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LE COLLABORAZIONI A PROGETTO DAL 1 GENNAIO 2016

Le collaborazioni a progetto dal 1 gennaio 2016

Stop alla stipula di nuovi contratti di collaborazione e trasformazione in lavoro dipendente dal 1 gennaio 2016. La formula di contratto da utilizzare

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Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015 che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in merito ai contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) stabilisce che a partire DAL 1 GENNAIO 2016 non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto. 
Lo schema del decreto legislativo prevede inoltre che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in:
  • prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo
  • e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal  datore di lavoro con riguardo  ai tempi e al luogo di lavoro stesso.
AGGIORNAMENTO: Il decreto è stato successivamente approvato  il 15.6.2015 senza sostanziali modifiche come d.lgs n. 81/2015 .

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1) Stop alle collaborazioni dal 1 gennaio 2016 e riordino delle tipologie contrattuali

A far data dal 1° gennaio 2016 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno quindi trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per questi settori dunque resta possibile la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che comunque non deve avere le caratteristiche del lavoro subordinato come vincoli orari e direttive del datore di lavoro .
Tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017 che comunque da questa data non potranno più stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

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2) agevolazioni fino al 31.12.2015

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedesseroo alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godevano dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione, a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
 

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3) Formula per il contratto di collaborazione coordinata 2016

Per  un contratto di collaborazione coordinata e continuativa   per prestazioni svolte da soggetti iscritti ad albi professionali  o per associazioni sportive dilettantistiche  dovrà riportare le seguenti specificazioni:

"Il collaboratore dovrà svolgere l’attività di _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è soggetto a potere gerarchico e disciplinare (art. 2094 c.c.), ma solo agli obblighi derivanti dal rapporto d’opera inteso quale obbligazione di risultato ex art. 2222 c.c.                              

L’incarico ha inizio con decorrenza dal ________________ e cesserà in data ______________ .

Il committente corrisponderà al collaboratore, quale compenso per il presente incarico, un importo complessivo di € ________________________ al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali nella percentuale di legge.

Il compenso verrà corrisposto in linea di massima in termini frazionati mensili, entro il ___________ di ogni mese, per la somma mensile di € _____________, previa redazione di specifico foglio del libro unico del lavoro oppure ogni _______________ la somma di € ________.

Le spese di viaggio e soggiorno, ed ogni altra spesa conseguente all’eventuale attività in sedi diverse da quella di ____________________________, ed ubicate in altro Comune, verranno rimborsate al collaboratore dietro presentazione di idonea  documentazione di spesa, previa autorizzazione del committente, tenuto conto della valutazione della pertinenza della spesa medesima.

Il committente si riserva la facoltà di revocare il presente incarico qualora intervengano circostanze, nel corso del suo espletamento, che rendano impossibile l’attuazione dell’incarico medesimo, ovvero in relazione a motivata valutazione negativa sui risultati della prestazione.

Parimenti a quanto previsto nel punto precedente, anche il collaboratore potrà recedere dal contratto per motivazioni che gli impediscano la prosecuzione del medesimo.

Il collaboratore dichiara, ai fini del presente incarico, che è titolare di partita IVA ________________________.

TRATTO  LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 2 DEL 15.1.2016  dove è disponibile la formula completa di contratto.

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Commenti

Antonio - 15/02/2017

Buonasera, sono un sistemista informatico. Ho 53 anni e son stato preso per un progetto a lunga visibilita' da una una ditta di consulenza informatica. Lavoro presso un grosso cliente multinazionale come Network Security Specialist. Ora la la ditta per la quale lavoro mi offerto un contratto di collaborazione occasionale ma sono passati piu' di due mesi e continuo a lavorare a tempo pieno con questa tipologia di contratto. Alle mie rimostranze mi e' stato risposto che non e' prevista nessuna forma di assunzione. Penso di non essere piu' in regola come lavoratore occasionale ?

sasa - 04/10/2016

Salve, lavoro in una azienda che si occupa di recupero crediti ed il mio è un contratto: co.co.co. stipulato con la presenza di una rappresentanza sindacale. La mia domanda è la seguente: i famosi paletti (tempi e luogo di lavoro) posti dal legislatore onde evitare un uso spropositato di co.co.co., soprattutto, da parte di quelle aziende che nella realtà hanno un etero organizzazione, devono essere rispettati in tale ipotesi. Grazie.

Chiara - 28/09/2016

Buongiorno, volevo sapere il contratto a progetto una volta terminato si rinnova automaticamente senza che io ne vada a firmare uno successivo? Perché è quello che mi hanno detto a lavoro, ma la cosa non mi sembra ragionevole... grazie

gaia - 14/08/2016

Salve sono una studentessa lauranda e vorrei sapere se posso creare un lavoro a progetto per bambini da presentare nelle scuole materne. Non riesco a capire: - in cosa si sono trasformati i cocopro e soprattutto se io ne posso fare uno tutto mio da presentare in apposite istituzioni senza avere ancora un titolo di laurea. - inoltre quante saranno le ore complessive? Si possono suddividere come meglio mi conviene o devo rispettare dei criteri? - Il compenso totale di quanto potrebbe essere? Scusate le mie domande alquanto ingenue ma è da poco che sto entrando nel mondo del 'lavoro' e le incertezze nonché paure son tante. ringrazio!

Salvo - 17/05/2016

Buonasera, io ho un un part time di 20 ore con turni variabili e dovrei iniziare una collaborazione in un ufficio in cui farei per lo più pomeriggio. Con il contratto a progetto il committente può specificare il turno lavorativo o questo lo renderebbe un contratto subordinato e non più una collaborazione? Se avessi degli orari scritti i datori di lavoro sono tenuti a far sì che io possa lavorare. Grazie

giulia - 16/03/2016

Può essere sottoscritto il co co co per gli operatori di call center di recupero crediti?

Giovanni - 07/03/2016

Buonasera, sono entrato da poco in una azienda , e mi vorrebbero fare un contratto di collaborazione esterna con prestazione di collaborazione continuativa, sono un ing. ambientale neolaureato (con la magistrale) ma non essendo iscritto all'albo degli ingegneri, questo tipo di contratto mi può essere fatto lo stesso? oppure no?

Ema Cdl - 12/03/2016

le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali sono ammesse come da DLGS 81\2015 mentre non sono piu' ammesse le parasubordinazioni ( co.co.co., co.co.pro. e associazioni in partecipazione) dal 01\01\2016. saluti

Tommaso - 26/02/2016

il contratto a collaborazione può essere rinnovato automaticamente senza firmare altri fogli inviando soltanto la proroga ?

giuseppen - 24/02/2016

per una collaborazione ad onlus -durata 5 mesi per i corsi di autonomia ai disabili da parte di operatrici dunque va instaturato un rapporto con caratteristiche di subordinato

garofalo annamaria - 14/02/2016

per le attivita iscritte ad appositi albi e compresa anche quella del rappresentante di commercio?

Luigia Lumia - 14/02/2016

Ritengo di no. L'attività di agente non è attività professionale ma una attività di intermediazione nell'attività di commercio, ed è considerata attività di impresa non di lavoro autonomo....

MARIA PASTORINO - 03/02/2016

PER I COLLABORATORI ULTRASESSANTACINQUENNI E' POSSIBILE IL COCOCO? IL COCOCO PER GLI ULTRASESSANTACINQUENNI E' SEMPRE VALIDO?

Fabiola - 01/02/2016

Lavoro in un call center dove mi hanno fatto a partire dal mese di gennaio un contratto di co.co.co. Prima avevo un contratto a progetto rinnovato ogni volta che serviva e per il quale mi facevano una busta paga senza assoggettarmi all'IRPEF ne ad addizionali di alcun tipo perchè I compensi probabilmente rientravano nel''importomassimo per l'esenzione. Perchè sulla prima busta paga di gennaio mi hanno invece assoggettato a tutto? aliquota 23% e addizionali comunali e regionali. Non sussiste ancora il massimale per l'esenzione dall'IRPEF. GRazie a chi vorrà rispondermi .

Martina - 29/01/2016

Il mio contratto a progetto scadeva il 31/12/2015 ma un mese e mezzo prima sono andata in ispettorato per gravidanza a rischio. Possiamo dire che il contratto è concluso e quindi alla fine della maternità posso fare normale domanda di disoccupazione o come asserisce il mio datore di lavoro il contratto si intende sospeso e alla fine del periodo di maternità deve essere riattivato per quel mese e mezzo rimanente? Grazie

Ludovica - 28/01/2016

Buongiorno, mi pare di capire quindi che le pubbliche amministrazioni il divieto di fare contratti di collaborazione si applichi dal 01.01.2017 e per il momento si possono continuare a fare giusto?

Patrizia - 15/03/2016

Buonasera , ho mio figlio che ha avuto con una pubblica amministrazione un contratto di co.co., per otto anni. Ogni anno cambiavo l'oggetto del contratto ma il lavoro richiesto era sempre lo stesso. A gennaio è stato licenziato, secondo voi l'amministrazione poteva licenziarlo e in caso negativo entro quanto poteva far ricorso al giudice del lavoro.La ringrazio Patrizia

PIPPO - 25/01/2016

sono dipendente a tempo indeterminato presso una spa. oltre il mio normale orario di lavoro posso svolgere, prevalentemente sabato e domenica, un lavoro di autista presso una azienda privata di bus? se si con quale tipo di contratto?

Valentina -Campanella - 20/01/2016

Buonasera, nel caso di un'associazione di volontariato che sopravvive con finanziamenti derivanti da presentazioni di progetti, siano essi rivolti ad enti privati (come le fondazioni bancarie) o pubblici ( come la Commissione Europea) e per i quali necessita di risorse umane da impiegare per il periodo progettuale che tipologia di contratto può stipulare adesso? Mi sembra davvero assurdo che i co.co.co. possano essere utilizzati per le associazioni sportive e non per enti ed associazioni no profit!!!!! grazie

IORDAN ALINA - 19/01/2016

BUONGIORNO..SONO STRANIERA E LAVORO DA 5 ANNI DA UNA FAMIGLIA,E MI SONO ACCORTA CHE NON MI HA PAGATO MAI I GIORNI DI FESTIVITA.....E NORMALE COSI..? PER CORTESIA SE SA QUALQUNO A RISPONDERMI,GRAZIE.

Donald - 04/03/2016

Sì, è normale.

Livio - 08/01/2016

Buonasera, cosa significa esattamente "le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;"

Susanna Finesso - 15/01/2016

Si tratta di settori per i quali CGIL CISL e UIL hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali. Il caso tipico è quello delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center (gia previsto alle art. 1 DLgs 276 2003)

mario - 08/01/2016

perchè togliere un contratto a progetto dove un artigiano che non ha lavoro continuativo,può attingere ai giovani senza dover entrare in un tunnel come i contratti a tempo determinato, è assurdo e costoso

SIMONE - 01/11/2015

LA COLLABORAZIONE DI UN GENITORE IN PENSIONE VERSO IL FIGLIO ARTIGIANO COME SI PUO' FARE?

Luigia Lumia - 14/02/2016

Per il lavoro in famiglia la legge prevede la costituzione dell'impresa familiare.

stefano - 23/02/2016

il lavoro di un familiare puo' essere a titolo gratuito, in quanto ne godrà direttamente dei benefici in ambito familiare. Previsto dal Codice Civile. Poi è impossibile inquadramento gerarchico subordinato di un genitore!

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