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SALDO IMU 2014 ENTRO IL 16 DICEMBRE, PROROGA IN VISTA PER I TERRENI MONTANI

Saldo Imu 2014 entro il 16 dicembre, proroga in vista per i terreni montani

L’Imu colpirà tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso, degli immobili merce e dei fabbricati rurali strumentali. Saranno colpiti anche gran parte dei terreni montani finora esentati, per questi però è in arrivo una proroga al 26 gennaio.

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Entro il 16 dicembre va versato il saldo Imu 2014. Il calcolo di per sé non è difficile, ma gli innumerevoli casi previsti dalla disciplina, il susseguirsi delle modifiche apportate alla legge, e l'ampia discrezionalità lasciata ai Comuni, rendono complicato per il contribuente procedere autonomamente al conteggio. In ogni caso, il primo passo da compiere è consultare la delibera comunale che, al 28.10.2014, risulta pubblicata sul sito Internet del Mef. Non solo per conoscere l'aliquota ma anche per verificare che, nel caso specifico, non sussistano condizioni di esenzione o di agevolazione. Per il calcolo, oltre a procedere come per l'acconto, bisogna ricordarsi di effettuare il conguaglio con quanto versato a giugno (il caso tipico è il cambio di aliquota dal 2013 al 2014).

1) L'Imu sull'abitazione principale non si paga

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014,  l'IMU non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle "di lusso".
Sono di lusso, e quindi restano assoggettate ad IMU, le unità immobiliari individuate dalle seguenti categorie catastali:
  • A/1, abitazione di tipo signorile;
  • A/8, abitazione in ville;
  • A/9, castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Ad esse si applica l'aliquota ridotta del 4‰, che il Comune ha la possibilità di aumentare o diminuire e la detrazione di € 200 (mentre non si applica più l'ulteriore detrazione per i figli dimoranti).
Si ricorda, inoltre, che l'Imu non si paga sulle pertinenze dell'abitazione principale (non di lusso) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. Pertanto se ad esempio il sig. Rossi è proprietario di due garage accatastati C/6, su uno pagherà l'Imu anche se è pertinenza dell'abitazione principale.
Vi sono poi dei casi, alcuni previsti dalla legge altri che possono essere previsti con regolamento comunale, in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU. Ad esempio:
  • sono equiparati per legge ad abitazione principale:
    • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
    • casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze armate, Forze di polizia, Coropo nazionale dei vigili del foco e carriera prefettizia;
  • possono essere equiparati con delibera comunale ad abitazione principale:
    • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
    • l'unità immobiliare concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

2) L'Imu negli altri casi

L'Imu si applica anche:
  • alle aree edificabili;
  • ai terreni agricoli. Sono considerati terreni agricoli anche le aree fabbricabili possedute dal coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola ed utilizzate dallo stesso per l’attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento o attività agricole connesse.
I terreni che ricadono in aree montane o di collina (individuati nell'allegato alla Circolare n. 9 del 14.6.93) sono stati esentati finora dal pagamento dell'Imu. Tuttavia, è stata predisposta dal Ministero dell’Economia la bozza di un decreto che ridurrebbe drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani: l'esenzione totale dall'Imu sarebbe riservata ai comuni con altitudine superiore a 600 metri sui livelli del mare, mentre quando l’altitudine è compresa fra i 281 e i 600 metri è prevista l'esenzione Imu solo per i terreni dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e degli imprenditori agricoli professionali. Secondo questa bozza l'Imu sarebbe da pagare in via provvisoria entro il 16 dicembre, versando in un'unica soluzione tutta l'imposta dovuta per l'anno, da conguagliare poi il prossimo anno sulla base di altri parametri. Il decreto è destinato ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. (Il decreto è stato reso disponibile sul sito internet del Mef il 1° dicembre 2014, si veda a tal proposito lo speciale del 2.12.2014 "Terreni agricoli montani: esenti sopra i 600 metri"). Si segnala inoltre che è allo studio del Governo una proroga del termine del versamento al 26 gennaio (si veda a tal proposito la rassegna stampa del 5.12.2014 "Imu terreni montani con probabile mini-proroga al 26 gennaio").
Sono esenti dall'Imu gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, dirette all'esercizio del culto o della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana. Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. Per usufruire dell'esenzione l'ente deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. Per gli anni 2012 e 2013 il termine è stato differito al 1° dicembre 2014 dal D.m. 23.09.2014.
Dal 2014 sono esenti dall'Imu gli immobili merce e i fabbricati rurali strumentali.

3) Calcolo del saldo

Per calcolare l'Imu dovuta a saldo occorre prima di tutto individuare la base imponibile IMU, data:
  • dalla rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
    • 160 Gruppo A (escluso A/10) - categorie C/2, C/6 e C/7;
    • 140 Gruppo B - Categorie C/3, C/4 e C/5;
    • 80, Categorie A/10 e D/5
    • 65 Gruppo D (escluso D/5)
    • 55 Categoria C/1
La base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  • dal reddito dominicale, aumentato del 25%, e moltiplicato per 135 per i terreni agricoli.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75, anziché 135. Inoltre l'imposta si applica solo sulla parte di base imponibile IMU eccedente € 6.000, e con le seguenti riduzioni del:
- 70% per valori superiori a 6.000 € e fino a 15.500;
- 50% per valori superiori a15.500 e fino a 25.500;
-25% per valori superiori a 25.500 e fino a 32.000.
  • dal valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2014, per le aree fabbricabili.
Una volta calcolata la base imponibile occorre applicarvi l'aliquota prevista per il 2014, e sottrarre quanto versato a titolo di acconto (c.d. conguaglio). Le aliquote sono deliberate dai Comuni, pertanto è indispensabile verificare le delibere pubblicate sul sito internet del Mef.In caso di mancata pubblicazione nei termini vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

4) Versamento

Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.
Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.
Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:
  • 3912, abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9);
  • 3914, terreni;
  • 3916, aree fabbricabili;
  • 3918, altri fabbricati;
  • 3925, immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato;
  • 3930, immobili ad uso produttivo (cat. D), eventuale incremento di aliquota da parte del Comune.
prestando attenzione alle nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014 (si veda a tal proposito lo speciale del 05.09.2014 "F24 sopra i mille euro solo online per tutti")
In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:
  • in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata l’IMU;
  • nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino di c/c/p.
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