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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: LE NOVITÀ DEL DECRETO LIQUIDITÀ

Processo tributario telematico: le novità del Decreto Liquidità

Obbligatorio il processo tributario telematico anche per i ricorsi cartacei

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L’art. 29, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità, detta disposizioni in materia di processo tributario prevedendo l’obbligo, per gli enti impositori, per gli agenti della riscossione e per la parti assistite da un difensore abilitato costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi ed i provvedimenti giurisdizionali utilizzando il canale telematico.

1) Il processo tributario telematico

La norma introdotta con il Decreto liquidità, completa il percorso di digitalizzazione del processo tributario che, per effetto degli articoli 16-bis, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 2018, già impone l’obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° luglio 2019. Da tale data, gli atti introduttivi del giudizio debbono, infatti, necessariamente essere notificati tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi trenta giorni, depositati in Commissione tributaria utilizzando il canale telematico (tramite il sistema SIGIT).

Diversa, invece, era la sorte dei giudizi di primo o di secondo grado instaurati con modalità analogiche in data antecedente al 1° luglio 2019, per i quali, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, i contribuenti dovevano continuare ad utilizzare il cartaceo nelle successive fasi della costituzione in giudizio e per gli ulteriori depositi di atti, seppur eseguiti in data successiva al 1° luglio 2019.

2) Cosa prevede il Decreto Liquidità

L’art. 29 del Decreto liquidità si inserisce in questo quadro normativo e rende obbligatorio l’utilizzo del processo tributario telematico indipendentemente dalla data di notifica del ricorso di primo grado o dell’appello e, quindi, anche nei casi in cui il giudizio sia stato, legittimamente, instaurato prima del 1° luglio 2019 con modalità cartacea.

Ciò significa, in buona sostanza, che se un contribuente ha notificato un ricorso cartaceo il 20 maggio 2019 è tenuto oggi a depositare obbligatoriamente in giudizio sia i documenti che la successiva memoria illustrativa ex art. 32 del D.lgs. n. 546/1992 utilizzando esclusivamente il canale telematico.

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3) Eccezioni alle modalità informatiche

L’unica deroga a questa regola, in cui si prevede la possibilità di notificare e depositare gli atti processuali con modalità analogiche, si verifica nei casi in cui i contribuenti abbiano deciso di stare in giudizio personalmente, senza cioè l’assistenza di un professionista abilitato. Si tratta delle controversie di valore fino a tremila euro (dove per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato) per le quali l’articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 consente ai contribuenti di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha specificato infatti che l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche fissato dall’art. 29 del D.L. n. 23/2020 non opera in relazione ai soggetti “che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui «I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”.

Allo stesso modo, l’obbligo di utilizzare il canale telematico per le parti costituite in giudizio con modalità analogiche stabilito dall’art. 29 del D.L. n. 23/2020 non opera nei casi eccezionali, previsti dall’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, in cui il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, oppure il collegio se la questione sorge in udienza, autorizzano con provvedimento motivato il deposito di atti e documenti con modalità diverse da quelle informatiche.

4) Efficacia della nuova norma

Venendo all’efficacia della norma, occorre considerare che, sebbene lo scopo dell’art. 29 del D.L. n. 23/2020 sia quello di promuovere la digitalizzazione degli atti nell’ottica di ridurre quanto più possibile l’accesso alle Segreterie delle Commissioni Tributarie per limitare i rischi del contagio da Covid-19, a differenza di altre misure di contenimento contenute nel Decreto liquidità, non si tratta di una disposizione di natura transitoria, ossia destinata a cessare di produrre effetti al termine dell’emergenza epidemiologica in atto.

Ciò significa che, se l’art. 29 del D.L. n. 23/2020 dovesse essere convertito in legge senza modifiche, potrà dirsi definitivamente superato il doppio binario analogico – informatico per il deposito degli atti in giudizio e, conseguentemente, completata la fase sperimentale del processo tributario telematico.

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