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PROVA PRATICA ESAME COMMERCIALISTA 2017: ESEMPIO CONVENIENZA DEL CONTENZIOSO

Prova pratica esame commercialista 2017: esempio convenienza del contenzioso

Esempio di prova pratica dell'esame di stato commercialista 2017 sulla convenienza del contenzioso rispetto alla definizione stragiudiziale

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L'esame di stato per Dottori commercialisti 2017 è composto da tre prove scritte che vertono sia su materie teoriche sia su materie più "pratiche". Di seguito un quesito e una risposta estratti dal volume "L’ESAME DA DOTTORE COMMERCIALISTA 2017 Esercitazioni per la terza prova scritta". 

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La seguente prova è estratta dal volume "L’ESAME DA DOTTORE COMMERCIALISTA 2017 Esercitazioni per la terza prova scritta" di Claudio Orsi, Maggioli Editore. Il volume contiene 30 prove risolte e le prove degli anni precedenti. 

1) Esercitazioni terza prova esame di stato commercialisti 2017: contenzioso

La società Alfa S.p.A. ha ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione recante l’accertamento di valore, ai fini dell’imposta di registro, in merito all’avviamento pagato in relazione a un acquisto di ramo d’azienda: il maggior imponibile contestato è pari a Euro 3.000.0000.

Il candidato quantifichi il carico tributario (imposta e sanzioni; per comodità, si tralasci di calcolare gli interessi relativi) recato dall’avviso di rettifica e liquidazione in parola e individui le strade a disposizione del contribuente, con relativi esborsi e tempistica, tenuto conto che lo stesso ritiene di avere buoni motivi per addivenire a un accordo con l’Agenzia delle Entrate per un maggior valore concordato dell’avviamento pari a Euro 2.000.000.

2) Esempio terza prova esame di stato commercialisti 2017:soluzione contenzioso

Il primo passo è l’individuazione dell’imposta e delle sanzioni recate dall’atto impositivo; poiché l’avviamento è tassabile, ai fini dell’imposta di registro, con aliquota del 3% (mentre non sono dovute le imposte ipocatastali), si avrà che:
Maggior valore accertato x aliquota d’imposta = Euro 3.000.000 x 3% = Euro 90.000
Le sanzioni tributarie saranno variabili dal 100% al 200% della maggior imposta e, pertanto, supponendo che esse vengano irrogate nella misura minima, saranno pari a ulteriori Euro 90.000.
Di conseguenza, il carico fiscale recato dall’avviso notificato, al netto degli interessi relativi, sarà pari a Euro 180.000 complessivi.

Il contribuente Alfa S.p.A., a questo punto, potrà:

a) prestare acquiescenza all’avviso medesimo: in tal caso, gli importi da versare, comunque entro il termine di proposizione del ricorso (in linea di principio, 60 giorni dalla notifica dell’avviso), saranno pari all’imposta piena + sanzioni ridotte a 1/3 e, dunque, a Euro 90.000 + (90.000 : 3) = Euro (90.000 + 30.000) = Euro 120.000;

b) definire (con versamento entro il termine di presentazione del ricorso) le sole sanzioni e procedere all’impugnazione dell’avviso notificato, per la parte riferita all’imposta di registro: in tal caso le sanzioni saranno ridotte a 1/3 (Euro 30.000) e occorrerà aspettare l’esito della causa tributaria per sapere quanto versare relativamente all’imposta di registro;

c) presentare, entro il termine per la proposizione del ricorso, istanza di accertamento con adesione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto: in tal caso, potrà raggiungersi il prospettato accordo con l’Ufficio per una maggior base imponibile pari a Euro 2.000.000, sul quale andranno pagate, in unica soluzione o in forma rateale (e, comunque, con primo versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’adesione), l’intera imposta (3% di 2.000.000 = Euro 60.000) e le sanzioni, commisurate al valore definito e ridotte a 1/3 (Euro 60.000 : 3 = Euro 20.000), per un totale di Euro 80.000. Si noti che la proposizione dell’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni (più l’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini) il termine per la notifica del ricorso tributario (che, quindi, non è precluso): viceversa, la proposizione del ricorso tributario comporta l’impossibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione o interruzione della procedura di concordato già eventualmente posta in essere con l’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria;

d) addivenire alla conciliazione giudiziale con l’Ufficio: in tal caso, proponendo ricorso tributario, prima della prima udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente potrà chiedere all’Ufficio la composizione delle reciproche ragioni sul maggior valore accertato di Euro 2.000.000, con conseguente pagamento dell’intera imposta di registro relativa (Euro 60.000) e delle sanzioni commisurate al valore definito e ridotte al 40% (Euro 60.000 × 40% = Euro 24.000), per un totale di Euro 84.000 da versare entro 20 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo, in caso di conciliazione perfezionata fuori udienza, o dalla data di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione perfezionata in udienza che “ufficializza” l’accordo (è possibile anche il pagamento in forma rateale, con prima rata comunque da versarsi entro la citata scadenza);

e) proporre ricorso avverso l’intero atto impositivo: in tal caso, il dovuto sarà deciso dal giudice tributario, fermo restando che sarà possibile una riduzione dell’imposta dovuta e, di conseguenza, delle sanzioni relative, ma non una diminuzione delle stesse rispetto alla misura ordinariamente prevista. In altri termini, con la proposizione del ricorso, il contribuente accetta di vedersi irrogate (eventuali) sanzioni in misura piena, ma commisurata a una (base imponibile e a una correlata) imposta ridotta. Deve peraltro tenersi conto che è possibile esperire il tentativo di conciliazione giudiziale anche nella fase del giudizio di appello (e non solo per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale), con la conseguenza che può benissimo proporsi ricorso e poi, ad esempio in caso di soccombenza nel primo grado di giudizio, provare a percorrere la strada di cui alla lett. d) supra: si osservi però che, in caso di conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio, le sanzioni saranno ridotte al 50% (e non più al 40%) del minimo di legge.
Ulteriori alternative (teoriche) a disposizione del contribuente sono:

  • la richiesta di riesame in autotutela del contenuto dell’avviso all’Ufficio che lo ha emesso: lo scopo è quello di arrivare a uno sgravio, parziale o totale, degli importi richiesti, per illegittimità o altre violazioni che l’Ufficio ritiene, a seguito delle osservazioni del contribuente, di poter riscontrare nel proprio operato;
  • non pagamento degli importi dovuti entro il termine per la proposizione del ricorso e mancata attivazione in altro modo del contribuente, che non presenta ricorso, né richiede l’accertamento con adesione: in tale evenienza, le somme recate dall’avviso notificato diverranno definitive.
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