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OIC 15 - VALUTAZIONE DEI CREDITI

Oic 15 - Valutazione dei crediti

Il principio contabile OIC 15 regola i principi per la rilevazione,classificazione e valutazione dei crediti e le informazioni da dare in nota integrativa

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Il nuovo principio contabile Oic 15
- approfondisce  la parte sulla cessione dei crediti; 
- fornisce chiarimenti sullo scorporo e attualizzazione dei crediti;
- regola l'iscrizione dei ricavi in caso di vendite rateali con riserva di proprietà;
- illustra alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee) e dei crediti assistiti da garanzie o assicurati.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per una panoramica completa della profonda revisione dei principi contabili nazionali avvenuta nel 2014 da parte dell' Organismo Italiano di contabilità (OIC) scarica l'ebook - Autore Bauer Dott. Riccardo
 

1) Alcuni esempi di applicazioni pratiche dell'Oic 15 sulla valutazione dei crediti

Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato analizzando i singoli crediti e tenendo conto di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto (metodo analitico);
in alternativa al metodo analitico, il principio contabile OIC 15 prevede che l’ammontare del fondo svalutazione crediti possa essere determinato attraverso l’approccio forfetario, come nel caso di presenza di un elevato frazionamento dei crediti.
Quindi eventuali crediti dubbi di importo significativo devono sempre essere valutati attraverso il metodo analitico.
Cancellazione dei crediti. Ai sensi dell’art. 51 c. 5 Tuir, la cancellazione dei crediti effettuata in osservanza dei principi contabili ha anche effetti fiscali.
Cessione di crediti: non si potranno più cancellare dal bilancio i crediti a fronte di cessioni pro-solvendo. L’Oic 15 propone i seguenti esempi di operazioni che comportano la cancellazione dei crediti: il forfaiting, il datio in solutum, il conferimento del credito, la vendita del credito, compreso il factoring pro soluto con il trasferimento dei rischi e la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
Stima del fondo svalutazione crediti: è ammesso un processo di valutazione forfettario, in luogo di quello analitico, qualora sia possibile raggruppare i crediti di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili. Viene introdotto il trattamento contabile delle vendite a rate con riserva di proprietà: in sede di consegna del bene si iscrive il ricavo della vendita, in quanto il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti.
Inoltre e’ previsto lo scorporo degli interessi impliciti compresi nel prezzo di vendita (derivanti da condizioni di pagamento lunghe) e dei crediti commerciali con scadenza oltre 12 mesi con interessi non corrisposti o irragionevolmente bassi.
Le perdite effettive su crediti, dopo aver consumato l’eventuale Fondo svalutazione, vanno spesate nel gruppo B14 – Oneri diversi di gestione, quelle presunte, da valutazione (accantonamenti, svalutazioni) vanno nel c/economico nel B.10.d.

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