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I PERMESSI PER STUDIO NEL LAVORO SUBORDINATO

I permessi per studio nel lavoro subordinato

Il diritto a permessi per studio nel lavoro subordinato, le modalità di richiesta e trattamento economico

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In Italia il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nell’art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione  e , in materia di lavoro, tale diritto è stato disciplinato per la prima volta in capo ai lavoratori studenti dall’art.10 dello statuto dei lavoratori (legge n.300/1977) e poi dalla Legge   08/03/2000, n. 53 Tutti i lavoratori (assunti sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato), hanno diritto ad  usufruire di appositi permessi retribuiti ai fini del  “diritto allo studio “ presso Istituti riconosciuti dallo Stato. I corsi non devono essere svolti nelle ore serali ma , per essere retribuiti, devono coincidere con il normale orario di lavoro.

La contrattazione collettiva in linea di massima prevede un periodo di 150 ore lavorative da usufruire come permessi in un periodo di tre anni al fine di aiutare lo studente lavoratore nella continuazione dei suoi studi .

Inoltre i lavoratori hanno diritto:

  • ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento di esami universitari  e, se in possesso di almeno 5 anni di servizio presso il datore di lavoro,
  • possono richiedere una sospensione del rapporto lavorativo non retribuita  fino ad un massimo di 11 mesi per  terminare la scuola dell'obbligo o per conseguire altri titoli di studio.

NOTA BENE : se il titolo di studio che il lavoratore vuole conseguire è della scuola dell’obbligo (ad esempio il titolo di licenza media), le ore possono aumentare fino a 250. 

I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi; questo vuol dire che sarà ammissibile la concessione dei permessi studio finalizzati a seguire un corso universitario, ma non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame. 

Altre agevolazioni per gli studenti lavoratori:  

I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (tali  lavoratori non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali).

 
 

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tratto da : "I permessi per cure termali o motivi di studio nel lavoro subordinato"  di C.  Vivenzi -  Consulente del lavoro e mediatore civile in Brescia. L'articolo fa parte della CIRCOLARE DEL LAVORO N. 44 del 20 Novembre 2015. Scopri la convenienza dell'ABBONAMENTO! Comprende l'accesso alla  Banca dati con migliaia di documenti normativi, di prassi e giurisprudenza!

1) Cosa deve fare il lavoratore per richiedere i permessi per studio

 In via generale il contratto collettivo di riferimento prevede l'onere per il lavoratore di:

  • presentare un'apposita richiesta al datore di lavoro e
  • all'obbligo di fornire la certificazione che attesti la frequenza del corso o il sostenimento dell'esame universitario (indipendentemente dall'esito favorevole o meno dello stesso) .

In mancanza della presentazione di tale documentazione, vi è la perdita del diritto alla retribuzione.

Per quanto riguarda il trattamento economico,  i permessi sono a carico del datore di lavoro e l'importo erogato deve essere assoggettato sia alla contribuzione previdenziale che alla tassazione  IRPEF.

ESEMPIO

Supponendo  il caso di un Lavoratore  con paga oraria 10 euro ; per  23 giorni lavorativi , di cui uno dedicato a permesso studio (Ricordiamo il contributo INPS pari al  9,19%  a carico del  dipendente) in busta paga saranno riconosciute normalmente le ore lavorate:

(22gg x8 ore)  176  x 10 euro    totale euro1.760 e   i permessi studio (ore 8 x 10 euro) =   totale  euro  80 con un  totale imponibile INPS 1.840 

i contributi del 9,19% su 1.840 =  euro 169,09

Quindi In busta paga si avrà :

1.840 - 169,09=  imponibile fiscale euro 1670,91 (da assoggettare a normale tassazione fiscale IRPEF.)

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