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COLLEGATO FISCALE ALLA MANOVRA 2018: ECCO LE NOVITÀ DEL DECRETO

Collegato fiscale alla Manovra 2018: ecco le novità del decreto

Legge di stabilità 2018: tutte le novità in vigore nel decreto legge fiscale collegato

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Con il Consiglio dei Ministri n. 50 del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan,  è stato approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Il testo del decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta n. 242 del 16.10.2017 con il numero 148/2017.
Di seguito, si analizzano le novità fiscali contenute nel decreto legge.

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Scarica il testo del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018.
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1) Estensione della definizione agevolata dei carichi

Una delle maggiori novità contenute nel DL è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta proprio l’anno scorso con il decreto fiscale 193/2016  collegato alla Legge di Stabilità 2017.
L’articolo 1 del decreto in commento

  • per prima cosa estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo
  • poi tratta il tema della rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, disciplinando la cd. Rottamazione Bis.

In particolare, l’articolo 1 del DL 148/2017 nei primi commi prevede che

  • I termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017, perciò coloro che non avevano adempiuto entro le date sono ancora in regola,
  • Per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo
    • Presentare entro il 31.12.2017 istanza  all’Agente della Riscossione;
    • Pagare le rate in un’unica soluzione entro il 31.05.2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2018 e gli interessi dal 1°agosto 2017 al 4.5% annuo.

Nell’istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme.
Con la presentazione dell’istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.
Entro il 31.03.2018 l’Agenzia delle Entrate deve indicare al debitore l’importo di tutte le rate non pagate scadute fino al 31.12.2016 dei piani di dilazione in essere al 24.10.2016 e dei relativi interessi di mora, mentre entro il 31 luglio 2018 deve comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché delle relative rate e il giorno, mese di scadenza di ciascuna di esse.

L’articolo 1 oltre a prevedere l’estensione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017. Il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:

  • luglio 2018,
  • settembre 2018,
  • ottobre 2018,
  • novembre 2018,
  • febbraio 2019.

L'agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.
A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

2) Estensione split payment

Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (split payment). Le disposizioni contenute nell’articolo 3 del DL 148/2017 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data.
In particolare, tale meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • societa' controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;
  • societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e societa' di cui sopra;
  • societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB  della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme.

3) Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo

Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l’articolo 4 del collegato fiscale, modificando quando previsto nella cd. Manovra correttiva 2017 ,  prevede che le imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari

  • al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente,
  • al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

4) Norme in materia di trasparenza societaria

Il decreto legge all’articolo 13 prevede alcune norme cd. “disposizioni anti scorrerie” in materia di trasparenza societaria modificando il D. Lgs 58/98. Infatti, come introdotto nella relazione di accompagnamento al decreto legge “il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali”. Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l’operazione.
In particolare, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 %, 20 % e 25 % del relativo capitale, deve essere effettuata una dichiarazione in cui sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

  • i modi di finanziamento dell'acquisizione;
  • se agisce solo o in concerto;
  • se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
  • le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
  • se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB con proprio regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

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