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OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS: SINTESI PER I DATORI DI LAVORO

Obbligo vaccinale e green pass: sintesi per i datori di lavoro

Le nuove norme su obbligo vaccinale e super green pass per i lavoratori cinquantenni Certificazioni di esenzione e sanzioni

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Come ormai noto, il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 introduce l’obbligo per tutti i lavoratori, pubblici e privati, che hanno compiuto 50 anni di età (o che li compiono in data successiva, entro il 15 giugno 2022) di possedere il Green Pass rafforzato (cioè rilasciato a seguito  completamento del ciclo vaccinale o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022.

La norma è in vigore dall’8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe.  

I lavoratori con meno di 50 anni, al momento, potranno accedere ai luoghi di lavoro col Green Pass “base”  che viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico e risulta negativo. Ha validità di 72 ore per chi effettua un tampone molecolare e di 48 ore per chi effettua un test antigenico.

I lavoratori che non sono in possesso del Super Green Pass o del Green Pass “base” non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno   2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. 

Di seguito forniamo una  circolare informativa ad uso dei datori di lavoro.

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Sul tema possono essere utili  :

1) Nuovo obbligo supergreen pass: Informativa


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022, il Decreto Legge n. 1  del 7 gennaio 2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19  in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”. 

Il nuovo provvedimento prevede:

  1. a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età;
  2. a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Pertanto, a partire dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 il nuovo decreto prevede l’estensione del suddetto obbligo vaccinale a 

  • tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età o
  • i soggetti  che li compiono in data successiva al’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL) fermo restando il termine del 15 giugno 2022.   

ESENZIONI

Sono esenti dall’obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. 

SANZIONI

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

  • senza conseguenze disciplinari;
  • con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  1. A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, per l’accesso nei luoghi  di lavoro, il   Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
  2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
  3. In caso di violazione dell’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni (o che li compiono dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.   
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