HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE

/

LA DISCIPLINA DEI REDDITI OCCASIONALI -VOUCHER - DOPO IL DL DIGNITÀ:COSA CAMBIA

La disciplina dei redditi occasionali -voucher - dopo il DL Dignità:cosa cambia

Come cambiano i voucher dopo la conversione in Legge del DL Dignità : novita' per le imprese agricole e per le aziende del turismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

In sede di conversione del D.L. 87/2018 -  Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese la Camera  ha introdotto l’art. 2-bis. – Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali.
Le modifiche riguardano:

  • L’obbligo di  autocertificare all'INPS, al momento in cui ci si registra nella piattaforma informatica INPS, la propria situazione da parte dei soggetti che usufruiscono della possibilità di considerare al 75% l'importo dei compensi per prestazioni di lavoro occasionali.Si tratta degli studenti con meno di 25 anni di età, dei pensionati di vecchiaia, i disoccupati titolari di indennità e i soggetti che percepiscono il reddito di inclusione.
  • Per i prestatori a favore di imprese agricole obbligo di autocertificare, nella piattaforma informatica Inps, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
  • Per le imprese del turismo l’utilizzo dei voucher è possibile con un tetto massimo di dipendenti fino a 8 al posto di 5 per la generalità delle altre imprese.
  • Aumento per il settore agricolo e turismo del limite di utilizzo da tre a 10 giorni
  • Per il settore agricolo, viene precisato che il limite massimo di quattro ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento all'arco temporale dei 10 giorni, anziché alla singola giornata.
  • Per i soli imprenditori agricoli, poi, si esclude l’applicazione della sanzione prevista per la violazione ad uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale nel caso in cui la violazione sia dovuta a informazioni non corrette contenute nelle autocertificazioni dei prestatori.
  • Torna la possibilità di essere pagati in contanti, viene infatti previsto che il prestatore all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, puo’ scegliere invece che l’accredito in un conto bancario, il pagamento in contanti che sarà effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo.

Ti potrebbe interessare l'e-book  Decreto Sostegni (eBook 2021)

1) Le caratteristiche principali dei voucher

La disciplina sulle prestazioni di lavoro occasionale (c.d. voucher) è stata introdotta dal D.L. 50/2017 con l’introduzione dell’art. 54 bis che ha sostituito la normativa sul lavoro accessorio prevista dal D.L. 25/2017.
I voucher consentono di retribuire le attività lavorative occasionali entro limiti stabiliti senza influire sullo stato di disoccupazione del lavoro, esenti da imposizione fiscale e validi per il rilascio del permesso di soggiorno.
I limiti di compensi annui non devono superare:

  • 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Superare il limite di 2500 euro o una durata della prestazione superiore a 280 ore all’anno trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per alcuni prestatori i limiti di reddito sono computati al 75%.
Si tratta: dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Alle prestazioni di lavoro occasionale possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.
Le persone fisiche utilizzando il Libretto di Famigliagli altri utilizzatori mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.
Il compenso minimo è pari a 9 euro ad eccezione per il settore agricolo dove si fa riferimento alla retribuzione oraria prevista dai contratti collettivi del settore.

È vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

  •  per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevato a 8 dal decreto dignita’ per le imprese nel settore turistico);
  • per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere.
  • nell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte di imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
 

Ti potrebbero interessare i seguenti prodotti:

Visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la collana dei Pratici fiscali

2) Possibilità di utilizzo dei voucher anche per la Pubblica Amministrazione

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente:

  • nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

3) Il Testo dell'art, 54 in vigore la conversione in Legge del DL Dignita'

Art. 54-bis. (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).

 8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

 b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

 17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Giorgio - 12/05/2021

Il limite del 75% per le categorie speciali quindi da 5000 euro a6667 euro in totale vale anche per un singolo utilizzatore quindi da 2500 euro a 3333?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE · 10/10/2023 Contratto a tempo determinato 2023: tutte le regole

Regole ordinarie e ultime novità sul contratto a termine dopo il decreto 48 2023 : durata massima, causali, stop and go, divieti di utilizzo, NASPI, obblighi di trasparenza

Contratto a tempo determinato 2023: tutte le regole

Regole ordinarie e ultime novità sul contratto a termine dopo il decreto 48 2023 : durata massima, causali, stop and go, divieti di utilizzo, NASPI, obblighi di trasparenza

DL Semplificazioni: le novità su correzione degli errori di bilancio

Il criterio di derivazione rafforzata applicabile alla correzione degli errori di bilancio OIC 29 (probabilmente) dal periodo d'imposta in corso: le novità del DL Semplificazione

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

Riepilogo della normativa sul contratto di somministrazione di lavoro e novità del Decreto Dignità 2018 - La circolare ministeriale 17 2018

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.