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PATENT BOX, GUIDA ALLA AGEVOLAZIONE

Patent box, guida alla agevolazione

Con il patent box si alleggerisce la tassazione di alcuni tipi di investimenti in beni immateriali come quelli in brevetti e know how

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Il patent box consiste in “un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

Esso prevede una parziale tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, a patto che tali beni siano espressione della attività di ricerca e sviluppo svolte dal soggetto contribuente.

Tale regime egevolativo è stato introdotto dall’art. 1, commi 37 – 43 della L. 23.12.2014 n. 190, e poi modificato:

  • dal D.L. 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2015, n. 33;
  • dal D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96.

A seguito delle modifiche normative intercorse in particolare con l’art. 4 del D.L. n. 34/2019 e con il provv. 658445/2019, la Circolare del 29.10.2020, n. 28/E, della Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, con riguardo all'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile.

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1) Caretteristiche della agevolazione patent box

Esso è un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di:

  • software protetto da copyright,
  • brevetti industriali,
  • disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 37 a 45).

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa

  • indipendentemente dal tipo di contabilità adottata
  • indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa.

È valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Con il Decreto Crescita (articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box e in particolare i beneficiari, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo (il ruling) in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, possono scegliere di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.

Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Le agevolazioni consiste nella possibilità di poter escludere dalla base imponibile:

  • il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali
  • o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:

  • in caso di utilizzo indiretto il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
  • nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. Si applica cioè la procedura di “ruling” la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l’individuazione dei relativi componenti negativi.

2) Il Ruling

Nella sua prima versione del patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali (IP) agevolabili, il contribuente doveva sempre concludere con l'ufficio competente un accordo di ruling ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 14.09.2015 in sostituzione del previgente art. 8 del D.L. n. 269/2003.

La disciplina vigente prima del Decreto Crescita prevedeva:

  • nel caso di utilizzo diretto la necessità del ruling obbligatorio
  • nel caso di utilizzo indiretto un ruling facoltativo ( l'agevolazione viene fruita in dichiarazione in una unica soluzione e senza esimenti sanzionatorie in caso di rettifica dei valori)

3) Regime di autoliquidazione OD

Il “regime di autoliquidazione OD” (oneri documentali) è definito nella circolare n. 28/E/2020 come “il regime opzionale introdotto dal D.L. Crescita che consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, di optare per l'autoliquidazione dell'agevolazione, previa predisposizione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal Provvedimento”.

Con decorrenza dal 2019, l'art. 4 del citato D.L. n. 34/2019 ha infatti introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare sempre (anche in caso di utilizzo diretto degli “intangibles” agevolabili) autonomamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento attuativo.

Il ricorso al ruling è quindi divenuto solo opzionale, ed alternativo rispetto alla determinazione autonoma. Le disposizioni attuative della nuova opzione sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.07.2019, n. 658445.

La Circolare n 28 chiarisce l'ambito soggettivo per accedere al nuovo regime di autoliquidazione OD - ordini documentali, ossia specifica che possono fruirne i soggetti beneficiari del Patent Box che abbiano esercitato una opzione Patent Box 8PB) per l'utilizzo diretto del bene immateriale valida per il periodo di imposta per il quale intendono fruirne.

L’avvenuto esercizio di una valida opzione PB costituisce il presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD.

Le due opzioni (PB e OD), entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata:

  • l’opzione PB ha durata quinquennale;
  • l’opzione OD ha durata annuale.

La sola opzione PB garantisce l’accesso al PB con le modalità previste dalla relativa disciplina, ma se a tale opzione si affianca l’esercizio dell’opzione annuale OD, il contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e godendo dell’esimente sanzionatoria (se il set documentale è ritenuto idoneo in sede di controllo).

L’opzione OD deve essere comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o, in caso di dichiarazione tardiva, nel maggior termine di 90 giorni.

4) Opzione PB

I soggetti che esercitano l’opzione per il patent box (in dichiarazione dei redditi: nel modello REDDITI SC, quadro OP – sezione IV) devono ripartire la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui l’opzione viene esercitata e in quelle relative ai 2 successivi periodi di imposta.

L'opzione è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Il PB “di competenza” 2019 verrà fruito in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, mentre il PB 2020 inciderà sui redditi 2020, 2021, 2022, e così via.

Nelle ipotesi di utilizzo indiretto del bene agevolabile e di realizzo delle relative plusvalenze, la fruizione del beneficio avviene non in 3 anni, bensì integralmente nell’anno interessato (cfr. circ. n. 28/E cit. – par. 4).

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