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BONUS BENI STRUMENTALI: IL CALCOLO

Bonus beni strumentali: il calcolo

Gli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nel periodo 25.06.2014 – 30.06.2015 vanno confrontati con la media degli investimenti in beni della stessa divisione effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti e sull'eccedenza si calcola il credito d'imposta

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Il Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014) ha previsto, all'art. 18, il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Si tratta di una sorta di riedizione delle vecchie agevolazioni Tremonti per investimenti in beni strumentali, sebbene ne differisca per alcuni aspetti.
Il credito d'imposta è pari al 15% delle spese sostenute dal 25.06.2014 al 30.06.2015 "in eccedenza" rispetto alla media degli investimenti, sempre in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28, realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti.
Il costo unitario dell'investimento deve essere pari o superiore a € 10.000.

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Per calcolare il credito di imposta spettante per l'acquisto di macchinari nuovi acquista il nostro foglio di calcolo in excel "Calcolo del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi".

1) Il calcolo del credito d'imposta

Gli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nel periodo 25.06.2014 – 30.06.2015 vanno confrontati con la media degli investimenti in beni della stessa divisione 28 effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti.
Sull’eccedenza eventualmente risultante spetta il credito d’imposta del 15%.
E' prevista la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Come già precisato nella Circolare n. 90/E/2001 in relazione alla "Tremonti-bis", il calcolo della media è “mobile”, nel senso che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
  • per gli investimenti realizzati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, va considerato il quinquennio 2009-2013;
  • per gli investimenti realizzati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, va considerato il quinquennio 2010-2014.
Premesso questo, a seconda della data in cui i soggetti beneficiari risultano in attività è possibile distinguere le seguenti casistiche:
  • imprese già attive alla data del 25.06.2014 da almeno 5 anni: il credito d’imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d’imposta precedenti;
  • imprese già attive alla data del 25.06.2014 ma da meno di 5 anni: il credito d’imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da almeno 5 anni, ma tenendo conto della media degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014 anche se inferiori a 5 nel caso di specie;
  • imprese costituite dal 26.06.2014: si applica l’interpretazione contenuta nella Circolare n. 90/E/2001 in base alla quale tali soggetti potranno usufruire dell’agevolazione anche per il primo periodo d’imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. Il credito d’imposta va determinato con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, cioè il credito è pari al 15% dell’intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26.06.2014 – 30.06.2015.

2) Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato l'investimento, per cui:
  • per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 - 31.12.2014, il credito d'imposta è utilizzato:
    • dal 01.01.2016 per 1/3;
    • dal 01.01.2017 per 1/3;
    • dal 01.01.2018 per 1/3;
  • per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 - 30.06.2015, il credito d'imposta è utilizzato:
    • dal 01.01.2017 per 1/3;
    • dal 01.01.2018 per 1/3;
    • dal 01.01.2019 per 1/3.
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito é utilizzato, ma non é soggetto al limite annuale di € 250.000 previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti d'imposta.
Inoltre, il credito d'imposta:
  • non rileva ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
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Commenti

Valerio Conversano - 13/03/2016

Gentilmente vorrei sapere se avete la disponibilità di un foglio di calcolo per investimenti beni strumentali ex L. Stabilità 2016 , comunque se avete in programma di elaborarli in quanto sono interessato ad acquistarlo. Grazie.

Registrarsi, conviene.

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