Tools

Quadro RW 2024 (Foglio Excel)

139,90€ + IVA

IN SCONTO 149,00

E Book

Come leggere la busta paga (eBook)

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90

E Book

La pensione ai superstiti

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90
HOME

/

CONTABILITÀ

/

SCRITTURE CONTABILI

/

SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI IMMOBILI SENZA RILEVANZA FISCALE

Svalutazione delle rimanenze di immobili senza rilevanza fiscale

La svalutazione delle rimanenze dei beni valutati a costo specifico è fiscalmente irrilevante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 78/E del 12.11.013

Ascolta la versione audio dell'articolo
È fiscalmente irrilevante la svalutazione del bene immobile ad uso abitativo precedentemente iscritto tra le rimanenze valutate al costo specifico (c.d. “beni infungibili”). Questa, in sintesi, è la conclusione a cui perviene l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013. Il citato provvedimento è stato reso a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alla svalutazione di un immobile precedentemente contabilizzato all'effettivo costo sostenuto.

1) Valutazione civilistica delle rimanenze

L’Agenzia nell’affrontare la tematica, in primis, focalizza l’attenzione sul trattamento civilistico delle rimanenze; sul punto, infatti, si rammenta che:
  • le rimanenze, sono valutate al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi
  • il costo dei cd “beni fungibili” può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli FIFO o LIFO; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza va indicata, per categoria di beni, in nota integrativa. (art. 2426, n. 9, c.c.).
  • i beni cd “infungibili” (unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche identiche) vanno valutati al costo specifico (costo di acquisto o di produzione); per tali beni, infatti, risulta possibile una misurazione puntuale dei costi effettivi ad essi afferenti.
Pertanto, come evidenziato dalla stessa Agenzia, già in ambito civilistico si osserva un trattamento diverso dei beni in relazione alla natura degli stessi: solo per i beni fungibili non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la gestione in massa ed il raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con criteri forfetari (costo medio ponderato, FIFO, LIFO e relative varianti).

2) Valutazione fiscale delle rimanenze

Passando all’esame della disciplina fiscale, il documento di prassi chiarisce che l’articolo 92 del TUIR, recante il trattamento delle giacenze di magazzino, “si pone in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica” nella misura in cui riconosce, ai fini fiscali, i criteri di valutazione adottati in sede di redazione del bilancio, “nel rispetto tuttavia di un valore minimo imposto dalla norma fiscale”.
In pratica, la possibilità di procedere a valutazioni che possano avere rilevanza fiscale è circoscritta alle sole giacenze di magazzino comprendenti beni valutati con criteri forfetari (FIFO, LIFO, costo medio ponderato). Diversamente, per i beni valutati al costo specifico, il valore ai fini fiscali sarebbe sempre rappresentato dal costo stesso, essendo irrilevanti le svalutazioni che, invece, sono obbligatorie in bilancio.
Ne consegue, quindi, che nessuna rilevanza fiscale può derivare dalla svalutazione dei beni per i quali è prevista la valutazione al costo. Oltretutto, l'irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili è conforme ai principi dei soggetti Ias adopter per i quali le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.
Infine, l'Agenzia, a fronte di tale situazione indica anche il comportamento da adottare in sede di dichiarazione dei redditi; è, infatti, necessario operare una variazione in aumento del reddito corrispondente al valore del componente negativo imputato al conto economico.

Ti potrebbero interessare: 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 07/02/2024 Regolarizzazione del magazzino: aspetti contabili e casi pratici

Gli aspetti contabili dell'adeguamento delle rimanenze di magazzino, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e casi pratici

Regolarizzazione del magazzino: aspetti contabili e casi pratici

Gli aspetti contabili dell'adeguamento delle rimanenze di magazzino, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e casi pratici

Adeguamento rimanenze magazzino: le novità 2024

Legge di bilancio 2024: riallineamento del magazzino e contabilità. L'adeguamento va richiesto in dichiarazione 2024. Chiarimenti in Telefisco

Bonifici a cavallo d'anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale

Le Entrate chiariscono la rilevanza fiscale per i bonifici effettuati a cavallo d'anno in cui la disposizione e il reale addebito non coincidono e il pagamento va l'anno successivo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.