Il decreto Semplificazioni modifica l’art. 4, comma 3 del Codice di Terzo settore e puntualizza che agli enti religiosi/ETS si applica la normativa di Terzo settore non solo per il «Ramo ETS» costituito per svolgere le attività di interesse generale di cui all’art. 5, CTS ma anche per l’eventuale svolgimento di attività diverse di cui all’art. 6 CTS. Modifiche anche per le Organizzazioni di Volontariato.
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1) Enti religiosi di Terzo settore / Imprese sociali
Il PNRR (ossia il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108) apporta modifiche di rilievo per gli enti religiosi che fanno parte del Terzo settore, anche nella veste giuridica di Impresa sociale.
Infatti, viene modificato proprio l’art. 4, comma 3 del Codice di Terzo settore e si puntualizza che agli enti religiosi/ETS si applica la normativa di Terzo settore non solo per il «Ramo ETS» costituito per svolgere le attività di interesse generale di cui all’art. 5, CTS ma anche per l’eventuale svolgimento di attività diverse di cui all’art. 6 CTS.
Nel dettaglio, l’art. 66, comma 01, lett. a) della Legge n. 108/2021 così modifica il citato art. 4, comma 3 CTS:
«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13».
Inoltre, sempre l’art. 66, comma 01, lett. b) della citata Legge di conversione n. 108/2021, aggiunge un ultimo periodo sempre all’art. 4, comma 3 CTS, disponendo che:
«I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».
Sicuramente una disposizione finalizzata a incentivare e a garantire trasparenza e correttezza nella gestione del patrimonio destinato alle attività di Terzo settore con vantaggi sia per l’ente stesso che per gli eventuali creditori del predetto patrimonio destinato.
Si prevede, inoltre, una disciplina analoga per l’ente religioso che si costituisce in forma di Impresa sociale.
Sul punto, l’art. 66, comma 02, punto 1-bis, L. n. 108/2021, cit. va ad integrare l’art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017 aggiungendo un periodo finale di tale contenuto:
«I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2».
Si riscontra la medesima finalità di trasparenza e garanzia sia a vantaggio dei creditori dell’ente eventualmente interessati a far valere i loro diritti sul «ramo secolare»; sia dell’ente religioso stesso interessato a non pregiudicare il patrimonio destinato allo svolgimento delle proprie attività istituzionali (di religione o di culto). Inoltre, costituisce una forma di tutela anche in ipotesi di avvio di procedure esecutive o concorsuali.
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2) Organizzazioni di volontariato
L’art. 66, comma 02, Legge n. 108/2021 introduce un periodo finale all’art. 32, comma 4, CTS, del seguente tenore:
«Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».
In altri termini, in caso di ammissione, in veste di associati, alla ODV di gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, questi non sono computati ai fini del calcolo della quota percentuale (50%) di cui al comma 2 dell’art. 34, CTS.
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