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PICCOLA GUIDA DELLE RISTRUTTURAZIONI PER LE QUALI È POSSIBILE LA CESSIONE O LO SCONTO

Piccola guida delle ristrutturazioni per le quali è possibile la cessione o lo sconto

Non tutte le detrazioni per gli interventi sui fabbricati possono essere cedute, in questa breve guida le istruzioni per non sbagliare

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L’art. 121, DL 34/2020, ammette la possibilità di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura a fronte di tutte quelle spese relative agli interventi effettuati sugli immobili come ad esempio: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus facciate, ecc… 

Da far rilevare, che il contemplato dell’art. 121, Dl 34/2020 non ricomprende tutte le detrazioni, ma solo un’elencazione esplicita che ad una lettura più attenta non ne considera alcune.

1) Le detrazioni oggetto di cessione/sconto

Possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura, in alternativa alla detrazione, i seguenti interventi: 

  • Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del Tuir)
  • Gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013)
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili che sorgono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e che sono contemplati dall’art. 16, DL 63/2013)
  • Acquisti di “case antisismiche” previsti dall'art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013)
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)
  • Interventi di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir)
  • Interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013)
  • Interventi da superbonus del 110% (art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni)

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2) Le detrazioni escluse da cessione e sconto

Come si evince dall’elenco, non tutti gli interventi che danno diritto ad una detrazione possono essere ceduti o scontati. 

Non si commetta, quindi, l’errore di pensare che sia possibile, seppur non arrivando alla massima detrazione del 110%, procedere in ogni caso alla scelta fra cessione della detrazione o alla richiesta dello sconto in fattura. Quali interventi sono, quindi, esclusi dalla possibilità di cessione o sconto? 

A tal proposito introduciamo due regole generali: 

  • Tutti gli interventi che ai sensi dell’art. 119, DL 34/2020, possono accedere al superbonus, automaticamente, danno diritto alle tre alternative possibili di: detrazione in dichiarazione, cessione della detrazione o richiesta dello sconto in fattura (art. 121, DL 34/2020).
  • Gli interventi che, per contro, non sono contemplati nell’art. 121, DL 34/2020 (cessione o sconto), devono obbligatoriamente seguire la regola della detrazione in dichiarazione. In particolare le operazioni escluse sono quelle per la maggior parte riferite all’art. 16 bis del TUIR.

Nell’elencazione che segue riportiamo tutti gli interventi previsti dall’art. 16 bis del TUIR, evidenziando per essi quali le strade possibili per godere del beneficio:

a) interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto) 

b) interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto)

c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione - (solo detrazione in dichiarazione) 

d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune - (solo detrazione in dichiarazione) 

e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/1992 - (solo detrazione in dichiarazione, 50%, in dieci anni)

f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi - (solo detrazione in dichiarazione)

g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico - (solo detrazione in dichiarazione) 

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto) 

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio - (solo detrazione in dichiarazione

l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto).

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Commenti

ombretta Eurogas - 03/03/2021

L'art.121 co.2 lett. e) ammette allo Sconto/Cessione "l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art.16 bis co.1 lett.h) del Tuir". Dal tenore letterale sembra potersi ritenere che solo tale tipologia di intervento, nell'ambito della lett.h), possa beneficiare dello Sconto/Cessione e non gli altri interventi di "risparmio energetico non qualificato" quali l'installazione di impianti a biomassa o di pompe di calore (non in sostituzione), rientranti, anch'essi, nell'art.16 co.1 lett. h). Posto che l'intenzione del legislatore è quella di incentivare il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, si chiede su quale base si possa affermare che tutti gli interventi rientranti nella predetta lettera h) possano beneficiare dello Sconto/Cessione. Diversamente veniva trattata la lettera h) nella legge di conversione del Decreto Crescita n.34/2019 che con la Legge di conversione dello stesso aveva incluso nella Cessione l'intera lett. h) (art. 10 co.3-ter)

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