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OPERAZIONI INESISTENTI: NELL'ACCERTAMENTO VANNO CONSIDERATI SIA COSTI E CHE RICAVI

Operazioni inesistenti: nell'accertamento vanno considerati sia costi e che ricavi

Sentenza n. 25967/2013 - alla base del nuovo orientamento della Cassazione in tema di operazioni inesistenti un articolo del Decreto semplificazioni n.16/2012

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IL CASO
La vicenda inizia con la notifica alla società srl contribuente di un avviso di accertamento ai fini IRPEG e ILOR per l'anno 1996 , con il quale si rideterminava il reddito d'impresa.
Contro detto avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale che lo confermava, così come la Commissione Tributaria regionale adita successivamente dalla società.
In vero la Commissione regionale confermava la decisione di primo grado rilevando la non esibizione delle scritture contabili e della documentazione relativa alle operazioni di acquisti e contabilizzazione dei costi, inesistenti: la società contribuente contabilizzava, quindi, costi inesistenti provati con alcune fatture non riscontrabili nella contabilità.
La srl, a questo punto, propone ricorso per Cassazione basandosi su due motivi. La Suprema Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando ad altra sezione, anche per le spese.
Secondo la Suprema Corte, nella sentenza della Cassazione n. 25967 del 20 Novembre 2013 che così crea un nuovo orientamento circa il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti, la società può impugnare l’avviso di rettifica del reddito dimostrando la fittizietà dei componenti positivi di reddito afferenti a spese o altri componenti negativi , relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati. 
Infatti viene citato l'art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, cd D.L. semplificazioni, ius superveniens applicabile alla controversia ex comma 3:
"ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell'ammontare non annesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi",  il quale prevede "in tal caso" l'applicazione di una sanzione amministrativa.

1) Per approfondire scarica il commento completo ed il testo integrale della sentenza:

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