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FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR): ISTANZA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): istanza e documenti da presentare

Con il Decreto rimborsi, in arrivo gli indennizzi ai risparmiatori coinvolti dai crac bancari: i dati da indicare nella domanda e documenti da inviare

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Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. l’11 giugno 2019, sono state determinate le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (di cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), che hanno previsto l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Possono accedere al Fondo:

  • i risparmiatori,
  • le persone fisiche,
  • gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti,
  • le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale
  • le microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro,

in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.

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1) Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): quanto spetta ai risparmiatori

E’ stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati, per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

Per gli azionisti
L'indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Da detta misura dell'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento
finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato.
La percentuale del 30%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

Per gli obbligazionisti subordinati
L'indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

In entrambi i casi, viene espressamente disposto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali a carico dell'investitore.

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2) Modalità di accesso al FIR: presentazione dell'istanza e documenti da inviare

Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR presentando un'apposita istanza, debitamente sottoscritta nelle forme che verranno indicate con delibera della Commissione tecnica dall'art. 7 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, indirizzata alla stessa Commissione tecnica.

L'istanza deve indicare (art. 4 Decreto del 10.05.2019):

  1. nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza e eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante degli aventi diritto;
  2. quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto della istanza;
  3. i «successori» e i «familiari» di cui al comma 1 dell'art. 3 indicano anche i dati richiesti dalle lettere a) e b) del presente articolo pertinenti ai «risparmiatori» di cui allo stesso art. 3 dai quali hanno acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda;
  4. la banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari;
  5. dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);
  6. dichiarazione di conformità all'originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 2, che possono essere tramessi in copia semplice;
  7. qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare quanto richiesto nelle lettere precedenti del presente comma;
  8. assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nel procedimento finalizzato alla erogazione delle prestazioni del FIR.

Documenti da allegare all'istanza

Sono allegati all'istanza i seguenti documenti:

  1. copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  2. copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato, documentazione che per «successori» « e familiari» dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di «risparmiatori»;
  3. copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  4. copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  5. delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria, copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
    • dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono controparti qualificate ne' clienti professionali previsti dall'art. 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
    • non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l'importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui e' indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
    • sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  7. in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
    • la data di decesso del risparmiatore;
    • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
    • l'esclusione che vi siano altri successori;
    • la sede dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
    • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'istanza è formulata secondo quanto sopra indicato, con esclusione degli atti indicati nella lettera c). All'istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:

  1. la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138 , recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018;
  2. la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Le domande di indennizzo, corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso al fondo, come definiti dal comma 494 della legge 145/2018, dovranno essere inviate entro il termine di 180 giorni dalla data individuata con decreto del MEF.

Fra gli allegati, possono essere presentati anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto.

La Consap renderà operativa una piattaforma Web per fornire al pubblico informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari, anche attraverso un sistema interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori.
La piattaforma consentirà poi agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei documenti da allegare.

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