HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE IRAP

/

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP 2015

Calcolo della base imponibile IRAP 2015

Il calcolo della base imponibile Irap 2015 attraverso una tabella che racchiude i dati del bilancio 2015 da prendere come base per le Società di capitali

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il calcolo della base imponibile Irap 2015 si arricchisce come tutti gli anni di qualche nuova complicazione e il bilancio è un vero e proprio labirinto dove il temerario contabile si aggira sapendo che sicuramente perderà, prima o poi la strada.
L'aliquota in generale è  del 3,9% ma occorre verificare questa aliquota base a seconda della Regione.
Dal 2008 l’IRAP  e’ cambiata in quanto non si prendono più in considerazione le variazioni fiscali IRES, cioè le variazioni in aumento o in diminuzione del’Unico ad eccezione di quelle temporanee operate fino al 2007 che continuano fino ad esaurimento.
Il Fisco non e’ d’accordo con questa impostazione in quanto sostiene che, per le spese parzialmente deducibili ai fini Ires, come ad es. le spese auto o le spese telefoniche, è  carente l’inerenza per la parte non ammessa in deduzione (ad es. 80% per le spese auto e il 20% per le telefoniche) (vedi CM 16.7.2009 n. 36/E).
Con la successiva CM 22.7.2009 n. 39/E ha parzialmente rivisto la sua posizione.
Oggi si puo’ affermare che una spesa che sia per presunzione legale Ires parzialmente inerente, assume rilevanza Irap per il suo intero ammontare, ma c’e’ comunque il rischio di un contenzioso Irap.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Un aiuto per il calcolo con i tool:
 
 

1) Il caso della capitalizzazione degli interessi passivi e del personale ai fini Irap:

- l'importo degli interessi passivi iscritti nella voce C.17 del conto economico e l'ammontare del costo per il personale iscritto nella voce B.9. costituiscono comunque oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP;
- al contrario, i corrispondenti proventi iscritti nella voce A.4 del conto economico, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
Nei periodi di imposta successivi, le quote di ammortamento computate sul costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, comprensive di tali oneri capitalizzati, sono integralmente deducibili ai fini IRAP.

2) Come determino la base imponibile Irap 2015

La base imponibile è costituita dalla differenza tra la macroclasse A del Conto economico e la macroclasse B, con esclusione di alcune voci:
B9: costi del personale
B10c: altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B10d: svalutazione dei crediti
B12: accantonamenti per rischi
B13: altri accantonamenti.
Non sono in ogni caso deducibili ai fini IRAP i costi del personale dipendente ed assimilato (anche se classificati in voci diverse dalla B9), compreso il lavoro interinale, i compensi per i collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota degli interessi dei canoni di leasing (non desunta dal contratto come la legge direbbe ma calcolata secondo la solita formula), le perdite su crediti e l’IMU.
La Tasi deducibile ai fini Irap ha anche la particolarità di seguire il criterio della competenza per l'Irap e il criterio di cassa per l'Ires.

3) Guida al calcolo della base imponibile Irap

Per calcolare la base imponibile Irap occorre partire dal conto economico del bilancio civilistico; essa e' data dal valore della produzione netta, calcolata prendendo il valore della produzione lorda (cioè i ricavi tutti dell'azienda), contrassegnati da :

RICAVI

                     Rettifiche da fare o cose da ricordare

+ A1 = ricavi delle vendite e delle prestazioni

in teoria, se ci fossero crediti > 12 mesi v/clienti, bisognerebbe scorporare la componente finanziaria ... Altrettanto dicasi per gli sconti pronta cassa ...

+ A2 = variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti

Quindi le svalutazioni volontarie magazzino indeducibili Ires diventano deducibili Irap

+ A3 = variaz. lavori in corso su ordinazione

+ A4 = incrementi immobilizz.ni per lavori interni

Sia per i beni materiali che immateriali

+ A5 = altri ricavi e proventi

Contano le plusvalenze per vendite cespiti ma non quelle per cessione azienda.

Non contano l'utilizzo del Fondodo svalutazione crediti ne' le sopravvenienze attive per recupero crediti; c ontano i maggiori ricavi per adeguamento a Studi settore, invece non contano quelli per adeguamento ai parametri. 

Contano i contributi ricevuti, salvo quelli legati a costi non deducibili Irap (es:i contributi ricevuti x incremento base occupazionale sono tassabili in proporzione al costo del personale dedotto Irap - CM 36/E - , quelli su int. passivi non sono tassabili Irap).

Le plusvalenze 2014 rateizzate ai fini Ires vanno tassate al 100% ai fini Irap. Non contano i rimborsi Irap , IRES.

  meno i costi della produzione, contrassegnati da :

C O S T I

                                   Rettifiche da fare o cose da ricordare

- B6 = costi per mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci

Qui inserire e dedurre Irap, ad esempio, la cancelleria, ecc.

Attenzione: inserire qui la spesa per gli indumenti, tute e scarpe per i dipendenti, deducibile Irap. Qui inserire il costo per carburanti aziendali relativi ad auto utilizzate promiscuamente.

- B7 = spese per servizi

Non sono deducibili per l'Irap le spese per prestazioni occasionali sia commerciali che di lavoro autonomo, ne' i compensi all'associato di solo lavoro, ne' gli emolumenti agli amministratori (compreso Inps e Tfm) ne' le collab. coord. e contin. o a progetto (Royalties e dir. autore invece si deducono dall'Irap).

Per il lavoro interinale inserire qui il costo puro del servizio che rimane deducibile; invece il costo della manodopera va classificato nel B9 ed e' indeducibile.

In generale tutte le spese per servizi inerenti il personale sono deducibili (mensa, formazione, visite mediche, ecc.).Si deducono al 100% gli omaggi (eccezione gli omaggi ai dipendenti) e le spese di rappresentanza,al 100% le spese auto (però  vedi supra)e le spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5%.

Attenzione: inserire qui anche la mensa, le spese vitto alloggio per trasferte, i fringe benefits, le visite mediche dipendenti e in generale i servizi prestati alla generalità  o a categorie di dipendenti.

- B8 = spese per godimento di beni di terzi

Non e' deducibile la quota capitale dei leasing riferibile al terreno sottostante il capannone.

Non e' deducibile Irap la componente finanziaria dei leasing ma Attenzione (V. Telefisco 2009) ignorare la locuzione “desunta dal contratto”; perché  hanno detto di continuare con la solita formula ministeriale:   Int.pass.leasing := Canoni spesati 2014 per competenza - [(Costo impon. conced.- prezzo riscatto) : gg..totali leasing x gg. periodo d'imposta].

Attenzione ai leasing auto e immobili, che non hanno piu' le limitazioni come ai fini Ires per cui si ritengono totalmente deducibili per l'Irap (salvo quanto detto supra).

( B9 = Costi del personale comprese prestaz. di lavoro assimilato al lavoro dipendente ex art. 47 Tuir e lavoro interinale non va dedotto)

Sono tutti indeducibili ad eccezione:

- del 100% del costo Inail (non si deducono però  le assicurazioni trattate come benefit al dipendente)

- del 100% dei rimborsi spese a piè  di lista (ma non si deduce l'indennita' Kilometrica sia dei dipendenti che dei CoCoCo), compreso il 100% delle spese vitto/alloggio.

(non si deducono gli omaggi ai dipendenti e le liberalità  ex art. 51 TUIR)

- B10 a) e b) = ammort. immobilizz. materiali ed immateriali, compreso l'ammortamento 100% dei beni < € 516

Gli ammortamenti sono  tutti deducibili Irap, compreso il 100% degli ammortamenti auto, il 100% degli ammortamenti dei telefoni e delle apparecchiature trasmissione dati (salvo quanto detto supra)  e per 1/18-esimo gli ammortamenti dell'avviamento e dei marchi. Non e' deducibile l'ammortamento del terreno sottostante il capannone.

(la c) svalutaz. immobilizz. e la d)

       svalut. crediti vanno esclusi)

Quindi non si deducono dall'Irap, oltre alla svalutazione delle immobilizzazioni, ne' le perdite effettive su crediti ne' le perdite presunte (accant. 0,50%)

- B11 = variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci

Quindi le svalutazioni volontarie di magazzino, indeducibili Ires, diventano deducibili Irap

( B12 accant. per rischi e

B13 altri accantonamenti non vanno dedotti)

L'accantonamento per ind. suppletiva di clientela agenti dal 2013 e' deducibile per competenza, sia Ires che Irap.

- B14 = oneri diversi di gestione

Non sono deducibili le perdite effettive su crediti. Sono deducibili le minusvalenze, salvo quelle per cessione azienda.

Attenzione: non si deduce l'IMU ( si deduce il 20% solo ai fini Ires), anche per i professionisti ; In compenso si deducono al 100% gli omaggi (eccezione: gli omaggi ai dipendenti) e le spese di rappresentanza, le sanzioni, le spese auto e le spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5%, il 100% delle spese vitto ed alloggio. Non si deduce nessuna liberalità  ex art. 100 Tuir . Tasi e Tari si deducono ai fini Irap per competenza (derivazione dal bilancio).

Non considerare le voci C (Proventi e oneri finanziari)

Però  si deducono le spese ed oneri bancari che vanno classificate nel B7. Le commissioni su fidi accordati (ex Comm. Max Scoperto) si reputano oneri accessori, per cui  trattarle come fossero interessi passivi.

Non rilevano ai fini Irap invece ne' gli   interessi attivi (compresi i contributi su interessi ricevuti, es. Legge Sabatini) e passivi , ne' i dividendi , ne' i profitti o perdite su realizzo titoli , ne' gli utili o perdite su cambi e relativi accantonamenti.

Non considerare la D (Rettifiche valore attiv.finanziarie)

Le svalutazioni di partecipazioni sono indeducibili per l'IRAP

Non considerare la E (Proventi e oneri straordinari)

ma solo se veramente straordinari perché  collegati al trasferimento dell'azienda. La rivalutaz. magazzino per passaggio da Lifo a Fifo e' tassata Irap. Le altre plus o minusvalenze , anche straordinarie, contano per l'Irap sia se relative a beni strumentali ammortizzabili sia se relative a immobili civili o terreni.

Ti potrebbe interessare:

4) Novità Irap 2015

Novita’: l’introduzione della nuova Sezione XIV “Credito ACE”nella quale va riportato l’ammontare del credito spettante a seguito della scelta di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP ex art. 19, comma 1, lett. b), DL n. 91/2014 che ha integrato l’art. 1 DL n. 201/2011 - operata nel quadro RS del mod. UNICO 2015 PF / SC / ENC.
Di cosa si tratta? Se la deduzione Ace dell’esercizio 2014 supera il reddito complessivo, anziché riportarla al successivo esercizio si può trasformare l’eccedenza in un credito di imposta, pari al 27,5% (o alla aliquota Irpef) utilizzabile per l’Irap in cinque rate annuali.
In particolare va riportato a rigo IS85, l’importo dell’intero credito spettante, risultante dall’applicazione delle aliquote IRPEF / IRES all’eccedenza ACE esposta ai righi:
− RS37, colonna 14 del mod. UNICO 2015 PF;
− RS113, colonna 14 del mod. UNICO 2015 SC;
− RS84, colonna 5 del mod. UNICO 2015 ENC.
Questo credito va ripartito in 5 quote annuali di pari importo;
• a rigo IS86, l’eventuale credito utilizzabile nell’anno (1/5 dell’importo di rigo IS85) che non trova capienza nell’IRAP dovuta.
La parte di credito utilizzato in diminuzione dell’IRAP dovutava riportata nella nuova colonna 1 di rigo IR22. Conseguentemente, a rigo IS86 va esposta la differenza tra 1/5 dell’importo di rigo IS85 e l’importo di rigo IR22, colonna 1.

5) Ti potrebbero anche interessare

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

gianni - 28/05/2016

ai fini del calcolo IRAp 2016 è deducibile dal reddito l'importo di euro 8000,00

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DICHIARAZIONE IRAP · 12/03/2024 Dichiarazione redditi persone fisiche 2024: rateazione delle imposte e date da ricordare

La rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 derivanti dalla Dichiarazione dei redditi PF 2024: scadenze da ricordare e modalità di versamento

Dichiarazione redditi persone fisiche 2024: rateazione delle imposte e date da ricordare

La rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 derivanti dalla Dichiarazione dei redditi PF 2024: scadenze da ricordare e modalità di versamento

Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

Sei distinti provvedimenti per le regole dei Modelli dichiarativi 2023: Redditi PF, Redditi SC, Redditi SP, Redditi Enc, IRAP

ETS e Delega Fiscale: nuovi regimi agevolativi e superamento graduale dell’IRAP

Riforma fiscale: per gli Enti del Terzo settore si prevede il graduale superamento dell'IRAP e la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.