HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E ACCORDI DI SEPARAZIONE

Agevolazioni prima casa e accordi di separazione

Le agevolazioni prima casa non decadono con la separazione: Cassazione civile n. 23225 del 13.11.2015

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima di cinque anni  dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali per la prima casa,  non decade dai relativi benefici, atteso che per l'immobile acquistato per essere destinato a casa familiare rimane la stessa finalità d'uso.

IL CASO

Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con il quale veniva revocata l’agevolazione “prima casa” per avere il contribuente trasferito l’immobile alla propria moglie nell’ambito degli accordi di separazione consensuale, prima dei cinque anni dall’acquisto e senza aver provveduto, entro l’anno successivo al trasferimento, al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

I gradi di merito vedevano prevalere il contribuente: in particolare la Ctr, confermando la statuizione dei primi giudici, riteneva che l’agevolazione di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987 si estendesse a qualunque onere fiscale comunque connesso con la separazione.

Con il successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 predetto in quanto riteneva che l’esenzione in esso prevista non potesse applicarsi indistintamente a tutti gli atti che i coniugi stipulano in occasione del procedimento di separazione, ma solamente a quelli strettamente inerenti a tale procedimento.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire  scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: "Agevolazioni prima casa e accordi di separazione".

Oppure scopri la convenienza dell'abbonamento ai Commenti di Fiscoetasse alla giurisprudenza fiscale e del lavoro !

1) Attribuzione prima casa al coniuge in fase di separazione: orientamenti giurisprudenziali

Secondo la Ctr del Lazio, (cfr. sentenza n. 2331/9/15 dello scorso 20 aprile), è illegittima la revoca della agevolazioni “prima casa” se la vendita infraquinquennale è stata effettuata al coniuge nell’ambito di un accordo di separazione consensuale. In questo caso, infatti, non si verifica l’intento elusivo e speculativo che giustifica la perdita dell’agevolazione in quanto l’immobile, acquistato per l’esigenza di coabitazione familiare, è stato trasferito integralmente ad uno dei due coniugi per soddisfare le esigenze abitative di questi. 

Tale pronuncia conferma il “favor” che il legislatore tributario, anche in virtù degli aggiustamenti operati dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 154 del 1999 che di fatto ha esteso il regime di esenzione previsto per lo scioglimento del matrimonio anche ai procedimenti di separazione), accorda alle vicende patrimoniali connesse alla separazione personale dei coniugi.

Nel caso di specie la Cassazione, con la pronuncia in commento ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, compensando le spese solo perché il consolidarsi dell’orientamento contrario alla tesi erariale è avvenuto dopo la proposizione del ricorso per Cassazione.

I giudici di legittimità, richiamando il recente arresto n. 3753 del 2014, ritengono di dover attribuire prevalenza al favor accordato dal legislatore alla famiglia ed alla valorizzazione dell'autonomia privata nell'ambito della disciplina dei rapporti familiari. Secondo i giudici, infatti, "l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa".

In altri termini l’immobile continua a soddisfare la "ratio" della disposizione agevolativa (favorire l'acquisizione in proprietà della casa da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare, preservando la funzione di tutela dell’habitat familiare al fine di tutelare la prole) seppur a seguito della sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Agevolazioni Famiglie - 19/01/2016

Grazie mille, articolo completo, chiaro e molto utile. Lo consiglierò sicuramente.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.