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TASSAZIONE SEPARATA: OBBLIGO COMUNICAZIONE DALL'AGENZIA

Tassazione separata: obbligo comunicazione dall'Agenzia

Una nuova ordinanza di Cassazione ribadisce l'obbligo di comunicazione al contribuente a seguito di controlli su redditi a tassazione separata, pena la nullità dell'atto

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IL CASO

Il contenzioso ha origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento, conseguente ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis, con la quale il Fisco contestava ad un contribuente l’omessa tassazione di taluni redditi soggetti a tassazione separata. In particolare, l’Ufficio aveva omesso di comunicare all’interessato l’esito dell’attività di liquidazione, procedendo all’immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute.

L’assunto difensivo, circa la nullità della cartella per omessa comunicazione, trova accoglimento sia in primo che in secondo grado; la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'appello incidentale del contribuente, annullava l'impugnata cartella per mancato invio, da parte dell'Amministrazione, dell'esito della liquidazione effettuata ex art. 36 bis relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Da qui, la prosecuzione del giudizio in Cassazione su ricorso dell’Agenzia affidato ad un solo motivo, ossia violazione  e falsa applicazione del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis.

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Scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: "Redditi a tassazione separata, l’esito della liquidazione va sempre comunicato"

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1) Riscossione e non impugnabilità dell'avviso bonario

L'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 dispone che le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute - con F24 - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute - previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 nella misura del 30% - è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Per l'ipotesi di controllo formale, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, l'art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997, prevede che le somme che risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto art. 36-ter, sempre con F24.

In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute - previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella misura del 10% - è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, le somme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2 (pagamento spontaneo della comunicazione, per le ipotesi di liquidazione della dichiarazione, entro 30 giorni dal ricevimento), e dell'art. 3, comma 1 (pagamento spontaneo della comunicazione, per l'ipotesi di controllo formale, entro 30 giorni dalla comunicazione), possono essere rateizzate, nei seguenti modi:

  • se superiori a 2.000 €, possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
  • se superiori a 5.000 €, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

(...§)

I giudici, con l’ordinanza in rassegna, confermano che la casistica dei redditi assoggettati a tassazione separata rappresenta una deroga rispetto alle ordinarie regole sulla obbligatorietà della comunicazione a seguito di liquidazione. Infatti, detta comunicazione, che usualmente è necessaria solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sempre prevista nella fattispecie in esame. I Supremi Giudici ribadiscono così quanto già asserito in una precedente occasione (Ord. 20 maggio 2014, n. 11000) e sostengono che, in difetto di tale comunicazione, si determina una invalidità procedimentale, con nullità di ruolo e cartella.

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