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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE LITI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

La definizione agevolata per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Possono essere definite le controversie pendenti alla data del 15.7.2022 innanzi alla Corte di cassazione: le domande entro il 16 gennaio 2023

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Se alla data del 15.7.2022 la controversia tributaria pendente innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, può essere oggetto di definizione.

I requisiti per l’accesso alla definizione agevolata

  • l’ente impositore deve essere l’Agenzia delle entrate;
  • il valore della lite non deve essere superiore a 100.000 euro;
  • la domanda deve essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
  • il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta sentenza definitiva;
  • la controversia non deve avere per oggetto, anche solo in parte:
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14.12.2020;
  • l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo dir recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.

1) Termini e condizioni per accedere alla definizione agevolata

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè  entro lunedì 16 gennaio 2023 perché il 14 gennaio è sabato.

Ricordiamo che la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’01 settembre 2022),  entrerà in vigore venerdì 16 settembre 2022,

Il perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti. 

Se non è dovuta alcuna somma la presentazione della domanda perfeziona la procedura.

Le somme dovute

Soccombenza dell’Agenzia delle entrate

Valore della lite massimo

Somma dovuta sul valore della lite

in tutti i precedenti casi di giudizio

 

in uno dei gradi di merito

     100.000

 

       50.000

           5%

 

           20%

 

 

Il valore della lite è determinato dal solo importo dell’imposta al netto degli interessi, delle indennità di mora, dell’aggio di riscossione, delle spese di notifica e delle sanzioni collegate al tributo. 

Se la contestazione ha per oggetto soltanto le sanzioni non collegate all’imposta, queste determinano il valore della controversia.

Da un’attenta lettura della norma, definizione la controversia non può essere oggetto della definizione:

  1. in ogni caso se il valore della lite è superiore a 100.000 euro;
  2. se la lite è di importo superiore a 50.000 euro e il contribuente è stato soccombente avanti la commissione provinciale e quella regionale.

L’adesione comporta la rinuncia contestuale ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89.

In ogni caso le spese del giudizio estinto sono a carico della parte che le ha anticipate.

Fermo restando l’importo esposto nel prospetto, vanno dedotte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate in misura eccedente alla percentuale del 5% o del 20%.

Ad esempio, se il valore della lite è di 80.000 euro e il contribuente ha vinto in primo e secondo grado l’importo dovuto per la definizione è 4.000 euro. 

Se il valore della lite è di 40.000 euro con vittoria in entrambi i gradi di giudizio, l’importo dovuto è di 8.000 euro.

Se il valore della lite è di 80.000 euro e il contribuente ha già pagato 1/3, cioè 26.667 euro, non ancora estinti, la liquidazione della pratica è di 4.000 euro, ma senza che il contribuente possa beneficiare della restituzione dell’eccedenza versata di 22.667 euro.

Per ciascuna controversia autonoma, da intendersi relativa a ciascun atto impugnato, entro il termine di presentazione della domanda:

  1. va presentata una distinta domanda di definizione, esente da bollo;
  2. va effettuato un distinto versamento.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su eventuali pronunce giurisprudenziali che non sono passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente presenti richiesta dichiarando di volersi avvalere della norma agevolativa. In tal caso, il processo è sospeso fino al temine concesso di presentazione dell’istanza di definizione.

Il diniego alla definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per gli atti processuali. L’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

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