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DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI: COSA CAMBIA

Decreto correttivo del Codice della Crisi: cosa cambia

Pubblicato in G.U il Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore subito le norme sull’albo dei gestori della crisi e gli assetti societari

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Il Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020) è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 276 del 5 novembre 2020).  Con esso il legislatore ha ulteriormente ritoccato una materia, il vecchio diritto fallimentare, che nella originaria stesura avrebbe dovuto essere - e per molti aspetti è - una rivoluzione sia dal punto di vista terminologico (il termine “fallimento” viene sostituito dalla locuzione “liquidazione giudiziale”)  che dei contenuti. 

Come è noto con l’approvazione della Legge delega per la riforma del diritto fallimentare (Legge n. 155 del 2017) il legislatore ha optato per una procedura molto più veloce ed efficace di quanto non fosse quella disciplinata dalla vecchia Legge fallimentare del 1942, con la previsione di un istituto come le misure di allerta - vera e propria novità per il nostro sistema - che mira ad anticipare l’intervento “curativo” dell' impresa ad una fase in cui se ne ravvisano i primi sintomi ma si è ancora lontani dalla fase patologica dello stato di insolvenza. 

1) Le novità del decreto correttivo del Codice della Crisi

In tale prospettiva il Decreto correttivo ha voluto limare ed integrare alcuni aspetti non secondari del nuovo codice. Tra le modifiche più significative si segnalano:

  1. la modifica della nozione di “crisi”, intesa non più come lo stato di “difficoltà economico-finanziario” ma come lo  stato di  “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza  del debitore,  e  che  per  le  imprese   si   manifesta   come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far  fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
  2. La modifica della rubrica (art. 13 del nuovo codice) relativa agli “indicatori della crisi” oggi denominata “indicatori ed indici della crisi”, il cui contenuto, al comma primo, recita: Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24 [del nuovo codice in tema di  misure premiali].
  3.  Per quanto attiene  all’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari all’art. 14 del nuovo codice viene aggiunto il periodo: “gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata”.
  4. In relazione all’articolo 15 del nuovo codice sull’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, l’esposizione debitoria è considerata di importo rilevante per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi:  - euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; - euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; - euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e' superiore ad euro 10.000.000.
  5. Modifiche rilevanti riguardano l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) sia in tema di nomina e composizione dello stesso - è stato a tal fine previsto che un componente sia designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo fra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente - che in tema di composizione assistita della crisi.
  6. Il Decreto correttivo prevede un maggiore coinvolgimento del pubblico ministero il quale, oltre ad avere l’iniziativa di avviare la procedura di liquidazione giudiziale in tutti i casi in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, può adesso intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In più, il rappresentante del pubblico ministero intervenuto può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. 
  7. Modifiche significative riguardano anche gli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
  8. Di rilievo, anche la modifica della disciplina dell’albo dei gestori della crisi con la previsione, tra l’altro, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro della partecipazione a corsi di formazione della durata di quaranta ore.
  9. Modifiche rilevanti attengono poi a specifiche norme del codice civile tra le quali segnaliamo l’art. 2484 che adesso prevede tra le cause di scioglimento delle società di capitali l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata e l’art. 2272 che adesso prevede tra le cause di scioglimento delle società di persone l’apertura della procedura di liquidazione controllata. Ulteriori modifiche riguardano le norme sugli assetti organizzativi societari la cui novità più rilevante riguarda la circostanza che l’istituzione degli assetti organizzativi spetta adesso in via esclusiva agli amministratori.

Il Decreto correttivo entrerà in vigore il primo settembre 2021. Fanno eccezione le norme sull’albo dei gestori della crisi e le norme relative agli assetti organizzativi societari (artt. 37 commi 1 e 2 e 40 del D.Lgs. 147 del 2020).

Allegato

Decreto Correttivo Codice della Crisi
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