dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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