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DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2023: RATEAZIONE DELLE IMPOSTE E DATE DA RICORDARE

Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare

La rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 derivanti dalla Dichiarazione dei redditi PF 2023: scadenze da ricordare e modalità di versamento

In linea generale e salvo proroghe, tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023, devono essere eseguiti:

  • entro il 30 giugno 2023
  • ovvero entro il 30 luglio 2023 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato inun’unica soluzione. Il pagamento rateale dovrà in ogni caso essere completato entro il mese di novembre.

Non è necessario rateizzare tutti gli importi, infatti, è possibile optare solo per la rateizzazione di alcuni di essi, ad esempio solo del primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Vediamo ora, una breve sintesi delle scadenze da ricordare per il versamento delle imposte, in particolare per chi opta per la rateazione sulla base delle scadenze originarie.

1) Redditi PF 2023 termini ordinari: rateizzazione imposte soggetti titolari di partita IVA

I contribuenti titolari di partita IVA che optano per il pagamento rateale delle imposte, devono effettuare il pagamento della prima rata entro:

  • il 30 giugno 2023
  • ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Sulle rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella che riporta anche le scadenze delle singole rate:

RATA

VERSAMENTO
(primo versamento il 30.06)

INTERESSI %

VERSAMENTO
(primo versamento 31.07 con maggiorazione) in questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

INTERESSI %

30 giugno

0,00

31 luglio

0,00

17 luglio

0,18

21 agosto

0,18

21 agosto

0,51

18 settembre

0,51

18 settembre

0,84

16 ottobre

0,84

16 ottobre

1,17

16 novembre

1,17

16 novembre

1,50

  


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2) Redditi PF 2023 termini ordinari: rateizzazione imposte soggetti non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro:

  • 30 giugno 2023
  • ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Sulle rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella che riporta anche le scadenze delle singole rate:

RATA

VERSAMENTO

(primo versamento il 30.06)

INTERESSI %

VERSAMENTO
(primo versamento 31.07 con maggiorazione) in questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento 

INTERESSI %

30 giugno

0,00

31 luglio

0,00

31 luglio

0,33

31 luglio

0,00

31 agosto

0,66

31 agosto

0,33

2 ottobre

0,99

2 ottobre

0,66

31 ottobre

1,32

31 ottobre

0,99

30 novembre

1,65

30 novembre

1,32

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

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3) Redditi PF 2023: come effettuare i versamenti delle imposte e principali codici tributo

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

  • direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
  • tramite gli intermediari abilitati(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”;
    • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti:

  • utilizzando il modello F24 cartaceo 
  • oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Ricordiamo che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. 

Rateizzazione delle imposte

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione, in ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, è possibile infatti rateizzare, ad esempio, il primo acconto IRPEFe versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Nell'ipotesi di scelta della rateazione delle imposte, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato prima di essere versato, in questo caso si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Nella compilazione del modello F24 è opportuno ricordare che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Relativamente ad ogni singolo codice tributo, in caso di opzione per la rateazione, nella colonna denominata “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24, deve essere indicato:

  • la rata che si sta versando, 
  • il numero di rate prescelto

ad esempio, se si versa la prima di 5 rate, si dovrà indicare “0105”.

Principali Codici tributo

I principali codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate (reperibili sul sito Internet dell’Agenzia all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/index.htm), sono:

  • 4001: Irpef – Saldo
  • 4033: Irpef – Acconto prima rata
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario Addizionale regionale
  • 3801: Addizionale comunale - Saldo Addizionale comunale - Acconto
  • 3844: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
  • 3843: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
  • 1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione Cedolare secca locazioni – Saldo
  • 1790: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1791: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Irpef – Saldo
  • 1840: Irpef – Acconto prima rata
  • 1841: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
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