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MODELLO IVA TR IN SCADENZA IL 31 LUGLIO: DOVE INDICARE LE CESSIONI DI DPI SENZA IVA

Modello IVA Tr in scadenza il 31 luglio: dove indicare le cessioni di DPI senza IVA

Scade il 31 luglio il termine di presentazione del modello IVA Tr relativo al secondo trimestre 2020

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Dal 19 maggio 2020 le cessioni di DPI (mascherine, detergenti, etc.) sono operazioni senza imposta. Ai fini della compilazione del modello IVA Tr, in assenza di chiarimenti ufficiali, tali operazioni possono essere riportate nei righi TA20 o TA31.

1) Modello Tr: utilizzo del credito Iva maturato nel secondo trimestre

I soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono chiedere il rimborso di tali somme o, in alternativa, l’utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi e premi, presentando il modello IVA Tr.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del DPR 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del DPR 633/1972.

2) Cessioni di DPI senza IVA dal 19 maggio al 31 dicembre 2020

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 124 del DL 34/2020 ha previsto che le cessioni dei beni elencate nella Tabella A, parte II-bis, numero 1-ter.1 allegata al DPR 633/1972, effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, sono “esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 In assenza di chiarimenti ufficiali circa le modalità di fatturazione delle suddette operazioni definite “esenti IVA” dal legislatore, gli operatori hanno seguito due distinte modalità di fatturazione:

  • ipotesi 1) emissione di fattura elettronica non soggetta (Natura operazione N2) citando l’articolo istitutivo (ex art. 124, DL 34/2020);
  • ipotesi 2) emissione di fattura elettronica esente (Natura operazione N4) ai sensi dell’art. 124, DL 34/2020 (tale soluzione, a parere di chi scrive, è la soluzione consigliata, in linea con l’interpretazione letterale della disposizione contenuta nel Decreto Rilancio).

In quest’ultimo caso l’operazione va distinta dalle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.

 I beni rientranti nelle ipotesi di esenzione ex art. 124

Pertanto, fino a fine anno, i seguenti beni scontano l’esenzione IVA:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine FFP2 e FFP3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per Covid-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

3) La compilazione del quadro TA

Entro il 31 luglio 2020 i contribuenti presentano telematicamente il modello IVA Tr relativo al secondo trimestre dell’anno e dovranno riportare le suddette operazioni attive nel quadro TA, compilando alternativamente:

  • il rigo TA20 “Operazioni imponibili effettuate senza addebito d’imposta in base a particolari disposizioni” – tale rigo richiede l’esposizione delle cessioni e prestazioni di servizi per le quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge oltre alle operazioni non soggette all’imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
  • il rigo TA31 “Altre operazioni” - tale rigo accoglie le operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti come, ad esempio, le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all’art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis.

In altri termini, mancando chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, si suggerisce di compilare il quadro TA mantenendo le stesse scelte operate per l’emissione della fattura elettronica in occasione della cessione.

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