Attivo dal 1° gennaio 2016, il fondo di integrazione salariale (FIS) è un fondo di solidarietà volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro che appartengono al FIS, anche non imprenditori, hanno le seguenti caratteristiche:
- Occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti inclusi).
- Fanno parte di settori per i quali non sono stati stipulati accordi per la creazione di un fondo di solidarietà bilaterale o un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
- Non devono rientrare nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, come disposto nella circolare Inps n.130/2017. (Approfondisci i settori produttivi interessati con la lettura dell’articolo “Cassa integrazione cos’è e a chi spetta?”
Chi è destinatario delle prestazioni erogate dal fondo sono in primo luogo tutti quei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (II livello). Restano invece esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Secondo requisito è l’aver maturato un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per cui verrà richiesta la prestazione. Il termine di decorrenza è la data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
La contribuzione al fondo prevede:
- un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione del lavoratore per le aziende con più di 15 dipendenti e pari allo 0,45% per le aziende fino ai 15 dipendenti. Il contributivo viene ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.
- Un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro e pari al 4% delle retribuzioni perse, quando appunto viene richiesta la prestazione al FIS.
Come precisa sempre l’Inps, le prestazioni del FIS sono di due tipi:
- assegno ordinario e
- assegno di solidarietà.
Il primo – assegno ordinario – è per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, considerando il semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. Il suo importo è pari a quello che viene erogato dai fondi di solidarietà bilaterali. La sua durata massima è di 26 settimane in un biennio mobile.
L’assegno di solidarietà riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti. Esso viene erogato in caso di esubero del personale e anche qui vi è una durata massima: 12 mesi in un biennio mobile.
Come per qualunque altro ammortizzatore sociale di questo tipo, è altresì prevista una durata massima complessiva, pari a 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva. La modalità consueta è l’anticipo del trattamento ai lavoratori da parte del datore di lavoro che gli verrà rimborsato dall’Inps attraverso conguaglio. Nel caso però vi siano serie ed accertate difficoltà da parte di quest ultimo è possibile anche richiedere il pagamento diretto.
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1) Come fare domanda?
La domanda per il FIS va presentata in via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo sindacale. Accedendo al sito Inps vi è il servizio dedicato sia per le aziende che per i consulenti. La riduzione dell’attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
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2) Importi massimi integrazione salariale 2020
| Trattamento di integrazione salariale | |||
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
| Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
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