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BONUS PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE 2019

Bonus per le aggregazioni tra imprese 2019

Decreto crescita 2019:come funziona il bonus aggregazioni, ecco chi può accedere

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Il “decreto crescita” (art. 11, D.L. 30.04.2019, n. 34) ha riproposto il “bonus aggregazioni”, già introdotto dalla L. 27.12.2006, n. 296 (anni 2007-2008) e dal D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito dalla L. 09.04.2009, n. 33 (anno 2009).

Si tratta di un’agevolazione connessa alle operazioni di aggregazione aziendale, la quale prevede determinati vantaggi per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di aziende, effettuate dal 01.05.2019 al 31.12.2022.

Il beneficio consiste nel riconoscimento ai fini fiscali del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo massimo di 5 milioni di euro.

1) Bonus aggregazioni 2019: condizioni per accedere al beneficio

La possibilità di fruire del “bonus aggregazioni” è subordinata alla condizione che le imprese partecipanti siano operative da almeno due anni.

Si tratta del requisito dell’operatività, già previsto nella versione “storica” del bonus; come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.3.2007, n. 16/E, può farsi riferimento al concetto di operatività valevole ai fini della normativa sulle società “di comodo”, ex art. 30, L. L. 23.12.1994, n. 724

L’agevolazione non spetta, comunque, se le imprese coinvolte nelle operazioni di aggregazione fanno parte dello stesso gruppo.

Restano esclusi anche i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto (requisito dell’indipendenza, anch’esso già previsto nella precedente versione).

Inoltre, il bonus si applica a condizione che le imprese interessate si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni prescritte dalla disciplina agevolativa (requisito dell’anzianità delle condizioni).

Sono inoltre da considerare i seguenti requisiti:

REQUISITI
Soggettivo Società di capitali residenti
Oggettivo Effettuazione di operazioni di aggregazione
Temporale 01.05.2019 - 31.12.2022

2) In cosa consiste il beneficio del Bonus aggregazioni

Il beneficio, in deroga al principio di neutralità fiscale che tipicamente caratterizza le operazioni straordinarie, consiste, nell’ipotesi di aggregazione realizzata attraverso fusione o scissione, nel riconoscimento fiscale gratuito del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio.

Il disavanzo da concambio corrisponde all'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa (recependo i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate); questo non deve essere confuso con il disavanzo da annullamento che, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all’annullamento di azioni / partecipazioni, e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione.

Il “bonus aggregazioni” può essere riconosciuto anche in relazione alle operazioni di aggregazione effettuate tramite conferimento d’azienda; in tali ipotesi, l’agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento, emergenti a seguito del conferimento.

In entrambi i casi, il “bonus” è riconosciuto entro il limite massimo di 5 milioni di euro.

Il maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali è riconosciuto, ai fini IRES ed IRAP, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’aggregazione aziendale.

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