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AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 2021

Amministratori di condominio e comunicazione Agenzia delle Entrate 2021

Entro il 16 marzo gli amministratori di condominio devono inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate con i nuovi dati previsti per il Superbonus 110%

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Come previsto a partire dal 2017, gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il termine di comunicazione è ora fissato definitivamente al 16 marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono state effettuate le spese.

Oltre all'invio dei dati alle Entrate va rilasciata ai condomini una dichiarazione nella quale si attesta di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in relazione alla detrazione (compreso, appunto, l'invio dei dati all'Anagrafe tributaria), riportando l'ammontare della detrazione spettante. 

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Questo articolo è estratto dall'aggiornatissimo eBook "Superbonus e condominio: guida agli adempimenti fiscali dell'amministratore"

1) Primo adempimento dell'amministratore di condominio

Per poter effettuare la comunicazione è necessario che l'amministratore raccolga le indicazioni dei condomini in relazione alle scelte personali riferite all'utilizzo della detrazione del 110%. 

Infatti, come ribadito anche nella circolare 24, ciascun condomino può cedere l'intera detrazione calcolata:

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, 
  • sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Quindi nel caso in cui non si ottenga lo sconto in fattura, l'amministratore dovrà tener conto di quanto indicato dai singoli proprietari al momento dell'invio della comunicazione all'Anagrafe tributaria. 

Per questo il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso di sconto in fattura chiaramente questo passo non è necessario in quanto l'operazione avviene senza alcun esborso economico da parte dei condomini. È sufficiente, quindi, comunicare l'opzione alle Entrate.

2) I contenuti della comunicazione

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016, la comunicazione deve contenere i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento a:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • sismabonus;
  • acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • bonus verde;
  • quote di spesa imputate ai singoli condomini;
  • eventuali cessioni del credito.

Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

3) Le novità 2021

Per quest'anno è a disposizione un nuovo software aggiornato con le novità in materia di Superbonus

Le modifiche apportate riguardano: 

  • ridefinizione della struttura della comunicazione per raggruppare in modo più omogeneo le diverse informazioni;
  • rimozione della sezione relativa alla cessione del credito considerato che, come specificato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, tale opzione dovrà essere comunicata con un apposito modello;
  • inserimento della tabella “interventi” contenente:
  • i codici degli interventi agevolabili: al fine di semplificare gli adempimenti è stata utilizzata la stessa codifica prevista per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto;
  • l’indicazione se l’intervento può beneficiare del Superbonus.

4) La comunicazione della cessione del credito

Anche il termine per la comunicazione alle Entrate delle opzioni per la cessione del credito è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese. In caso di lavori condominiali l'invio può essere effettuato direttamente dall'amministratore oltre che da chi ha apposto il visto di conformità relativamente al Superbonus.

Il modello è unico sia per la cessione del Superbonus che per la cessione delle detrazioni con aliquota ordinaria.

La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà. Il modello cartaceo si compone di due sole pagine: la prima dedicata ai dati del cedente e alle asseverazioni per il Superbonus, l'altra con la descrizione degli interventi effettuati e i dati dei cessionari.

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

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Commenti

Mele Luigi - 12/03/2021

Alla luce dell'articolo, mi chiedo se nel caso di interventi su parti comuni effettuati dal condominio con applicazione dello sconto in fattura (già oggetto di comunicazione dell'opzione ai sensi degli artt. 119 e 121 DL 34/2020), risulti ulteriormente necessario effettuare per gli amministratori di condominio la comunicazione per interventi su parti comuni. Tale adempimento, parrebbe, a mio parere superfluo non essendo maturato alcun diritto alla detrazione in capo ai singoli condomini.

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