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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 MIGLIORA IL “RATING DI LEGALITÀ”

Il Modello Organizzativo 231 migliora il “rating di legalità”

L’adozione di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 costituisce un fattore premiante per le imprese che concorrono a ottenere un più elevato rating di legalità. Il rating è spendibile nei rapporti con la pubblica amministrazione per ottenere contributi e agevolazioni, nei rapporti con le banche e prossimamente negli appalti pubblici

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"Modello Organizzativo" previsto dalla Legge 231/2011, “Rating di Legalità” introdotto in Italia dalla Legge n° 27/2012 sono disposizioni che tendono a promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.
Il MEF con Decreto n° 57 del 20 febbraio 2014 ha emanato le disposizioni di carattere generale sull’applicazione delle norme.
L'autore nell'articolo ci parla dell'importanza dell'adozione del Modello Organizzativo e di come un buon rating sia necessario per accedere alla concessione di finanziamenti pubblici e benefici similari e acquisire "meriti creditizi".

1) La rilevanza del Modello Organizzativo adottato ai sensi della L.231

Il recente provvedimento del 4 dicembre 2014 emanato dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di aggiornamento del regolamento attuativo in materia di rating di legalità (Regolamento di attuazione con Delibera n° 24075 del 14 novembre 2012), conferma la rilevanza del Modello Organizzativo adottato ai sensi della 231.
Il “rating di legalità” è stato introdotto in Italia dalla Legge n° 27/2012 (disposizioni per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività) con l’intenzione di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con Decreto n° 57 del 20 febbraio 2014 ha emanato le disposizioni di carattere generale sull’applicazione delle norme.
L’assegnazione del rating è condizionata al rispetto di determinati requisiti, tra gli altri: la dimostrazione sull’inesistenza di misure di prevenzione o misure cautelari personali o patrimoniali in capo ad amministratori, direttori, soci di maggioranza, la mancanza di provvedimenti di condanna ai sensi del D.Lgs. 231, di accertamenti di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di accertamenti tributari divenuti definitivi.
Il regolamento prevede l’assegnazione alle imprese che lo richiedono di un punteggio determinato in termini di “stellette”, in una scala che va da una a tre “stellette”.
Si parte da una stelletta, per le imprese che hanno rispettato tutti i requisiti base per l’attribuzione del rating (in pratica: la dichiarazione d’inesistenza di misure di prevenzione personale o patrimoniale, di misure cautelari, di sentenze di condanna, di accertamenti in materia fiscale e previdenziale).
Il punteggio base è poi incrementato al ricorrere di ciascuna delle condizioni evidenziate nell’Art. 3 del regolamento.
Due delle condizioni aggiuntive identificate, possono essere raggiunte se l’impresa ha adottato un MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) conforme alle prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231.
La prima è costituita dall’aver adottato il Modello che – com’è noto – ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto, prescrive l’insieme delle regole della gestione per prevenire i reati che si possono verificare. In alternativa al Modello, l’impresa potrebbe adottare, anche in outsourcing una “funzione organizzativa” che svolga il controllo di conformità alle norme applicabili all’impresa (compliance); osserviamo che la funzione potrebbe essere, di fatto, assorbita – nelle materie di competenza – dalle funzioni dell’Organismo di Vigilanza nominato contestualmente all’attuazione del Modello 231.
La seconda richiede di avere adottato “modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione”. Anche in questo caso, un vero e proprio Modello 231, adeguatamente congegnato e adottato dall’impresa, assorbe a nostro avviso quanto contenuto nel modello anticorruzione, se – come avviene nella maggioranza dei casi – al suo interno prevede una “parte speciale” volta a proteggere la società da reati commessi contro la pubblica amministrazione da esponenti della stessa (tra i quali spicca il reato di corruzione).
Le regole sono stabilite dall’AGCM; lo stesso, su richiesta delle imprese, assegna il punteggio.
Il rating viene conferito alle imprese (o ai gruppi d’imprese) che hanno conseguito un fatturato minimo di 2 milioni di EURO nell’esercizio precedente alla richiesta di rating.
L’utilizzo del rating ai fini della concessione di finanziamenti pubblici, fa riferimento esplicito ad uno dei “benefici” definiti come tali dall’Art. 7 del D.Lgs. n° 123/1998.

2) Perchè è importante ottenere un rating di legalità elevato

L’utilità di richiedere e ottenere un rating di legalità elevato è di particolare importanza per:
1) l’ottenimento di finanziamenti pubblici o di altri benefici similari. Un rating elevato assegnerà, secondo le disposizioni del Ministero delle Finanze la preferenza in graduatoria, un punteggio aggiuntivo o una quota di riserva delle provvidenze (contributi in conto interessi, contributi in conto capitale, crediti d’imposta, bonus fiscali)
2) l’acquisizione di un “merito creditizio” più elevato – ai fini della riduzione dei tempi di istruttoria e dei relativi costi – che le Banche dovranno considerare d’ora in poi nella valutazione delle imprese ai fini della concessione di affidamento.
E’ recente la firma del protocollo d’intesa – l’11 dicembre scorso – tra AGCOM e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che sancisce una collaborazione più stretta tra le due agenzie, finalizzata a promuovere un maggiore utilizzo del rating di legalità.
L’ANAC è l’autorità che vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto il profilo della trasparenza in chiave anticorruzione.
Sembra di poter interpretare la novità come un ulteriore passo che potrebbe in futuro introdurre il rating di legalità persino come punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, come risulta dalle dichiarazioni di Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC.
Fabio Busuoli
Partner Kore Audit Srl
www.231.koreaudit.com

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