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CREDITO PRIVILEGIATO ANCHE PER IL PROFESSIONISTA IN ASSOCIAZIONE

Credito privilegiato anche per il professionista in associazione

La sentenza di cassazione n.17207/2013 specifica che il privilegio in caso di fallimento del debitore vale anche per crediti di associazioni professionali

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La corte di Cassazione civile sezione 1, con sentenza n. 17207 del 11 Luglio 2013 ha stabilito che Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis c.c., per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si fosse instaurato tra il singolo professionista ed il cliente.
IL CASO
Una associazione professionale aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di un a s.r.l. presso il Tribunale di Milano, lamentando l’omessa attribuzione del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c. al credito, di L. 107.095.680 per compensi maturati per l'espletamento d'attività professionale in favore della società fallita, ammesso in chirografo dal giudice delegato.
Il Tribunale con sentenza n. 10547/2004 ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello di Milano, innanzi alla quale lo studio professionale ha proposto gravame, con sentenza n. 1109 depositata il 23 aprile 2008, dichiarata la nullità della decisione impugnata e decidendo nel merito, ha accolto parzialmente l'opposizione attribuendo l'invocato privilegio solo al credito ammesso nella somma di Euro 54.655,00, pari alla misura del compenso riferito all'attività giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio, individuati nelle persone degli Avvocati A.A. e F.F.M.
Avverso tale sentenza il curatore fallimentare proponeva ricorso per cassazione.

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