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I CONTRATTI STAGIONALI - VADEMECUM 2019

I contratti stagionali - Vademecum 2019

Cos'è il contratto stagionale? caratteristiche, limiti, normativa, CCNL dopo il Decreto Dignita 2019. Elenco lavori stagionali DPR 1525/1963

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Il contratto di lavoro stagionale è una particolare forma di contratto di lavoro a tempo determinato  che si applica in alcuni periodi dell'anno e  per specifiche attività legate appunto alla stagione,  previste dalla legge o dai contratti collettivi nazionali . A seguito del decreto dignità, legge 26 2018,  che ha fortemente ridotto la flessibilità  di utilizzo dei contratto a termine "ordinari"  , questa modalità è  tornata ad essere particolarmente appetibile e utilizzata.

Molti rinnovi contrattuali infatti hanno ampliato l'utilizzo del contratto stagionale come vedremo nel paragrafo dedicato .  Resta comunque vero il fatto che il lavoro stagionale è anch'esso un contratto precario, non stabile per i lavoratori e adatto alle esigenze di flessibilità  delle aziende di taluni  settori produttivi . 

Recentemente i contratti stagionali sono aumentati cosi come è successo per altre forme di contratto flessibile:

Vediamo  di seguito con ordine le caratteristiche principali del lavoro stagionale,  l'elenco delle attività previste dalla normativa e i principali ccnl interessati. 

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Per una panoramica completa vedi anche l'EBOOK  "Guida ai nuovi voucher lavoro occasionale,  co.co.co, lavoro  intermittente" di A. Orlando, R. Quintavalle

1) Il contratto di lavoro stagionale e le categorie del Dpr 1525 1963

Il Contratto stagionale è un contratto a tempo determinato che puo essere utilizzato  nelle attività stagionali   senza sottostare ai limiti da sempre previsti per il contratto a termine , ( numero di proroghe, durata massima, obbligo di causale, v. sotto ) Tipicamente tali attività sono collegate ai servizi turistici o all'agricoltura o comunque a settori  produttivi e di servizi con picchi di lavoro ciclici all'interno dell'anno solare.

Le  attivita "stagionali"   previste dalla legge sono elencate  nel DPR 1525 1963 (da sempre in attesa di un aggiornamento con decreto del Ministero del lavoro, mai emanato ) E' un elenco molto datato che   quindi contiene lavori non piu attuali  o addirittura ormai sconosciuti ; ne riportiamo le  voci ancora interessanti (Lo trovate allegato in fondo all'articolo in forma integrale ) :

  1.  Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole,lamponi, mirtilli, ecc.)
  2.  Raccolta e spremitura delle olive
  3. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva,torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
  4.   Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura deiforaggi.
  5.  Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per  legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
  6. Salatura e marinatura del pesce.
  7.  Pesca e lavorazione del tonno.
  8.  Lavorazione delle carni suine.
  9. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
  10.  Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco) e dei relativi contenitori
  11.  Estrazione dell'olio
  12.  Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
  13.  Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
  14.  Cave di alta montagna.
  15. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
  16. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione  dei relativi imballaggi.
  17. Lavaggio e imballaggio della lana.
  18. Fiere ed esposizioni.
  19. Spalatura della neve.
  20. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non  continuativi.
  21. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230,
  22. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.

Ci sono poi da aggiungere anche le ipotesi previste dai contratti collettivi che individuano, per i diversi settori produttivi, le zone geografiche o i periodi dell'anno o il tipo di esercizio per il quale i datori di lavoro possono utilizzare la forma di contratto stagionale . 

2) Contratto stagionale, la differenza con il contratto a termine

Il contratto stagionale NON sottosta ai limiti previsti per il contratto a tempo determinato,  da poco  modificati dal dl 87 2018 (Decreto dignità ) quindi:

  • non vale la durata massima totale di 24 mesi
  • non c'è obbligo di causale dopo i primi 12 mesi
  • non c'è obbligo di rispettare lo stop and go cioè la pausa tra un contratto e l'altro (oggi 10 o 20 giorni a seconda che il contratto precedente fosse inferiore o superiore a 6 mesi)
  • non c'è limite di numero di contratti successivi 
  • il lavoratore ha diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo determinato nella stessa azienda e per le stesse mansioni
  • il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale INPS 1,4% della retribuzione , né il nuovo incremento dello 0,5% ad ogni rinnovo di contratto con lo stesso lavoratore.

3) Il lavoro stagionale nei principali CCNL : terziario, commercio..

Il Decreto dignità ha fatto salva la norma contenuta nel Jobs act ( d.lgs 81 2015 )  che prevedeva la possibilità per i contratti collettivi nazionali di definire nuovi ambiti di applicazione del principio di stagionalità per il lavoro a tempo determinato . Vediamo cosa è previsto in tema di lavoro stagionale nei principali CCNL attualmente in vigore:

CCNL Federturismo industria del 14 novembre 2016

  • conferma la definizione di aziende di stagione che possono utilizzare i contratti stagionali   del dpr 1525 1963 "colonie montane marine  e curative  o turistiche  che hanno periodi di chiusura non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 non continuativi "
  • possono utilizzare il lavoro stagionale anche le aziende ad apertura annuale  in determinati periodi di intensificazione ciclica  delle attività , o in corrispondenza con  feste religiose o civili, e con manifestazioni fieristiche o iniziative commerciali 
  • la contrattazione di secondo livello cioè i contratti a livello aziendale o territoriale possono ampliare la casistica delle attività stagionale 

CCNL CONFCOMMERCIO TURISMO accordo stagionalità del 31.10.2018

  • Anche in questo caso l'accordo considera aziende stagionali quelle che osservano periodi di chiusura durante l'anno solare ma possono utilizzare i contrati stagionali anche le aziende ad apertura annuale  in determinati periodi dell'anno (v. sopra)

Accordo    Confesercenti del 26.5.2019 

  • Anche in aziende NON stagionali è prevista la possibilità di stipulare contratti per attivita stagionale  in determinate localita definite dai contratti territoriali. L'accordo Confesercenti  afferma  l'applicabilità dell'art 66 del ccnl Terziario Confesercenti , che afferma :  "preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre  1963. n.  1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative . Inoltre le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo.

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

4) Contratto stagionale e indennità di disoccupazione NASPI

I lavoratori stagionali hanno diritto alla NASPI con gli stessi requisiti degli altri lavoratori a tempo indeterminato che perdono il lavoro per casi non dipendenti dalla loro volontà. 

Tali requisiti sono i seguenti:

  • 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il contratto stagionale
  • nessun precedente utilizzo di NASPI
  • almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la cessazione del contratto 

Allegato

Attività stagionali DPR 1525/1963
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