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L'ACCERTAMENTO EMESSO PRIMA DEI TERMINI È NULLO

L'accertamento emesso prima dei termini è nullo

Nuova sentenza pro-contribuente della Corte di Cassazione n. 1869 del 29 Gennaio 2014 - Commento ed excursus normativo e giuriprudenziale

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IL CASO
La vicenda trae origine da un avviso d'accertamento per IRPEF ed ILOR notificato a un contribuente a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza sulla base di rapporti bancari a lui riconducibili, acquisiti in sede penale.
Il contribuente impugnava il predetto atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva parzialmente le sue motivazioni. La decisione del giudice di primo grado venne poi appellata da entrambe le parti e sottoposta all’attenzione della Commissione Tributaria Regionale che la riformava.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure, il contribuente proponeva ricorso principale alla Corte Suprema lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 24 Costituzione., sostenendo che, nel ritenere derogabile il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e la notifica dell'avviso d'accertamento, la CTR non ha considerato che la norma vieta all'Amministrazione di emettere l'atto impositivo prima della scadenza del termine, salvo il caso di "particolare e motivata urgenza", nella specie, non ricorrente, e che la relativa inosservanza non può che inficiare l'accertamento, essendo volta a tutelare il diritto alla difesa del contribuente.
Gli Ermellini accolgono il ricorso proposto dal contribuente, affermando che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Prosegue il Collegio ribadendo che non è “rilevante che era in scadenza il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per la rettifica relativa all'Iva per lo stesso d'imposta, come affermato in seno al controricorso, senza dire che tale circostanza non chiarisce, comunque, le ragioni per le quali l'Ufficio non si è tempestivamente attivato, onde rispettare il termine dilatorio in esame e così consentire il doveroso dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, e che, opinando con l'Amministrazione, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio, sopra enunciato, secondo cui il requisito dell'urgenza deve esser riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso.”

1) per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza

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