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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

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COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE NELL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA?

Come si determina la base imponibile nell'assegnazione agevolata?

Tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto: ecco come determinare la base imponibile per l'imposta sostitutiva nell'assegnazione agevolata di beni

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La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha disposto ai commi 115-120 dell'art.1, la possibilità per le società di assegnare ai soci beni immobili e beni mobili non strumentali iscritti nei pubblici registri, pagando un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap (pari all'8% o al 10,5% in base alla società).

Come previsto dal comma 116, art.1 della Legge di stabilità 2016, la base imponibile dell'imposta sostituiva è la differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Ma come si determina esattamente questo valore? Approfondimento alla luce dei chiarimenti presenti nella Circolare 26/E 2016 dell'Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2016.

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1) Base imponibile imposta sostitutiva: principi generali

Il comma 116 della Legge di stabilità prevede che nell'assegnazione agevolata di beni ai soci la base imponibile dell'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell'irap sia data dalla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati (*)
  • il loro costo fiscalmente riconosciuto.

(*) In particolare, in merito al valore normale il legislatore nella Legge di stabilità 2016:

  • non specifica come valutare i beni mobili iscritti in pubblici registri → il valore pertanto deve essere determinato sulla base dell'art. 9 TUIR (DPR 917/86)
  • specifica che per gli immobili è possibile utilizzare la rendita catastale aggiornata per i moltiplicatori.

Si ricorda che l'aliquota dell'imposta sostitutiva corrisponde all'8 % o al 10,5 % per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.
 

2) Il valore normale per gli immobili

Il comma 117, art. 1, L.208/2015 dispone che solo per gli immobili, su richiesta della società, è possibile calcolare la base imponibile come differenza tra:

  • il costo fiscalmente riconosciuto,
  • il valore normale determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal comma 4 dell’art. 52 del TUR (testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro-DPR 131/86.)

E' la cd. valutazione automatica per cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

Come chiarito i coefficienti da applicare alle rendite per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva sono indicati nella tabella sottostante.

Tipologia Coefficiente
Terreni 112,50
Categoria C/1 e E 42,84
Categoria A/10 e D 63,00
Tutti gli altri fabbricati 126,00
Categoria B 176,40
Fabbricati "prima casa" 115,50

Viene inoltre precisato che:

1. se il valore normale del bene immobile da assegnare, determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R., è pari ad esempio a 100 e quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali è pari a 80, per l'assegnazione si può usare un valore compreso tra 80 e 100.

2. La scelta del criterio da utilizzare per il calcolo del valore normale può essere fatta su ogni immobile, anche se l'assegnazione riguarda più immobili non è infatti necessario utilizzare un solo criterio.

3) Base imponibile nel caso di diritti parziali della società sul bene

Un caso particolare è la possibilità di beneficiare dell'assegnazione agevolata anche se la società è titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e si liberi dal bene assegnandolo al socio.

In questo caso, la plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola facendo riferimento:

  1. al valore (normale o catastale) della piena proprietà ridotto del diritto concesso al socio (ad esempio, usufrutto o abitazione) calcolato sulla base del valore normale o catastale di cui all’articolo 48 del TUR.
  2. al valore fiscale della piena proprietà del bene anch’esso ridotto del valore del diritto concesso al socio.

4) Costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnabili

Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato si determina secondo i criteri dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR (DPR 917/86), al netto degli ammortamenti già dedotti fiscalmente.

Attenzione: se il valore normale o catastale dei beni assegnati è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è zero e la minusvalenza non è deducibile dal reddito d’impresa.

5) Riferimenti normativi

Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). ARt.1, commi:

 115. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa' semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

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