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FORMAZIONE CONTINUA REVISORI LEGALI: LE REGOLE DA SAPERE

Formazione continua revisori legali: le regole da sapere

Formazione continua revisori legali: i crediti formativi, gli obblighi di formazione, le sanzioni e gli enti preposti alla formazione

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La formazione continua dei revisori legali consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. 

Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. (Consulta qui le faq del MEF con risposte a dubbi frequenti sulla formazione del revisore).

Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze. (Scarica qui il programma 2023)
Il 50% del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero 

  • la gestione del rischio e il controllo interno, 
  • i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, 
  • la disciplina della revisione legale, 
  • la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Attenzione al fatto che per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell'anno, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Mini Master per Revisori Legali 2023: Formazione accreditata dal MEF e dal CNDCEC

Revisori Legali: entro il 31 dicembre 2022 deve essere completata la formazione 2020-2022

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1) Formazione revisori legali: i termini per assolvere

In linea generale, il Revisore legale, entro il 31 dicembre di ogni anno deve acquisire 20 crediti formativi. 

Per il triennio formativo 2017-2019, il D.M. 135/2021 in materia di sanzioni, ha previsto la postdatazione dell'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo di tale triennio al termine di 90 giorni dall'entrata in vigore di tale regolamento, ossia al 17/1/2022, concedendo la possibilità agli iscritti non in regola con gli obblighi formativi del predetto triennio di sanare tale inadempimento esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi gratuiti sulla FAD del MEF, accessibili dall'area riservata del portale della revisione legale.
Il termine del 17/1/2022 è stato successivamente differito in via eccezionale dalla circolare MEF n. 3/2022 al 16/2/2022, ultima data utile per regolarizzare gli obblighi formativi 2017-2019 senza incorrere nelle sanzioni di cui all'art 24 del D.lgs. n. 39/2010. 

Leggi anche Revisori Legali: possibile sanare l'obbligo formativo 2017-2019.
Per il triennio formativo 2020-2022, invece, l'art. 3 comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
La disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021 e, pertanto:

  • il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al triennio precedente (2017-2019) non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 d el 31 dicembre 2020;
  • l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
  • i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti).

Si evidenzia che il MEF, con il comunicato del 5 ottobre 2022, ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, non abroga il principio dell’annualità. 

Il comunicato specifica infatti che “…il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti”.

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2) Formazione revisori legali: come adempiere

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti: 

1) gli enti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze (clicca qui per consultare l'elenco del MEF)

2) lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze; 

3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

L'elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è pubblicato e costantemente aggiornato nell'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale.

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali
L'art 5 del D.lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n.17461 del 27/01/2020, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.
 Purché regolarmente trasmessi al registro, sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali. 

Le comunicazioni al registro sono a carico dell'Ordine e non del professionista.

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3) Formazione revisori legali: le sanzioni per inadempimento

L’art. 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili. 

Con D.M. n. 135 dell’8/7/2021, in vigore dal 19 ottobre 2021, è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale

Con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo, le sanzioni applicabili sono quelle indicate all’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all’art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Inoltre l’art. 14 del citato D.M. n. 135, prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di 90 giorni dall’entrata in vigore di tale regolamento (17/1/2022).

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