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BONUS CAPITALE UMANO: IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BORSE DI STUDIO

Bonus capitale umano: il credito d'imposta per gli investimenti in borse di studio

Le imprese che effettuano donazioni per borse di studio, master, corsi specializzanti, possono accedere al credito di imposta per investimenti in capitale umano. Ecco i dettagli

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Con Decreto del Ministero dell'Università del 19 novembre 2021 pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio si recano disposizioni attuative del credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.

Possono accedere al credito d'imposta:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
  • ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di  soggetti  non  residenti,  
  • indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano  nonché  dal  regime contabile  adottato,  
  • che  sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative  finalizzate  allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da:
    •  università pubbliche e private, 
    • da istituti di formazione avanzata 
    • da  scuole di formazione manageriale pubbliche e private

Il  credito  d'imposta  non  si  applica   alle   «imprese   in difficoltà»,  come  definite  dall'art.  2,  punto  18),  del regolamento (UE)  n. 651/2014,  ovvero  alle  imprese  in  stato  di scioglimento o  liquidazione  volontaria  e  sottoposte  a  procedure concorsuali, quali fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 

1) Credito di imposta per investimento capitale umano: che cosa è

Sono ammissibili al credito d'imposta le  donazioni effettuate dai soggetti promotori di seguito elencati nella forma di borse di  studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali:

  • corsi di  perfezionamento, 
  • corsi di aggiornamento, 
  • master di I livello, 
  • master di II  livello  e altri corsi formativi, 

deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo,  nell'ambito  del  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e  dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi  di  studio,  ai  quali  sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi ai sensi del comma 4 dell'art 3 del presente decreto.
Le  iniziative   formative   focalizzate  sullo  sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da:

  • università pubbliche e private, 
  • istituti di formazione avanzata 
  • o da scuole di  formazione  manageriale  pubbliche; 

tali  iniziative, laddove erogate da Università  pubbliche o private, devono  garantire almeno  60  crediti  formativi  universitari  o  60 European  credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati  da  istituti di  formazione  avanzata  o  da  scuole  di  formazione   manageriale pubbliche o private diversi dalle precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 178 del 2020, al fine  di  identificare  i  soggetti  titolati  ad  erogare  attività formative ammissibili,  all'interno  della  sezione   di   attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto  nazionale  di statistica istituisce la  sottocategoria  85.43  «Istruzione   post universitaria; formazione manageriale, master  post  lauream,  master executive». 

2) Credito di imposta per investimento in capitale umano: come averlo

L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da  parte  del Ministero dell'università e della  ricerca,  dell'ammissibilità  in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti  di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche  o private comunicano al Ministero dell'università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata  e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni  effettuate nel  2022,
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'università

  • per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, 
  • per  le  donazioni  ricevute  nel  2022, entro il 28 febbraio 2023.

Il Ministero  dell'università controllerà la conformità dei  percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni  rispetto  ai  requisiti previsti 

Verificata la corrispondenza  tra  la donazione di ogni singola impresa e la  destinazione  ai  fini  del sostegno delle iniziative  formative  focalizzate  sullo  sviluppo  e sull'acquisizione   di   competenze   manageriali.

Il    Ministero emanerà un   decreto   di individuazione delle  imprese  che  potranno  richiedere  il  credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della  legge  n. 178 del 2020, per  le  donazioni  effettuate,  per  ciascun  anno  di riferimento.

Il contributo può essere concesso,  nel  limite  delle  risorse stanziate,

  • fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, 
  • fino al 90 per cento per le medie imprese 
  • fino all'80 per cento  per  le grandi  imprese  dell'importo   

delle   donazioni   effettuate

  • fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022, 
  • nella forma di  borse  di  studio  a  copertura  di  iniziative formative

I soggetti interessati successivamente  al  decreto del Ministero dell'università formulano al Ministero  istanza  di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito. 

In base alle istanze ricevute e  alle  risorse finanziarie  complessivamente disponibili,  il Ministero  predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione.

Il predetto elenco è  trasmesso all'Agenzia delle  entrate  prima  della  comunicazione  ai  soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione.

L'istanza di accesso deve  contenere  la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

  • elementi  identificativi  del  soggetto  beneficiario  e  del soggetto promotore;
  • ammontare della donazione;
  • ammontare del credito d'imposta richiesto.

Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  importo  previsti  dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

3) Credito di imposta per investimento in capitale umano: come usarlo

Il  credito  d'imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento. 

L'utilizzo in compensazione del credit  d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo  a  quello  in  cui  è stata  data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero  dell'università e  della  ricerca.  

L'ammontare  del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non  deve  eccedere l'importo  riconosciuto pena lo scarto del modello F24.

Allegato

Decreto 19 novembre 2021 credito imposta investimenti capitale umano
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