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LA DISCIPLINA DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA NEI REATI TRIBUTARI

La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari

Un ebook dal taglio pratico sul sequestro e la confisca nei reati tributari

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E’ di questi giorni la pubblicazione di un e-book abbastanza unico nel suo genere sulla disciplina della Confisca di beni a seguito della commissione di reati tributari.

Gli autori sono un dottore commercialista dott. Antonio Michele Abruzzese e un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, esperto in materia di accertamento tributario e di indagini di polizia giudiziaria per reati di frode fiscale, riciclaggio, falso in bilancio dott. Luigi Galluccio.

Il taglio del testo vuole essere operativo non mancando di approfondire gli aspetti più controversi alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, si rivolge, in particolare, ai consulenti, agli avvocati, agli organi di polizia giudiziaria nonché ai magistrati che, quotidianamente, si ritrovano a doversi districare in una materia complessa e ricca di insidie.

L’istituto della Confisca, anche per equivalente, e del Sequestro ad essa finalizzato, si sono dimostrati degli strumenti particolarmente efficaci oltre che dotati di una notevole capacità dissuasiva nella lotta all’evasione fiscale in quanto consentono di recuperare le somme indebitamente sottratte alle casse erariali.

La materia tuttavia presenta notevoli criticità in sede di applicazione.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approndire la materia ti consigliamo l'ebook  Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari

1) L’istituto della Confisca nel nostro ordinamento

Nel nostro ordinamento la Confisca è prevista dall’art. 240 del c.p. il quale, per quanto di interesse in questa sede, stabilisce che (c. 1): «Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose  che ne sono il prodotto o il profitto» e (c. 2), «È sempre ordinata la confisca : 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato» con la precisazione (co. 3), che tali disposizioni non si applicano se le cose o i beni de quo appartengono a persona estranea al reato. Tale misura consiste quindi nel potere dello Stato di acquisire in modo coattivo e in via definitiva le cose mobili o immobili di per sè pericolose (in quanto servirono o furono destinate a commettere il reato) o che, in ogni caso, derivano dal reato (in quanto ne sono il prodotto o il profitto, anche sotto forma di prezzo), non potendo un fatto di rilievo penale costituire titolo o fonte legittima di acquisto della proprietà.

In merito si ricorda che: «Il prodotto rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato»[1].

Richiamando tale pronuncia, recentemente la S.C., ha affermato che, volendo schematizzare[2]

  • il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita;
  • il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell'autore del reato ottenuto attraverso l’acquisizione, la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa, ovvero il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito[3];
  • il prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. L'elemento distintivo del prezzo rispetto al profitto è costituito dalla presenza di un terzo, che, corrispondendo un bene ad un altro soggetto, lo induce, lo istiga o lo determina a commettere un reato, ovvero che, con tale corresponsione, ne rafforza il preesistente intento criminoso o ne determina l'insorgere.

La prima forma di confisca (c. 1) è, quindi, facoltativa (il giudice «può»), in quanto sarà rimessa al magistrato la valutazione circa la pericolosità della disponibilità della cosa in capo al trasgressore; la seconda (c. 2) ipotesi prevista dalla norma è, invece, obbligatoriaè sempre ordinata»), limitatamente, però, al «prezzo» del reato, sempre per quanto di interesse in questa sede[4].

Dottrina e giurisprudenza ne hanno sottolineato il carattere di misura di sicurezza legata alla pericolosità non tanto all’oggetto in sé ovvero a quella sociale del reo, ma bensì a quella «relazionale» conseguente al fatto che, ove la cosa venga lasciata nella disponibilità dell’autore dell’illecito, essa potrebbe costituire per lui un incentivo a commetterne di ulteriori[5]. Inoltre, è una misura «diretta», che interviene, cioè, su un oggetto il quale, in quanto impiegato per commettere il reato ovvero dallo stesso originato quale provento, con quest’ultimo deve avere uno stretto legame di derivazione pertinenziale per cui l’adozione del provvedimento ablativo è subordinata alla sussistenza di una relazione diretta, attuale e strumentale tra detto bene e il reato stesso (anche intesa quale utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa)[6]. In tale prospettiva, pertanto, la misura è ammissibile solo quando il bene da apprendere si identifichi proprio in quello che è stato acquisito in conseguenza della condotta illecita come effetto diretto[7] ovvero anche mediato[8].


Estratto dal 1° capitolo dell'ebook Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari


[1] Cass., SS.UU. n. 9149/96.

[2] Cass. n. 30899/20.

[3] All’uopo richiamando Cass., SS.UU. n. 31617/15.

[4] Sotto tale profilo desta qualche perplessità la circostanza che non si preveda la confisca obbligatoria rispetto a beni (utilizzati per commettere il reato o da esso direttamente derivanti come prodotto o profitto), che appaiono proprio per tali ragioni  in grado di costituire incentivo alla reiterazione dell’illecito (i primi perché strumento per commetterlo e i secondi in quanto, quale frutto dello stesso, ne costituiscono inevitabile attrattiva).

[5] Si è detto anche che «… la confisca ha in comune con le misure di sicurezza lo scopo della prevenzione dei reati. Ma mentre le altre misure hanno come presupposto la pericolosità del soggetto, la confisca ha innanzitutto come presupposto la pericolosità della cosa. Dalla cosa la pericolosità può passare per induzione al soggetto, in quanto la disponibilità delle cose, che sono strumenti per commettere reati o proventi da reati, può costituire un incentivo a compiere nuovi reati, mantenendo viva come si legge nella Relazione al Progetto definitivo l’idea e l’attrattiva al reato», Mantovani, Diritto Penale. Parte Generale, 6a ed., Padova 2009, pag. 849.

[6] Cfr., Cass. n. 15923/15, n. 11949/10.

[7] Cass. n. 19105/11.

[8] Cass. n. 45389/08. In merito, riguardando il presente intervento in particolare gli illeciti tributari, il riferimento è al prodotto, al profitto o al prezzo del reato e non «alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» che, in materia, non sembra possano presentarsi di frequente. Tuttavia non può farsi a meno di segnalare che di recente, in un caso avente ad oggetto il reato di cui all’art. 11 del D. L.vo n. 74/00 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), si è affermato che «i beni immobili alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, sono in ogni caso suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, c. p., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto», (Cass. n. 5392/20 e n. 29980/19 che richiama Cass. n. 3095/16 dep. 2017 e Cass. n. 34798/09). Da segnalare anche una particolare ipotesi nella quale è stato confermato il sequestro di uno yacht considerato quale bene utilizzato per commettere il reato di cui all’art. 3 del D. L.vo n. 74/00 (Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici), in quanto veniva simulata l’attività di noleggio del natante che invece era utilizzato in proprio dai soci con deduzione di costi disconosciuti poiché ritenuti non inerenti (Cass. n. 34368/17). Sotto questo profilo, anche se con riferimento a reati di tipo ambientale, la Cassazione si è espressa per la sequestrabilità delle quote di una società che gestisce azienda già sotto sequestro in quanto potenziale strumento per commettere o reiterare i reati (Cass. n. 37203/20).

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2) Indice

Indice dell'ebook Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari

Prefazione
1. Inquadramento normativo generale
2. I Limiti della Confisca diretta
3. La Confisca nei reati tributari
4. Sequestro e Confisca nei confronti di persone giuridiche
5. Rilevanza delle presunzioni tributarie nella Confisca
6. Individuazione e quantificazione del provento del reato
6.1 Il provento del reato nelle varie fattispecie del D. L.vo n. 74/00
6.2 Concorso nel reato
6.3 Quantificazione imposta evasa in sede amministrativa e penale: il doppio binario
7. La Confisca dei beni futuri
8. Confisca e procedure concorsuali
9. Limiti quantitativi alla Confisca
10. Sequestro e Confisca: casi particolari
11.La Confisca per sproporzione
11.1 - Evoluzione e natura dell’istituto
11.2 - Presupposti e modalità applicative della confisca
11.3 Prassi amministrativa
12. La Confisca nell’ambito del D.L.vo n. 231/01
12.1 La Confisca per equivalente nel D. L.vo n. 231/01
12.2 Le fattispecie rilevanti
13. La Confisca di Prevenzione
13.1 La Confisca di prevenzione nel D. L.vo n. 159/11
13.2 La Confisca di prevenzione e i reati fiscali

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